Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11635 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 18/10/2019, dep. 16/06/2020), n.11635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1411/2017 proposto da:

(OMISSIS) in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, e (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via

di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Corea

Ulisse che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Andriani Riccardo e Marini Francesco Saverio, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.A., (OMISSIS), L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 265/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del

25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2019 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 25 febbraio 2016 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto le domande proposte dall’associazione (OMISSIS) (d’ora innanzi, (OMISSIS)) e dalla (OMISSIS) (d’ora innanzi, (OMISSIS)), intervenuta volontariamente in secondo grado, quale successore a titolo particolare della prima, nei confronti dell’associazione (OMISSIS) (d’ora innanzi, (OMISSIS)), nonchè personalmente nei confronti di S.G., C.M.A. e L.A., al fine di ottenere l’accertamento del diritto all’uso esclusivo della denominazione (OMISSIS), dell’acronimo (OMISSIS) nonchè dell’emblema costituito dalla “(OMISSIS)”, con conseguente inibitoria all’utilizzo di siffatti segni distintivi.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la disciplina dei segni distintivi politici e le correlate forme di tutela devono essere ricavate dai principi generali vigenti in materia di diritto all’identità personale; b) che ai partiti politici, come, in generale, alle associazioni non riconosciute, viene dalla giurisprudenza riconosciuto il diritto esclusivo al nome e alla cessazione dell’uso indebito ad opera di terzi, in una prospettiva di carattere personale che si distingue dalla tutela dei segni distintivi di impresa; c) che, pertanto, ferma la protezione del marchio, quando il soggetto politico svolga attività di carattere commerciale (oggi anche alla luce del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 8, comma 3, recante il codice della proprietà industriale: c.p.i.), il diritto all’identità personale del medesimo soggetto è retto da una disciplina caratterizzata dai principi di incedibilità ed irrinunciabilità; d) che, d’altra parte, un determinato partito, se non può cedere il proprio nome ad altro partito, se non sul presupposto di una continuità trasformativa aggregativa, non può neppure impedire al secondo, ove questo si richiami allo stesso filone ideologico, di far uso della relativa denominazione storica, che non appartiene al partito stesso, ma alla dottrina politica alla quale entrambi si richiamano; e) che, analogamente alla distinzione tra marchio forte e marchio debole, deve ritenersi, in definitiva, che, in campo politico, la capacità distintiva di denominazioni come “sociale”, “socialista”, “comunista”, “nazionale”, “internazionale”, “italiano”, “democratico”, “popolo”, “popolare” e simili sia debole, in quanto esse evocano riferimenti molto comuni nel settore caratteristico di operatività; f) che l’associazione attrice aveva dismesso la denominazione che pretendeva di inibire alla controparte, avendo assunto quella, diversa, di “(OMISSIS)”, in tal modo esprimendo una svolta radicale rispetto al passato; g) che le parole del leader dell’associazione attrice e le comunicazioni immesse nel sito del partito rappresentavano una forma di ripudio ideologico, anche se caratterizzato da qualche margine di ambiguità; h) che, similmente a quanto accaduto a proposito dell’evoluzione del (OMISSIS), anche nel caso di specie veniva in rilievo una associazione non riconosciuta che, senza operare in ambito commerciale, si era limitata a riprendere l’ispirazione politica abbandonata dalle controparti, rinsaldando il ponte ideologico smantellato dalla trasformazione politica di (OMISSIS) in vista della sua convergenza nel (OMISSIS); i) che, in definitiva, la ripresa simbolica del nuovo soggetto non aveva alimentato alcuna confusione col precedente, dal quale cercava di distinguersi con cura, e, anzi, era stata accompagnata da cambiamenti anche grafici nell’uso dei segni, con l’aggiunta della denominazione “(OMISSIS)”; l) che analoghe conclusioni valevano per il simbolo della (OMISSIS) che, nel dopoguerra, dopo la messa al bando delle insegne fasciste, aveva espresso le tradizioni della destra autoritaria e nazionalistica italiana, così come il la (OMISSIS) avevano simboleggiato la tradizione comunista internazionale; m) che la percezione della potenziale confusione non deve essere apprezzata in termini analitici, ossia con riguardo ad ogni singola componente grafica e denominativa, ma in modo globale e sintetico, con la conseguenza che la semplice aggettivazione di (OMISSIS), con l’aggiunta della denominazione (OMISSIS), vale univocamente a distinguere il nuovo soggetto dal “fantasma del (OMISSIS) ormai disperso in (OMISSIS) e ivi deprivato di valenza identitaria”; n) che siffatte conclusioni erano confermate dall’intervento della Fondazione, la quale non è nè un partito politico, nè un successore universale di (OMISSIS), ma solo l’acquirente a titolo particolare di un preteso diritto immateriale, inidoneo ad assicurare il subentro della prima nella personalità di (OMISSIS), di cui, a norma dell’atto di costituzione, aveva soltanto raccolto la memoria storica, al fine di promuoverla e perpetuarla.

3. Avverso tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c., in ordine alla ritenuta ammissibilità dell’appello proposto dal (OMISSIS) – (OMISSIS), per avere la Corte territoriale omesso di considerare che nell’atto di gravame era assente una specifica enucleazione dei motivi di impugnazione come pure una censura rivolta direttamente al percorso argomentativo seguito dalla sentenza di primo grado.

La doglianza è infondata.

La valutazione dell’ammissibilità dell’appello va condotta, nel caso di specie, alla stregua dell’art. 342 c.p.p., nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. 0a) conv. con modificazioni con L. 7 agosto 2012, n. 134, giacchè il giudizio di secondo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2008 (D.L. n. 83 del 2012 cit., art. 54, comma 2).

Ciò posto, all’indomani della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 20 gennaio 2000, n. 16, la giurisprudenza di legittimità puntualmente ripercorsa in parte motiva da Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199 – ha ribadito che “il requisito della specificità dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che le sorreggono”, per cui è indispensabile “che l’atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione” (Cass. 30 luglio 2001, n. 10401); con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all’inammissibilità dell’appello (Cass. 21 gennaio 2004, n. 967).

Si è, al riguardo, ribadito che l’appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium e che la necessità dell’indicazione, da parte dell’appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad orientare entro precisi confini il compito del giudice dell’impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure. Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; v. anche Cass. Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28057 e 9 novembre 2011, n. 23299).

In tale cornice di riferimento, proprio dai brani della motivazione della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, quali riportati nel ricorso per cassazione, emerge evidente il senso della critica rivolta dall’appellante alla decisione del Tribunale, che aveva riguardo non alla sostanziale identità dei simboli, ma proprio alla ritenuta assenza di un ripudio degli stessi da parte di (OMISSIS).

E non casualmente proprio su questo punto e sull’asserito carattere “debole” del segno distintivo ruota la sentenza della Corte territoriale. 2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato ad (OMISSIS) e alla (OMISSIS) la tutela della propria identità personale, alla stregua di un ripudio del patrimonio storico, politico ed ideologico, che non aveva trovato alcun, pur minimo, conforto nelle risultanze probatorie.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’asserita assenza di continuità di tipo storico, politico ed ideologico tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), per avere la Corte territoriale omesso di valutare i molteplici elementi, evidenziati nel corso del giudizio, che dimostravano l’esatto contrario.

4. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

Essi sono fondati.

Con orientamento ormai consolidato e anche di recente ribadito da questa Corte (v., ad es., Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819), il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

In particolare, in tema di valutazione delle prove e soprattutto di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. 30 maggio 2019, n. 14762; v., anche sulla tipologia del vizio, Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).

Ora, la decisione impugnata, a fronte di una contraria, argomentata sentenza di primo grado, conclude per l’esistenza di una svolta radicale idonea a dimostrare un ripudio ideologico, da parte di (OMISSIS), di denominazione e simbolo del (OMISSIS), trascurando del tutto di confrontarsi con i dati probatori – richiamati, in particolare, nel terzo motivo – che sembrano dimostrare il contrario e soprattutto non dando conto delle risultanze che giustificherebbero la conclusione raggiunta, se non attraverso un generico riferimento alle parole del leader di (OMISSIS) e alle comunicazioni immesse nel sito internet del partito in quanto non contestate.

Quali siano siffatte parole e comunicazioni non è approfondito in motivazione, così come non sono analizzate le pur rilevate “ambiguità” che avrebbero accompagnato siffatta “rottura col passato”.

In definitiva, resta puramente assertiva l’affermazione secondo la quale il (OMISSIS) si sarebbe limitato a “riprendere l’ispirazione politica abbandonata dalle controparti, così come storicamente propugnata dal “vecchio” (OMISSIS)”.

5. Con il quarto motivo si lamenta, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione, con riguardo alla ritenuta assenza di confusioni di tipo personale tra il (OMISSIS) e (OMISSIS).

6. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli art. 2 Cost., artt. 6 e 7 c.c., con riguardo al mancato riconoscimento della tutela dell’identità personale.

7. Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

Essi investono il secondo percorso argomentativo della sentenza impugnata, rappresentato dalla sostanziale assenza di una violazione del diritto esclusivo all’uso del simbolo e della denominazione, derivante sia dalla ritenuta estrema debolezza distintiva degli stessi sia dagli accorgimenti adoperati per evitare confusioni con il competitore. Sotto il primo profilo, al partito politico si applica, in linea generale, la disciplina valevole per l’associazione non riconosciuta.

Quest’ultima, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (ossia, di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonchè il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l’assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all’identità ed all’immagine dell’ente (Cass. 15 novembre 2015, n. 23401; Cass. 11 agosto 2009, n. 18218; Cass. 26 febbraio 1981, n. 1185).

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che “il nome della persona, fisica e giuridica, equiparandosi a quest’ultima l’associazione non riconosciuta, rientra nella previsione generale dell’art. 7 c.c., che individua nel nome il segno di identificazione del soggetto in quanto tale, indipendentemente dalla natura del soggetto e dunque dalla eventuale posizione del soggetto in un mercato, ma in virtù del solo principium individuationis” (Cass. 28 gennaio 1997, n. 832, in motivazione).

Invero, al di fuori dello svolgimento dell’attività imprenditoriale, la tutela dei segni distintivi contro il pericolo di confondibilità mira, non già alla garanzia di interessi economici, bensì a proteggere quel complesso di valori e finalità perseguite dal gruppo attraverso la propria partecipazione alla vita collettiva.

In relazione ai partiti politici, in particolare, la tutela dell’identità, riassunta nella denominazione e nei segni distintivi, rinviene il suo fondamento costituzionale negli artt. 2,21 e 49 Cost., ed esprime l’esigenza di evitare, proprio in relazione al dibattito pubblico, confusioni, quanto agli elementi che li caratterizzano come centri autonomi di espressione di idee e di azioni.

In siffatta cornice di riferimento, si osserva che la sentenza impugnata, innanzi tutto, non indica da quali emergenze probatorie abbia tratto il convincimento che il simbolo della (OMISSIS) rappresenti graficamente e con carattere di generalità il patrimonio ideologico della destra autoritaria e nazionalistica italiana, anzichè il segno identificativo del (OMISSIS), poi assunto, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, nel simbolo di (OMISSIS).

Inoltre, dopo avere esattamente richiamato il principio per il quale la confondibilità va apprezzata in termini non analitici, ma globali e sintetici, valorizza del tutto isolatamente il significato non distintivo dell’aggettivo “sociale”, quando la doglianza dell’odierna ricorrente non si fonda sul mero uso dello stesso, quanto nell’impiego della denominazione (OMISSIS), evocata dall’acronimo (OMISSIS).

Del pari, apodittica è l’affermazione che l’aggettivo “Nuovo” che precede (OMISSIS) e l’aggiunta di “(OMISSIS)” siano idonei ad evitare quei profili di confondibilità lamentati in ricorso.

8. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del subentro della Fondazione nella personalità di (OMISSIS).

Anche il sesto motivo è fondato.

Richiamati i rilievi svolti supra sub 4, a proposito dei requisiti della motivazione, anche in questo caso si osserva che la conclusione della Corte territoriale, quanto al fatto che (OMISSIS) non sarebbe subentrata nella personalità di (OMISSIS), non è argomentata in alcun modo con riferimento alle clausole contenute nell’art. 5 dell’atto costitutivo, riprodotto in ricorso, da cui emerge, sul piano letterale, che alla Fondazione, tra l’altro, compete il diritto esclusivo all’utilizzazione anche economica degli emblemi, dei simboli, dei loghi, oltre che della denominazione (OMISSIS).

9. In conseguenza dell’accoglimento dei motivi dal secondo al sesto di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie i motivi dal secondo al sesto del ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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