Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11635 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11635
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12,
presso lo studio dell’avvocato COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUARNATI MARIO;
– ricorrente –
e contro
PROVINCIA VERONA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1573/2006 del TRIBUNALE di VERONA, depositata
il 30/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/03/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele “è concorde alle richieste come da P.Q.M., ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositato in cancelleria dal
relatore in data 14-17/12/2009”
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
pronunziando sul ricorso proposto da F.F., nei confronti della Provincia di Verona, che non ha resistito, avverso la sentenza L. n. 689 del 1981, n. 1573, ex art. 23, del Tribunale di Verona, pronunziata il 24.5.06 e pubblicata il 30.5.06, con la quale era stata solo parzialmente accolta (riducendogli la sanzione da Euro 800,00 ad Euro 541,06) la sua opposizione contro l’ordinanza- ingiunzione n. 162/04, da quell’amministrazione emessa per un illecito venatorio (violazione di cui alla L. n. 152 del 1992, art. 31, lett. a) e c) e L.R. Veneto n. 50 del 1993, art. 35, lett. m)) accertato il 26.11.2000;
viste la relazione ex art. 380 bis c.p.c., del 14/17.12.09, del consigliere designato Dott. Piccialli, comunicata al difensore del ricorrente, che non ha svolto ulteriori atti difensivi; rilevato che il ricorso suddetto è stato proposto contro una sentenza emessa a seguito di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, pronunziata e pubblicata dopo l’entrata in vigore (1.3.06) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il cui art. 26, modificando la L. 24 novembre 1981, n. 4., art. 23, comma 5, ha reso appellabili e non più ricorribili per cassazione le sentenze in questione, con effetto, cit. D.Lgs., ex art. 27, comma 3 dalla data suddetta: sicchè l’impugnazione è inammissibile;
considerato che, in assenza di resistenza dell’intimata amministrazione, non vi è luogo a regolamento delle spese.
PQM
Dichiara l’inammissibilità del ricorso di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010