Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11635 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27907-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso, l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.A., A.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FELICE GROSSI GONDI, 62, presso lo studio dell’avvocato

CARLO SEBASTIANO FOTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

AGNUSDEI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 84/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUISA DE RENZIS;

udito l’Avvocato;

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. S.A. ed A.A. proponevano ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di acquisto di un immobile registrato in data 8.11.2007 ed al contestuale atto di mutuo stipulato dal solo S.A.. La commissione tributaria provinciale di Foggia rigettava il ricorso con sentenza che era riformata dalla CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, sul rilievo che la revoca dei benefici era stata disposta poichè gli acquirenti non avevano trasferito la loro residenza nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, con ciò contravvenendo a quanto dichiarato in atto. Tuttavia con il ricorso avevano affermato e documentato che sussisteva comunque il presupposto per l’agevolazione in quanto entrambi esercitavano attività lavorativa nel comune ove si trovava il fabbricato.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Si sono costituiti in giudizio con controricorso i contribuenti.

3. Con l’unico motivo l’agenzia deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla nota 2 bis all’art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere rilevante, ai fini di affermare il diritto alla agevolazione, il fatto che sussistesse un presupposto diverso da quello indicato nell’atto di acquisto.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Ciò in quanto la corte di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 8355 del 2016; Sez. 5-6, Ordinanza n. 2777 del 2016) ha già avuto modo di osservare che, per quanto il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, prescriva indefettibilmente, ed a pena di decadenza, che sia dichiarata in atto la sola intenzione della parte acquirente di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile entro il termine di 18 mesi, e nulla di analogo preveda a proposito della sussistenza degli altri requisiti alternativi ai quali è pure subordinato il riconoscimento del requisito, purtuttavia, non vi è dubbio alcuno che la prospettazione nell’atto di acquisto di detto specifico requisito a fondamento della richiesta di applicazione del beneficio non sia surrogabile a posteriori a mezzo della dimostrazione dell’esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente previsti. Dunque è da escludere che la medesima agevolazione, originariamente invocata in ragione dell’esistenza di uno specifico presupposto, possa poi essere recuperata in ragione di un differente presupposto, una volta che si sia accertato inesistente quello su cui si confidava. Ciò in quanto da un lato la necessità della specifica indicazione dei presupposti dai quali consegue il diritto all’agevolazione discende dai principi generali in tema di dichiarazione fiscale e, segnatamente, dalla generale subordinazione dell’agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed inequivoca istanza che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo, dall’altro lato in quanto la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l’amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi, se ed in quanto questi ultimi siano stati dedotti nell’atto prima della sua sottoposizione a registrazione.

5. Il Collegio intende dare continuità al principio esposto che condivide. Il ricorso va, perciò, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione dell’affermarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA