Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11634 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. I, 26/05/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Firenze in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in Roma, Via Dora 1, presso l’avv. Maria Athena Lorizio,

rappresentato e difeso dagli avv. VISCIOLA Claudio e Andrea Sansoni,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Toscana 1,

presso l’avv. CERULLI IRELLI Giuseppe, che con l’avv. Pier Luigi

Novelli lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 410 del

17.2.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20.4.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Lorizio per il Comune e Cerulli Irelli per T.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10.7.1997 T.A. e B. E., rispettivamente nella qualità di nudo proprietario e usufruttuario, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Firenze il Comune di detta città, per sentirlo condannare al pagamento del conguaglio dell’indennità di cessione volontaria di un terreno di mq 9.370 con vocazione edificatoria, per il quale era già stato versato un acconto di L. 56.220.000.

Il Comune, costituitosi, riconosceva un debito di L. 93.430.125 in ragione del fatto che solo una parte del terreno in contestazione avrebbe avuto natura edificatoria, assunto che il tribunale disattendeva, condannando il convenuto al pagamento di Euro 275.346,34.

La decisione, impugnata, veniva confermata in sede di gravame.

In particolare la Corte di Appello, sui diversi punti sottoposti al suo esame, ribadiva sia la natura edificatoria dei terreni in questione che l’esattezza della valutazione compiuta dal consulente tecnico allo scopo nominato.

Avverso la sentenza il Comune di Firenze proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso T.A. (che nel frattempo aveva consolidato la qualità di proprietario del bene oggetto di giudizio per effetto dell’intervenuto decesso dell’usufruttuaria B.), il quale eccepiva pregiudizialmente l’inammissibilità dell’atto di impugnazione per difetto di procura, oltre che per il suo contenuto.

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.4.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di ricorso il Comune ha denunciato vizio di motivazione rispettivamente sui seguenti punti: 1) la Corte di appello, benchè espressamente sollecitata in tal senso, non avrebbe rilevato un errore di calcolo commesso dal tribunale, che avrebbe determinato la condanna al pagamento di un importo pari quasi al doppio di quello dovuto.

L’errore sarebbe consistito nel fatto che il consulente tecnico avrebbe individuato, quale indice territoriale per la stima del terreno, quello medio del P.E.E.P., pari a 1,10 metri cubi per ogni metro quadro di terreno; avrebbe poi individuato, come realizzabili sul terreno in esame, tredici vani per ogni mille metri quadri di terreno; il Comune, viceversa, aveva ritenuto che la superficie vendibile fosse pari a mq. 460, mentre sulla base delle prospettazioni in fatto del consulente la superficie vendibile avrebbe dovuto essere necessariamente pari a mq. 260.

Sarebbero inoltre errate le affermazioni secondo cui la superficie edificata alienabile sarebbe inferiore alla metà di quella complessiva (ciò non essendo vero quando devono trovare applicazione indici di edificabilità più bassi), nonchè quella relativa al prezzo di mercato al metro quadro applicato dal consulente nella sua valutazione;

2) Il consulente tecnico, le cui conclusioni erano state recepite nella sentenza impugnata, avrebbe determinato il valore dei beni senza idonea motivazione, ed in contrasto con le indicazioni derivanti da una corretta interpretazione dei prezzi di mercato.

Va innanzitutto rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta sotto il profilo del difetto di procura, ravvisato nel fatto che l’atto di impugnazione risulterebbe sottoscritto soltanto da due dei tre legali designati per la difesa, e ciò in quanto il mandato ai tre legali risulta conferito dal Comune di Firenze in via disgiuntiva.

Venendo quindi al merito della controversia, osserva il Collegio che è insussistente il rappresentato vizio di motivazione, già denunciato alla Corte di appello con il secondo motivo di impugnazione.

Risulta infatti dall’esame della sentenza impugnata che con tale censura il Comune aveva lamentato l’errata determinazione dell’indennità di espropriazione, in quanto basata sulle non condivisibili conclusioni del consulente tecnico di ufficio, con riferimento sia all’indicazione relativa alla superficie edificata realizzabile, che al parametro adottato per la quantificazione dell’immobile finito, punti che sono stati oggetto di specifico esame da parte della Corte territoriale, che è pervenuta a conclusioni difformi da quelle prospettate, sufficientemente motivando la propria decisione con argomentazioni non viziate sul piano logico, e pertanto insindacabili in questa sede di legittimità.

Peraltro le deduzioni del Comune, che fra l’altro contengono censure in fatto, risultano anche nel merito prive di pregio.

Innanzitutto, essendo stato denunciato un vizio della motivazione della sentenza per il fatto che questa avrebbe indicato valori errati (sulla superficie edificata realizzabile e sul valore al mq.

dell’immobile) per averli recepiti dalla CTU, il Comune ricorrente avrebbe dovuto riportare nella loro integralità le argomentazioni del consulente ritenute rilevanti per la definizione della controversia e le eventuali riserve al riguardo sollevate, sicchè sotto questo riflesso la censura appare viziata sul piano dell’autosufficienza. Inoltre, per quanto concerne il primo motivo, occorre considerare che la Corte di Appello ha preliminarmente esplicitato il parametro di valutazione che avrebbe seguito, lo ha più precisamente correttamente indicato nella differenza tra il presumibile valore venale dell’edificio da costruire ed il probabile valore di costo dello stesso edificio, ha poi preso in esame il profilo relativo alla pretesa (ma ritenuta apparente) discrepanza tra le superficie edificata realizzabile e quella effettiva, ha infine motivato il proprio giudizio di insussistenza della denunciata discrepanza sulla base di una serie di variabili, quali l’impossibilità di sfruttare gli indici fino al massimo, le perdite delle altezze ed altro.

La questione posta con il primo motivo di impugnazione era stata già sottoposta, dunque, all’attenzione del giudice del merito, che aveva espresso la propria valutazione al riguardo con argomentazioni, come detto, non adeguatamente censurate.

Per di più il punto oggetto di attenzione da parte del ricorrente sarebbe comunque irrilevante, atteso che dalla sentenza impugnata si evince che il CTU avrebbe determinato il valore del terreno in questione sulla base della sua estensione e non del numero dei vani, affermazione questa contrastata dal Comune esclusivamente con la reiterazione della doglianza attinente al preteso errore di computo che il CTU avrebbe commesso nello stabilire la misura della superficie edificata realizzabile, indicata cioè in mq. 460 anzichè in quella minore di mq. 260.

Identiche considerazioni devono poi essere svolte con riferimento al secondo motivo, rispetto al quale va inoltre rilevato che la censura risulta anche generica, non essendo corredata da alcun riscontro utile a dare supporto a quanto apoditticamente sostenuto circa l’inesatto valore attribuito ai beni e l’inadeguata interpretazione dei prezzi di mercato.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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