Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11634 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 16/06/2020), n.11634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12463-2019 R.G. proposto da:

JULIET SPA in nome e per conto della SIENA NPL 2018 SRL, in persona

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato GAIA D’ELIA, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARCO VERDI;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE

102, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAVALLARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato AGRIPPINO SIDOTI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE

CLOTILDE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che

chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente propone istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha disposto, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del processo, avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto a P.V., in qualità di fideiussore della Galmetal s.p.a., in concordato preventivo, il pagamento in favore della Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. della somma di Euro981.545,28, in attesa della definizione del giudizio promosso nelle more dallo stesso opponente avanti al Tribunale delle Imprese di Milano diretto ad ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione azionata in via monitoria dall’opposta. Il Tribunale ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, con conseguente possibilità di contrasto teorico tra giudicati.

Resiste con controricorso P.V..

Il Procuratore Generale ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per il rigetto dell’istanza. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

2. Parte ricorrente JULIET SPA, in nome e per conto della SIENA NPL 2018 SRL, cessionaria di tutti i crediti classificati a sofferenza della Banca Monte Paschi di Siena s.p.a., denuncia l’erroneità del provvedimento impugnato sostenendo: (i) che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia “pregiudicante” rispetto a quello successivamente instaurato, sicchè quest’ultimo, e non il primo, avrebbe dovuto essere sospeso, potendo il giudice rilevare d’ufficio la nullità del titolo posto a base del credito monitoriamente azionato, oppure non rilevare detta nullità, rendendosi così, in entrambe ipotesi, superflua la prosecuzione del secondo giudizio; (ii) che non sussistano, nella specie e in ogni caso, i presupposti di cui all’art. 295 c.p.c. e che il P. abbia introdotto il secondo giudizio per aggirare le preclusioni processuali in cui era già incorso nel primo, in quanto la nullità della fideiussione omnibus, alla stregua di quanto statuito da questa Corte con l’ordinanza n. 29810/2017, era stata fatta valere per la prima volta dal fideiussore solo con l’instaurazione del suddetto secondo giudizio, quando erano già maturate le decadenze ai fini probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo già scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6.

3. Il ricorso merita accoglimento.

3.1. Il Tribunale di Milano ha disposto, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il credito azionato dalla Banca Monte Paschi di Siena s.p.a., nei confronti di P.V., in qualità di fideiussore della Galmetal s.p.a., ritenendo sussistente il rapporto di pregiudizialità rispetto al giudizio promosso nelle more dallo stesso opponente P. avanti al Tribunale delle Imprese di Milano e diretto ad ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione azionata in via monitoria dalla Banca. Il Tribunale ha ravvisato ipotizzabile un contrasto teorico di giudicati, rimarcando l’incidenza decisiva di un’eventuale decisione del Tribunale delle Imprese di declaratoria di nullità della medesima fideiussione azionata in via monitoria dalla Banca opposta, senza, tuttavia, procedere esplicitamente a qualificare come tecnico-giuridica la rilevata pregiudizialità.

3.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, l’art. 295 c.p.c. trova applicazione solo in ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, atteso che il giudicato non si forma se la pregiudizialità è in senso logico, poichè la statuizione è destinata ad essere travolta da successiva pronuncia eventualmente contrastante ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2 (Cass. S.U. n. 14060/2004; Cass. n. 4183/2016; Cass. 27932/2011; da ultimo Cass. 12999/2019). In particolare, con le citate pronunce è stato chiarito che con la pregiudizialità in senso logico si indica il rapporto giuridico dal quale nasce l’effetto dedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice (ad esempio: il contratto di compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta), integrante il “punto pregiudiziale”, mentre la pregiudizialità tecnico-giuridica indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell’effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l’effetto (ad esempio: la qualità di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto) ed integra la “questione pregiudiziale”.

Dunque, la pregiudizialità di cui all’art. 295 c.p.c. citato, ossia intesa in senso tecnico-giuridico, è determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente).

Le Sezioni Unite, con la citata sentenza del 2004, hanno, inoltre, precisato che poichè lo scopo perseguito dalla sospensione necessaria è quello di evitare il conflitto di giudicati, l’art. 295 c.p.c. può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio. Infatti, nel caso di pregiudizialità in senso logico soccorre la previsione dell’art. 336 c.p.c., comma 2, circa il c.d. effetto espansivo esterno, e cioè circa il propagarsi degli effetti della riforma o della cassazione al di là della sentenza, agli atti ed ai provvedimenti (ivi comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

3.3. Nel caso di specie, applicando i suesposti principi, il rapporto di pregiudizialità sussiste solo in senso logico, in quanto nell’altro giudizio si controverte sul rapporto giuridico dal quale nasce l’effetto dedotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (fideiussione e dedotta sua nullità rispetto al pagamento del credito derivante dalla stessa fideiussione), e i rapporti giuridici sostanziali oggetto dei due giudizi non sono affatto distinti ed autonomi, nel senso precisato, sicchè non può trovare applicazione la sospensione di cui all’art. 295 c.p.c..

Occorre rilevare, sotto ulteriore profilo, che entrambi i giudizi sono pendenti davanti al medesimo Tribunale e il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., considerato che, pur pendendo l’altro giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese, tra sezioni specializzate e ordinarie non si pone questione di competenza (Cass. S.U. n. 19882/2019).

4. In conclusione, il ricorso va accolto, con la cassazione del provvedimento impugnato, e va disposta la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Milano, il quale provvederà anche sulle spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Milano, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio davanti a questa Corte.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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