Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11634 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G. (OMISSIS), in proprio e quale titolare

della Ditta ROMANO MAGNATE ed erede universale di M.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 47, presso lo

studio dell’avvocato ANELLI LUCIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato MURRA RODOLFO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 292/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato ANELLI Lucio, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MURRA Rodolfo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1993, M.R. conveniva di fronte al tribunale di Roma il Comune della stessa città ed il Pio Istituto Santo Spirito, avanzando nei confronti dei suddetti Enti varie richieste; si costituiva il solo Comune proponendo domande riconvenzionali.

Con sentenza del 2002, il GOA rigettava le domande attoree; in accoglimento delle domande riconvenzionali del Comune, ordinava al M. il rilascio del terreno da lui già tenuto in locazione ed al pagamento, a titolo di indennità per occupazione illegittima, di una somma determinata in ragione di anno e regolava le spese.

Avverso tale sentenza proponeva appello T.G., nella qualità di erede universale del M. e di titolare della ditta ” M.R. di T.G.”, cui resisteva il Comune.

Con sentenza del 2005, la Corte di appello di Roma accoglieva in parte l’appello e confermava nel resto la sentenza impugnata, osservando, per quanto qui ancora interessa, che le domande riconvenzionali del Comune non potevano essere ritenute tardive, in ragione della normativa allora applicabile e del fatto che il rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza era stato richiesto dal procuratore del M., come risultava del relativo verbale:

l’ulteriore doglianza, secondo cui la causa non era stata trattata con il rito locatizio non aveva pregio in ragione del fatto che solo dal 30 aprile 1996 era stato introdotto l’art. 447 bis c.p.c..

Il contratto di locazione era poi venuto definitivamente a cessare alla sua ultima scadenza, indipendentemente dalla disdetta inviata dal Comune che ne era divenuto proprietario.

Ancora, il preteso difetto di legittimazione del Comune non sussisteva, in ragione del fatto che, relativamente all’originaria domanda ex art. 2932 c.c., lo stesso attore lo aveva convenuto in giudizio, mentre la legislazione succedutasi, aveva comunque conferito al Comune stesso la quanto meno temporanea gestione dei beni già del Pio Istituto, all’Ente locale, cosa questa che gli consentiva di subentrare per quanto attinente a diritti di obbligazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria, la T.; il Comune resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il terzo motivo, che va esaminato per primo in ragione della pregiudizialità che lo stesso riveste rispetto agli altri mezzi articolati, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992 e della L.R. Lazio n. 18 del 1994 e L.R. n. 12 del 2000, oltre che dell’art. 100 c.p.c. e vizio di motivazione.

Con tale censura si sostiene il difetto di legittimazione attiva del Comune a introdurre domande riconvenzionali, come proposte, in ragione del fatto che la legislazione regionale succedutasi alla istituzione delle ASL, in cui confluirono diversi Enti sanitari, tra cui il Pio Istituto Santo Spirito, cui apparteneva in origine il bene per cui è causa e che ebbe a stipulare i contratti di locazione con il M. assegna al predetto Ente locale funzioni di gestione del patrimonio degli Enti soppressi, ma solo in via temporanea e limitata.

Tale doglianza propone all’attenzione di questa Corte un profilo che è certamente connesso, anche se non coincidente, con la tematica sollevata con tale motivo.

Va infatti rilevato che l’originaria domanda era stata proposta dal M. nei confronti del Pio Istituto e del Comune di Roma ex art. 2932 c.c.; orbene, posto che il motivo in esame prospetta un vizio in procedendo, questa Corte era facultizzata ad esaminare direttamente gli atti e da tanto è emerso che l’atto di citazione originario non era mai stato notificato al Pio Istituto, del quale peraltro, nel corso del giudizio di primo grado e poi anche in appello si sono perse completamente le tracce, nel senso che non ne è stata dichiarata la contumacia o l’estromissione nè è stato adottato provvedimento alcuno che ne constatasse l’intervenuta estinzione, con le conseguenze relative.

Ora, stante che il Pio Istituto era stato soppresso prima dell’instaurazione della presente controversia, come risulta anche dalla relata negativa della notifica della citazione di primo grado, risulta evidente che avrebbe dovuto essere disposto il rinnovo della notifica stessa al successore ex lege; anche a voler ammettere che il Comune sia subentrato al predetto Pio Istituto anche nei rapporti scaturenti dal contratto preliminare invocato dal M., resta il fatto che tale veste il Comune stesso avrebbe dovuto dichiarare, e non limitarsi, siccome evocato in giudizio come convenuto nella azione ex art. 2932 c.c., ad agire in tale veste, proponendo domande riconvenzionali alla cui proposizione era legittimato l’Ente cui era succeduto.

La mancata evocazione in giudizio del Comune di Roma, quale successore ex lege del Pio Istituto, non vicariata dalla presenza in giudizio ex se dello stesso Comune costituisce quindi vizio dell’intero procedimento, rilevabile anche ex officio e comportante la nullità del procedimento stesso nella sua interezza e, quindi della sentenza impugnata oltre che di quella di prime cure.

Entro i suddetti limiti il motivo in esame deve essere dunque accolto, con rinvio degli atti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese relative, in relazione all’esito finale del giudizio, attese le determinazioni da assumersi in relazione agli altri due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 183 c.p.c., in ragione del fatto che le domande riconvenzionali del Comune non erano state proposte nella prima udienza di trattazione, ma nella seconda, donde la inammissibilità per tardi vita delle stesse.

Con il, secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 447 bis c.p.c. e L. n. 353 del 1990, art. 90; si sostiene che, atteso il tenore delle domande proposte dal Comune, si sarebbe dovuto applicare il rito locatizio, con conseguente nullità della sentenza essendo la controversia stata trattata con il rito ordinario.

Attesa la pregnante valenza del terzo motivo, tali doglianze, atteso l’accoglimento del ricordato terzo mezzo devono essere dichiarate assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; assorbiti gli altri;

cassa e rinvia, anche per le spese al primo giudice.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA