Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11634 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27831-2012 proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

EUGENIO TARABINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE SONDRIO elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 88/2011 della COMM. TRIB. REG. MILANO,

depositata il 18/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA;

udito l’Avvocato.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. T.G. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di acquisto di un immobile stipulato il (OMISSIS). Con l’atto impositivo l’ufficio aveva revocato l’agevolazione “prima casa” richiesta nell’atto di compravendita sul presupposto che il T., diversamente da quanto dichiarato in atto, aveva acquistato il (OMISSIS) altra unità immobiliare fruendo delle agevolazioni prima casa. La commissione tributaria provinciale di Sondrio rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dal CTR della Lombardia sul rilievo che il ricorrente aveva già fruito nel 1993 delle agevolazioni “prima casa” ed aveva adibito l’immobile da lui acquistato a propria abitazione nel periodo dal 27 giugno 1993 al 22 giugno 2004. Avverso la sentenza della CTR il T. proponeva ricorso per revocazione e la CTR, con la sentenza qui impugnata, lo rigettava.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato ad un motivo. Si è costituita in giudizio con controricorso l’agenzia delle entrate.

3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la CTR non ha adeguatamente motivato il fatto che sussistevano i presupposti per la revocazione in quanto con la sentenza revocanda era stata ignorata la circostanza che l’immobile acquistato nel 1993 era stato demolito al momento del secondo acquisto.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il motivo è inammissibile. Invero il ricorrente censura sotto il profilo del vizio di motivazione la sentenza della CTR laddove i giudici di appello hanno ritenuto che la sopravvenuta demolizione del fabbricato acquistato nel 1993, già adibito ad abitazione dal 27 giugno 1993 al 22 giugno 2004, costituiva fatto non rilevante ai fini di ritenere che il contribuente non avesse già goduto dei benefici connessi all’acquisto della prima casa. In tali termini, infatti, il denunciato vizio attiene inammissibilmente alla motivazione in diritto e non all’accertamento in fatto.

2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il

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