Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11634 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AZIENDA (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, c/o

AVVOCATURA AZIENDALE POLICLINICO UMBERTO I – VIALE DEL

POLICLINICO, 155, rappresentata e difesa dagli Avvocati CAPPARELLI

ANTONIO, NARDELLA ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato TOMASSETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANNI MARIA CRISTINA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA USL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1023/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/03/2014 R.G.N. 6837/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato NARDELLA ANTONIO;

udito l’Avvocato TOMASSETTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.R., dipendente della Azienda Usl (OMISSIS), distaccato presso il (OMISSIS), riceveva in data 23.3.2000 una contestazione disciplinare per assenza arbitraria dal servizio. Nelle more del procedimento disciplinare la Asl veniva a conoscenza che l’assenza dal servizio era dovuta alla custodia cautelare in carcere del dipendente disposta per il reato di possesso di sostanze stupefacenti; pertanto, la Asl provvedeva a sospendere il procedimento in quanto connesso con quello penale, in ossequio a quanto disposto dall’art. 6, comma 4, del Regolamento di Disciplina, e fino alla sentenza definitiva.

Nelle more, il R. optava per il trasferimento definitivo alle dipendenze del Policlinico, ai sensi della Delib. Giunta Regionale Lazio n. 1728 del 2000, transitando così nell’organico di tale ente con decorrenza dal 20.10.2000.

Venuta a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, in data 18.4.2001 l’Azienda Policlinico trasmetteva la documentazione all’Azienda Usl (OMISSIS), affinchè concludesse il procedimento disciplinare sospeso, come previsto da accordi intercorsi tra le parti in ordine alla regolamentazione del rapporto di lavoro del personale transitato alle dipendenze della prima.

L’Ufficio di disciplina della Asl, accertato che la condanna riguardava reati gravi irrogava al R. il licenziamento senza preavviso in data 21.6.2001.

In data 10.4.2002 il R. chiedeva la riammissione in servizio al Policlinico, che con comunicazione del 19.9.2002 disponeva la immediata destituzione del dipendente.

2. L’impugnativa giudiziale del licenziamento veniva respinta dal Tribunale. Tale sentenza era riformata e la domanda del R. veniva parzialmente accolta dalla Corte di appello di Roma, che dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 19.2.2002 dall’Azienda (OMISSIS) e ordinava la reintegrazione in servizio dell’appellante, con condanna dell’Azienda al pagamento della somma di Euro 69.467,11 a titolo di stipendi arretrati, oltre accessori e contribuzione omessa.

3. Osservava la Corte di appello, per quanto ancora rileva nella presente sede:

– che il provvedimento disciplinare aveva preso avvio per assenza ingiustificata dal servizio e si era concluso con l’irrogazione del licenziamento per intervenuta condanna per reato di detenzione di stupefacenti; era dunque fondata l’eccezione del ricorrente secondo cui il licenziamento era stato irrogato per un fatto diverso da quello per il quale era stata mossa la contestazione disciplinare ed egli si era difeso;

– che inoltre il procedimento disciplinare era stato concluso, con intimazione del licenziamento, dalla Asl quando ormai non era più datrice di lavoro, per cui il successivo provvedimento di destituzione, adottato dal Policlinico era illegittimo, a causa di un licenziamento irrogato dalla Asl, incompetente ad emetterlo;

– che era infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione di annullamento, sollevata dalla parte appellata, in quanto il termine quinquennale era stato interrotto dalla richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, regolarmente pervenuta alle appellate il 24.10.2002 e il ricorso introduttivo era stato depositato il 19.10.2007.

4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Azienda (OMISSIS) di Roma con un solo motivo. Resiste il R. con controricorso, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo l’Azienda ricorrente lamenta illogica e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

a) Si duole, innanzitutto, dell’accoglimento dell’eccezione riguardante il difetto di competenza dell’Azienda Usl (OMISSIS) ad irrogare la sanzione, atteso che “in ossequio all’Accordo intercorso tra la ASL (OMISSIS) e l’Azienda (OMISSIS)” l’Ufficio di disciplina della ASL doveva concludere i procedimenti disciplinari riguardanti il personale transitato nel Policlinico, già in corso e comunque attivati prima del 1.2.2000.

b) Inoltre, fa rilevare che il licenziamento irrogato dalla Asl era stato correttamente adottato in applicazione dell’art. 2 del Regolamento di Disciplina, il quale include tra le ipotesi per le quali è prevista detta sanzione, alla lett. c) dell’art. 2, la sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 15, comma 1, lett. a), b), c) ed f), modificata ed integrata dalla L. n. 16 del 1992, art. 1, comma 1;

alla citata L. n. 55 del 1990, art. 15, lett. a) è prevista l’ipotesi di reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

c) Infine, si duole della reiezione dell’eccezione di prescrizione, risultando dagli atti di causa che il ricorso di primo grado era stato depositato il 19 ottobre 2007 e il licenziamento era stato irrogato il 19 settembre 2002.

2. Il ricorso è inammissibile sotto ogni profilo.

2.1. La rubrica del motivo fa riferimento a vizi di illogicità e/o contraddittoria motivazione. Entrambe le ipotesi sono state espunte dall’ordinamento con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012 e tale modifica si applica alle sentenze pubblicate –

come quella qui impugnata – dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.

2.2. Sussistono comunque anche ulteriori profili di inammissibilità:

– quanto alla censura sub a): l’Accordo intercorso tra la ASL (OMISSIS) e l’Azienda (OMISSIS) non è stato neppure in parte trascritto, non è riprodotto con il ricorso e non è indicata la sede del suo rinvenimento in atti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

– quanto alla censura sub b), il ricorso è privo di pertinenza con il decisum, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non essendo stata presa in considerazione la motivazione della sentenza in merito al difetto di corrispondenza tra fatto contestato e fatto per il quale è stata irrogata la sanzione;

– quanto alla censura sub c), il ricorso è privo di pertinenza con il decisum, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, avendo la sentenza fatto riferimento all’interruzione della prescrizione per effetto della richiesta del tentativo di conciliazione, pervenuta alle appellate, e sul punto nulla è dedotto nel ricorso per cassazione.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv. Tomassetti Domenico e avv. Manni Maria Cristina.

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione nella fattispecie, applicandosi ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratori antistatari. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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