Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11633 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. I, 26/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4586/2009 proposto da:

COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 112, presso l’avvocato MANNA

VITO, rappresentato e difeso dall’avvocato VIOLANTE Andrea, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA A R.L. TERRITORIO E CULTURA;

– intimata –

nonchè da:

COOPERATIVA A R.L. TERRITORIO E CULTURA (c.f. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLEMENTE MUZIO 9, presso l’avvocato PADRONE

RAFFAELE EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentali –

contro

COMUNE DI ALTAMURA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1342/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. GRECO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 4 marzo 1999, il Comune di Altamura conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Bari la s.r.l.

Cooperativa Territorio e Cultura.

Esponeva che nel 1986 aveva avviato il servizio di asilo nido affidandone la gestione alla predetta Cooperativa, secondo progetto in parte finanziato con contributi regionali, ai sensi della L.R. n. 9 del 1985, per un importo di L. 240.000.000 da corrispondersi in tre rate: la prima di L. 74.200.000, incamerata all’atto della approvazione del progetto, e le altre da erogarsi a seguito della rendicontazione relativa al secondo e al terzo anno di gestione.

Aggiungeva che, per inadempienze della Cooperativa nella produzione di documenti e delle buste paga quietanzate, necessarie per la verifica dell’incremento occupazionale, il Comune non aveva potuto adempiere in maniera completa alla presentazione del rendiconto, sicchè la Regione Puglia, con note del 10 settembre 1992, del 10 gennaio 1996, del 10 settembre 1996 e infine del 15 gennaio 1999, aveva sospeso l’erogazione della seconda e della terza rata del contributo. Chiedeva pertanto che, accertate le inadempienze e la responsabilità della Cooperativa per la perdita dei benefici di cui alla legge regionale, la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di L. 165.800.000, pari all’importo delle due rate non erogate, oltre interessi e spese.

Si costituiva la Cooperativa Territorio e Cultura, con comparsa depositata alla udienza del 20 maggio 1999, ed eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito, deduceva che con il contratto di gestione essa non aveva assunto alcun obbligo verso il Comune in ordine alla presentazione di rendiconto ed alla consegna di buste paga, e che, comunque, aveva sempre ottemperato ad ogni richiesta di documenti. Chiedeva quindi il rigetto della domanda, anche per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e per nullità della citazione per indeterminatezza dei requisiti di cui all’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, osservando anche che la mancata erogazione delle ultime “tranches” del finanziamento era dovuta alla condotta del Comune di Altamura il quale, della L. n. 9 del 1985, ex art. 30, aveva rinunciato al progetto.

Il G.I. con sentenza non definitiva, emessa l’11-26 gennaio 2001, dichiarava sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.

Con sentenza n. 2451 dell’anno 2001, depositata il 11-12-2002, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda attrice, condannando la convenuta cooperativa al risarcimento del danno in favore del Comune di Altamura, liquidato in L. 85.628,85 oltre accessori.

Con atto notificato il 2-5-2003, la soccombente Cooperativa proponeva gravame per la totale riforma dell’impugnata sentenza.

Resisteva al gravame il comune di Altamura, ritualmente costituito, il quale instava per il rigetto dell’appello e la conferma del primo deciso. Con sentenza n. 1342/07, la Corte d’appello dichiarava inammissibili i primi due motivi di gravame, accoglieva il terzo e riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda del comune di Altamura.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il comune di Altamura sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso la coop Territorio e Cultura che propone altresì ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il comune di Altamura censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, poichè il comune aveva inoltrato alla regione istanza di rinuncia al finanziamento, la mancata corresponsione delle due restanti rate non potesse essere addebitato alla mancata rendicontazione della cooperativa.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale quest’ultima censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto inammissibili i due motivi d’appello con cui aveva dedotto che nessun obbligo di rendicontazione esisteva a suo carico.

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di procura.

Il mandato risulta infatti apposto a margine della prima pagina del ricorso e, nonostante la genericità della formulazione, lo stesso deve ritenersi necessariamente riferito al ricorso in cui è incluso in tal modo integrando gli estremi della procura speciale.

Venendo all’esame del ricorso principale, va osservato che la Corte d’appello ha rilevato che risulta dalla determinazione del 23.12.98 n. 96 adottata dalla regione Puglia che il comune di Altamura rinunciò volontariamente al proseguimento del progetto, con ciò perdendo il pagamento delle due ulteriori tranches, al fine di non essere soggetto alla restituzione alla regione della prima tranche già ottenuta, pari a L. 74 milioni circa, avvalendosi a tal fine della L.R. Puglia n. 21 del 1994, art. 30, che prevedeva che ai comuni che avessero rinunciato ai progetti finanziati non sarebbe stata chiesta la restituzione dei finanziamenti già erogati.

Con la prima doglianza contenuta nel motivo in esame il comune ricorrente sostiene l’erronea interpretazione da parte della sentenza della L.R. Puglia n. 21 del 1994, il cui secondo comma prevedrebbe il beneficio della non attivazione per il recupero dei finanziamenti già elargiti dalla regione non solo nel caso di rinuncia al completamento dei progetti già finanziati ma anche nel caso di inadempimento da parte degli organismi beneficiari dell’obbligo di rendicontazione. Con la seconda doglianza, strettamente collegata, si duole della mancata o insufficiente motivazione, formulata in assenza di ogni riferimento agli elementi istruttori, da parte della sentenza impugnata circa l’effettivo inoltro da parte del comune di Altamura di una rinuncia al progetto e, comunque, circa la natura dell’atto inoltrato alla regione Puglia.

Le due doglianze, tra loro connesse, possono essere esaminate in modo congiunto.

Va preliminarmente osservato che l’art. 30 della L.R., in esame prescrive quanto segue:

1. “Nei confronti del destinatari degli interventi regionali di cui alla L.R. 26 marzo 1985, n. 9, artt. 10 e 15, che formalmente rinunciano al completamento dei progetti finanziati ed a parziale modifica delle disposizioni di cui all’art. 5 della stessa legge, la Regione non attiva le procedure di recupero per le somme tutte intere relative alle spese rendicontate, ad esclusione di quelle per l’acquisto di beni immobili.

2. In deroga alle norme di cui alla L.R. 26 marzo 1985, n. 9, entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi che abbiano già beneficiato di contribuii regionali hanno l’obbligo di provvedere al completamento di ogni documentazione richiesta dalla Regione nonchè alla definitiva rendicontazione di spesa relativa alla realizzazione complessiva dei progetti. In tutti i casi di ulteriori inadempienze nei termini prescritti le concessioni sono revocate con conseguente recupero delle somme erogate alle condizioni previste al comma 1”.

Dal testo di tale articolo si evince che il comma 1, prevede che, per ottenere il beneficio del non recupero dei finanziamenti già erogati, debba essere avanzata una espressa rinuncia al completamento delle opere, mentre il secondo comma prevede la diversa ipotesi secondo cui, in caso di mancata rendicontazione nel termine di quattro mesi, la regione provvedere al recupero delle somme erogate “alle condizioni previste al comma 1”.

Mentre dunque nell’ipotesi di cui al comma 1 si tratta di una rinuncia dei comuni a proseguire nell’attuazione dei progetti, in quella di cui al comma 2 della legge regionale si prevede una ipotesi di revoca per la mancata rendicontazione.

Nel contesto della presente controversia non rileva soffermarsi sulla interpretazione dell’inciso finale del comma 2 della legge in esame che stabilisce che il recupero della somme erogate avviene “alle condizioni previste dal comma 1” e, cioè, se detto inciso debba interpretarsi nel senso che il recupero non verrà effettuato per quelle somme che sono già state in precedenza rendicontate e che risultano dunque essere già state impiegate ovvero se è comunque necessario che intervenga anche una dichiarazione di rinuncia da parte del Comune.

Tale questione interpretativa è infatti superata dalla motivazione fornita dalla sentenza impugnata che ha chiaramente affermato che nel caso di specie si era verificata l’ipotesi della L. n. 21 del 1994, art. 30, comma 1, e non già quella del comma 2.

La sentenza impugnata afferma infatti che dalla determinazione n. 96 del 1998 della regione Puglia si apprende che il comune di Altamura rinunciò volontariamente alla prosecuzione del progetto con ciò perdendo le ulteriori tranches di finanziamento al fine di non essere soggetta al recupero della prima tranche di 74.200.00 già esaminata.

La sentenza impugnata dunque ha esaminato la documentazione in atti e, a seguito di valutazione della stessa, è giunta alla motivata conclusione che il comune di Altamura avesse rinunciato al proseguimento dell’opera, in tal modo dando luogo all’applicazione della L.R. n. 21 del 1994, comma 1.

Tale motivazione, ancorchè sintetica, appare comunque sufficiente avendo giustificato la Corte d’appello, a seguito di esame della documentazione in atti, la ragione per cui aveva ritenuto che il comune aveva rinunciato al proseguimento del progetto.

In tal senso è certamente infondata la censura di omessa motivazione sul punto perchè quest’ultima risulta basata proprio sul documento n. 96 del 1998 della regione Puglia.

Il ricorrente contesta poi che il detto documento contenga una rinuncia del comune al progetto e che in atti vi sia un documento da cui ciò risulti.

Ma tale censura appare del tutto generica.

Il ricorrente invece di limitarsi a citare il documento n. 96 del 1998 indicando in quale fascicolo processuale era contenuto, avrebbe dovuto esaminarne il contenuto per contestare in modo argomentato le conclusioni cui è pervenuta la Corte d’appello.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte che il ricorso per cassazione richiede l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (da ultimo Cass. 18421/09).

Nel caso di specie tutto ciò manca.

Osserva ulteriormente la Corte che dal testo della Delib. n. 96 del 1998, della regione Puglia, riportato dalla cooperativa contro ricorrente, si evince che detta delibera è stata adottata ai sensi della L. n. 21 del 1994, art. 30, comma 1, a conferma della esattezza della valutazione della Corte d’appello e che su tale specifica argomentazione nessuna contestazione circostanziata è contenuta nel ricorso.

Quest’ultimo va in conclusione respinto.

Il ricorso incidentale resta assorbito.

Segue alla soccombenza la condanna del comune ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale, condanna il comune ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA