Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11633 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.D., ST.DA., S.F., P.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo

studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BELTRAME ALESSANDRO;

– ricorrenti –

contro

ENEL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A BERTOLONI 44,

presso lo studio dell’avvocato DE VERGOTTINI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUNCHI FRANCO;

– controricorrente –

e contro

G.S., TELECOM ITALIA SPA;

– intimati –

sul ricorso 23782-2004 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO

II 139, presso lo studio dell’avvocato DEL BUFALO PAOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1,

presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MELLANO MICHELE;

– controricorrente –

e contro

S.D., ST.DA., S.F., P.

A., ENEL SPA;

– intimati –

sul ricorso 23992-2004 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1,

presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MELLANO MICHELE;

– ricorrente –

contro

S.D., ST.DA., S.F., P.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo

studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BELTRAME ALESSANDRO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 391/2003 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 08/08/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Paola PEZZALI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Giuseppe DE VERGOTTINI che ha chiesto di riportarsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, il quale chiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione –

seconda sezione voglia dichiarare inammissibile il ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che erano stati proposti più ricorsi, principale ed incidentali, per la cassazione della la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 8.8.2003;

che i detti ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.:

che questa Corte, con ordinanza pronunziata in udienza, aveva disposto il rinnovo delle notifiche a tutti i resistenti, assegnando il relativo termine per adempiere;

che dalla relazione della cancelleria risulta che, spirato il termine suddetto, non si era provveduto a tanto;

che, con apposita memoria, il difensore di S.D. e degli altri coeredi di S.E. ha rappresentato che l’ordinanza surricordata non gli era stata notificata nè comunicata ed ha chiesto l’assegnazione di altro termine per provvedere alle notifiche;

ritenuto che l’attestazione della cancelleria costituisce sicuro riscontro del mancato adempimento all’ordinanza con cui si era disposta il rinnovo delle notifiche;

che l’ordinanza in questione è stata pronunziata in udienza, cosa questa che comporta la conoscenza legale della stessa da parte dei difensori ai quali era stato notificato l’avviso di udienza;

che il detto avviso era stato ritualmente notificato all’avv. Beltrame, difensore degli S., di talchè egli era a legale conoscenza dell’ordinanza in questione e non aveva pertanto diritto a notificazioni o comunicazioni al riguardo, cosa questa che impone la reiezione della sua istanza;

che la mancata ottemperanza alla ordinanza de qua, da parte di tutti i ricorrenti, comporta, a norma dell’art. 345 c.p.c., l’inammissibilità dei ricorsi, principale ed incidentali;

che sussistono, in ragione della contestuale ragione di inammissibilità per tutti i ricorsi, valide ragioni per compensare tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione;

lette le conformi conclusioni scritte del P.G..

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, la Corte dichiara inammissibili i ricorsi stessi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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