Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11633 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11633
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.D., ST.DA., S.F., P.
A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo
studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato BELTRAME ALESSANDRO;
– ricorrenti –
contro
ENEL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A BERTOLONI 44,
presso lo studio dell’avvocato DE VERGOTTINI GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUNCHI FRANCO;
– controricorrente –
e contro
G.S., TELECOM ITALIA SPA;
– intimati –
sul ricorso 23782-2004 proposto da:
TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO
II 139, presso lo studio dell’avvocato DEL BUFALO PAOLO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1,
presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MELLANO MICHELE;
– controricorrente –
e contro
S.D., ST.DA., S.F., P.
A., ENEL SPA;
– intimati –
sul ricorso 23992-2004 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1,
presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MELLANO MICHELE;
– ricorrente –
contro
S.D., ST.DA., S.F., P.
A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo
studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato BELTRAME ALESSANDRO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 391/2003 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 08/08/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/03/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito l’Avvocato Paola PEZZALI, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato Giuseppe DE VERGOTTINI che ha chiesto di riportarsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, il quale chiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione –
seconda sezione voglia dichiarare inammissibile il ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che erano stati proposti più ricorsi, principale ed incidentali, per la cassazione della la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 8.8.2003;
che i detti ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.:
che questa Corte, con ordinanza pronunziata in udienza, aveva disposto il rinnovo delle notifiche a tutti i resistenti, assegnando il relativo termine per adempiere;
che dalla relazione della cancelleria risulta che, spirato il termine suddetto, non si era provveduto a tanto;
che, con apposita memoria, il difensore di S.D. e degli altri coeredi di S.E. ha rappresentato che l’ordinanza surricordata non gli era stata notificata nè comunicata ed ha chiesto l’assegnazione di altro termine per provvedere alle notifiche;
ritenuto che l’attestazione della cancelleria costituisce sicuro riscontro del mancato adempimento all’ordinanza con cui si era disposta il rinnovo delle notifiche;
che l’ordinanza in questione è stata pronunziata in udienza, cosa questa che comporta la conoscenza legale della stessa da parte dei difensori ai quali era stato notificato l’avviso di udienza;
che il detto avviso era stato ritualmente notificato all’avv. Beltrame, difensore degli S., di talchè egli era a legale conoscenza dell’ordinanza in questione e non aveva pertanto diritto a notificazioni o comunicazioni al riguardo, cosa questa che impone la reiezione della sua istanza;
che la mancata ottemperanza alla ordinanza de qua, da parte di tutti i ricorrenti, comporta, a norma dell’art. 345 c.p.c., l’inammissibilità dei ricorsi, principale ed incidentali;
che sussistono, in ragione della contestuale ragione di inammissibilità per tutti i ricorsi, valide ragioni per compensare tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione;
lette le conformi conclusioni scritte del P.G..
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, la Corte dichiara inammissibili i ricorsi stessi e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010