Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11633 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19272-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12

SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 173/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUISA DE RENZIS udito l’Avvocato;

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. B.C. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di acquisto di un immobile stipulato il (OMISSIS). Con l’atto impositivo l’ufficio aveva revocato l’agevolazione “prima casa” richiesta nell’atto di compravendita sul presupposto che la superficie dell’immobile era superiore a mq. 240, dovendosi considerare anche la superficie del vano adibito ad autorimessa.

La commissione tributaria provinciale di Bergamo rigettava il ricorso con sentenza che era riformata dalla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul rilievo che l’autorimessa, assimilabile al posto auto, era da ritenersi esclusa dal computo della superficie secondo il D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Si è costituita in giudizio con controricorso la contribuente.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969. Sostiene che l’autorimessa annessa all’abitazione costituisce vano la cui superficie va computata nel calcolo per definire l’abitazione di lusso, posto che la norma prevede non debbano essere calcolati solo i posti auto.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte rileva l’inammissibilità del ricorso per intempestività. Ciò in quanto la sentenza della CTR è stata depositata il 5.12.2011 e copia del ricorso risulta essere stata spedita a mezzo del servizio postale in data 13 agosto 2012, dopo lo scadere del termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo risultante dalla modifica operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile, ai sensi dell’art. 58 della stessa legge, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Nel caso che occupa è applicabile il nuovo termine di decadenza semestrale in quanto il ricorso risulta essere stato proposto innanzi alla commissione tributaria provinciale di Bergamo il 4.8.2009. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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