Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11633 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AZIENDA REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (A.R.A.P.), C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO 20, presso lo

studio dell’avvocato DI CENCIO MARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato POLIDORI PEPPINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.N., rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARA

ROSELLA e RACANO MARCO, domiciliato in Roma Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, giusta delega in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 512/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/05/2014 R.G.N. 546/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Rilevato che con la sentenza in data 23.5.2014 la Corte di Appello di L’Aquila, adita dal sig. P.N., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro a ripristinare il rapporto di lavoro con il P., riammettendolo in servizio, nell’esercizio delle mansioni svolte in precedenza (ovvero in mansioni equivalenti), ed pagare al medesimo l’indennità pari ad otto mensilità della retribuzione globale di fatto ed al pagamento delle spese del giudizio.

2. Rilevato che avverso detta sentenza l’Azienda Regionale per le Attività Produttive (ARAP), già Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. Rilevato che P.N. ha resistito con controricorso.

4. Considerato che, con atto del 6 aprile 2016, la ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso per intervenuta transazione, allegando la Delib. n. 214 del 4.3.20016 del Commissione Straordinario.

5. Rilevato che la rinuncia risulta ritualmente accettata dal controricorrente senza alcuna riserva anche in punto di richiesta compensazione delle spese del giudizio, e sottoscritta anche dai suoi difensori.

6. Letto l’art. 306 c.p.c..

7. Ritenuto che non v’è spazio per pronunzia sulle spese avendo le parti consensualmente disposto in ordine alle medesime.

8. Ritenuto che in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 23175/2015).

PQM

La Corte:

Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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