Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11632 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 13/05/2010), n.11632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COOP AGRITURISTICA VULTURE A RL P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore sig. Z.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANGELO SECCHI 3, presso lo studio

dell’avvocato SALVIA GIOVANNI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PESACANE PIETRO;

– ricorrente –

e contro

M.M. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 6961-2005 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIO

PAPIRIO 109, presso lo studio dell’avvocato RAMACCINI LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DEREVIZIIS ENRICO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

COOP AGRITURISTICA DEL VULTURE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2004 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 22/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Cooperativa Agrituristica del Vulture s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Melfi le aveva ingiunto di pagare a favore di M.M. la somma di L. 124.400.000, oltre interessi di mora nella misura del 20% dal 18-1-1997, quale ultima tranche di pagamento dei lavori dal medesimo svolti in esecuzione del contratto di appalto intercorso con essa opponente avente ad oggetto la realizzazione di un struttura finalizzata all’allevamento del bestiame e alla produzione di beni in agricoltura.

A sostegno dell’opposizione deduceva che legittimamente aveva trattenuto la somma pari al 10% del totale dei lavori, atteso che durante le operazioni di collaudo aveva accertato le gravi e dolose responsabilità della impresa nell’esecuzione dell’appalto: il che aveva comportato la spesa di L. 148.750.000 corrisposta ad altra impresa che era stata incaricata di eseguire le opere rese necessarie dalla cattiva esecuzione da parte del M..

L’opposto chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che, a seguito della transazione intervenuta il (OMISSIS), era stata definitivamente determinata in L. 25.00.000 di lire la riduzione del prezzo per le opere non ultimate e non eseguite a regola d’arte, così rettificando quanto dalle parti era stato pattuito con il precedente atto transattivo intercorso il (OMISSIS); la garanzia del 10% era divenuta esigibile al momento del collaudo per le opere in cemento armato – l’unico previsto dalla L. n. 44 del 1986; l’importo versato alla ditta Armeno era del tutto sproporzionato rispetto ai prezzi di mercato e comunque non opponibile ad esso opposto stante l’accordo transattivo in cui l’importo necessario era stato determinato in L. 25.000.00; in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento di somme pretese per lavori extracontratto realizzati.

Con sentenza depositata il 28 agosto 2002 il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che con l’accordo transattivo del (OMISSIS) le parti avevano definito l’intero rapporto, avendo inteso riferirsi a tutte le inadempienze dell’appaltatore: l’eventuale esistenza di altre, di cui la committente non fosse stata conoscenza al momento dell’accordo, avrebbe potuto essere fatta valere con apposita azione.

Con sentenza dep. il 22 gennaio 2004 la Corte di appello di Potenza rigettava l’impugnazione principale proposta dall’opponente nonchè quella incidentale spiegata dal M..

Per quel che interessa nella presente sede, secondo i Giudici di appello con l’accordo del 31 gennaio 1995, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante principale, le parti avevano posto in essere una transazione, dichiarando che con tale scrittura avevano inteso superare e prevenire situazioni che avrebbero potuto sfociare in un contenzioso in relazione alle reciproche inadempienze contestate; quindi avevano risolto consensualmente il precedente contratto, prevedendo che l’appaltatore provvedesse al completamento e alla risistemazione delle opere di cui al prospetto tecnico allegato (ammontanti a L. 71.000.000), e determinando i tempi e i modi del pagamento del residuo importo di L. 238.255.715 al medesimo spettanti per il primo e il secondo stato di avanzamento; con il successivo accordo contenuto nel protocollo aggiuntivo del (OMISSIS) le parti avevano dato atto che il M. aveva realizzato le opere indicate nel precedente verbale ma che alcune di esse erano state contestate dalla committente mentre l’impresa aveva formulato altre contestazioni: quindi prevedevano con la riduzione di L. 25.000.000 la sistemazione dei rapporto, fermo restando quanto era stato convenuto nel precedente accordo; i giudici escludevano che a seguito di tali accordi la committente potesse fare valere inadempimenti non rilevati in quel momento ma scoperti successivamente, sul rilievo che la sistemazione di interessi in tal modo raggiunta era da considerarsi definitiva ed a chiusura del rapporto in oggetto, tenuto conto che il M. aveva consegnato la chiave del cantiere dal quale era stato definitivamente estromesso e l’appaltante, anzichè chiedere la verifica dell’opera cui il committente dell’opera appaltata ha diritto prima di riceverne la consegna, l’aveva accettata senza chiedere un immediato collaudo parziale, pur essendo consapevole che la stessa era incompleta e comunque non eseguita a regola d’arte. Pertanto, la opponente non poteva fare valere inadempienze dopo che il rapporto era stato risolto ed altri sarebbero subentrati o erano subentrati all’appaltatore. In ogni caso era escluso che i lavori successivamente demandati all’impresa Armeno fossero diversi da quelli per i quali era stata determinata la riduzione del prezzo in L. 25.000.000 per le riscontrate inadempienze, secondo quanto era emerso dal verbale del sopralluogo del 1^ agosto 1996 e dall’ordine di servizio n. 2 del successivo 5 agosto.

Era, pertanto, ritenuta assorbita la questione che peraltro era considerata inammissibile, perchè proposta per la prima volta con l’appello incidentale, circa la decadenza dalla garanzia per decorso dei termini di cui all’art. 1667 cod. civ..

Infine, veniva respinto il motivo con cui l’appellante principale aveva denunciato la nullità della pattuizione relativa agli interessi usurari, in considerazione del carattere non retroattivo della L. n. 108 del 1996 e della sua non applicabilità alla specie, dato che tale previsione era contenuta nell’accordo del gennaio 1995.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Società Cooperativa Agrituristica Vulture s.r.l. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimato, proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1369 e 1965 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto che gli accordi del (OMISSIS) configurassero delle transazioni, procedendo all’interpretazione letterale, senza ricercare la comune intenzione dei contraenti attraverso l’interpretazione complessiva del contenuto delle clausole contrattuali e il comportamento tenuto successivamente dalle parti; non aveva individuato i requisiti particolari in base ai quali il negozio si qualifica come transazione, dovendo al riguardo considerarsi la lite cui la discorde valutazione ha dato luogo e che le parti hanno inteso eliminare.

La Corte non aveva spiegato i motivi per i quali l’efficacia preclusiva degli atti transattivi andavano a ricomprendere anche le specifiche contestazioni sollevate dalla ricorrente. La transazione ha efficacia esclusivamente rispetto a quei fatti conosciuti dalle parti al momento della conclusione del contratto, mentre non possono essere coperti dalla transazione fatti non rilevati in quel momento o scoperti più tardi come appunto accaduto nella specie. La sentenza non aveva motivato il convincimento in ordine all’accettazione dell’opera da parte della committente e alla sua rinuncia al diritto a fare valere, tramite l’attività di collaudo, vizi dell’opera non rilevati. Se avessero proceduto a un interpretazione complessiva delle clausole contrattuali e tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti, i Giudici sarebbero dovuti giungere alla conclusione che le pattuizioni non avevano ad oggetto la definizione di tutti i rapporti, ma soltanto di quelli attinenti all’esecuzione dei lavori residui espressamente individuati nel tabulato allegato alla scrittura di gennaio perchè, opinando diversamente, non avrebbe avuto senso mantenere le ritenute in garanzia anche in relazione al secondo stato di avanzamento il cui ammontare veniva determinato proprio per effetto della quantificazione transattiva delle opere non eseguite; la Corte non aveva spiegato perchè il pagamento del 1^ del 2^ SAL era stato subordinato al positivo collaudo o al rilascio della polizza fideiussoria; del resto, lo stesso ricorrente con la richiesta di decreto ingiuntivo aveva rilevato che l’accordo transattivo del gennaio 1995 aveva previsto il trattenimento della somma di L. 121.000.000 a garanzia della buona qualità delle opere; d’altra parte, il successivo accordo dell'(OMISSIS) aveva confermato la validità ed operatività di quello di gennaio.

La sentenza non aveva compiuto una corretta indagine per stabilire se con la transazione le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, avessero o meno inteso addivenire alla costituzione di un nuovo rapporto, estinguendo il precedente, posto che la transazione non determina necessariamente l’estinzione del rapporto preesistente.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata che, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, aveva posto a base della decisione l’esistenza di un transazione novativa che, avendo ad oggetto un eccezione in senso stretto, non poteva essere rilevata d’ufficio, non essendo stata sollevata dalla parte interessata che si era limitata a dedurre che con la scrittura dell'(OMISSIS) le parti avevano stabilito una diminuzione del prezzo.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza ha ritenuto che la presenza di inadempimenti non rilevati al momento degli accordi intercorsi erano preclusi dagli accordi del (OMISSIS) e del (OMISSIS), avendo correttamente qualificato tali scritture come transazione in base ai requisiti previsti dall’art. 1965 cod. civ.. In particolare, i Giudici hanno correttamente individuato la res dubia, avendo verificato l’intenzione delle parti di evitare la lite in cui sarebbe sfociato il contenzioso originato dalle reciproche pretese sorte dalle contestazioni concernenti l’esecuzione del contratto.

La sentenza, nel respingere la pretesa azionata dall’opponente che aveva dedotto inadempienze dell’impresa rilevate o scoperte successivamente alla conclusione degli accordi del (OMISSIS), ha posto a base del suo convincimento due rationes decidendi, ciascuna delle quali è idonea a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata.

1. I giudici hanno innanzitutto ritenuto che: a) in virtù degli accordi transattivi di cui si è detto era preclusa per la committente la possibilità di fare valere inadempimenti rilevati o scoperti successivamente sul rilievo che con tali scritture le parti avevano in modo definitivo regolato il rapporto derivante dal contratto di appalto che le parti avevano consensualmente sciolto con il primo accordo del gennaio 1995 con rinuncia, da una parte alle penali e, dall’altra, alle sanzioni, rimanendo ferma l’esecuzione delle opere al 2^ SAL; b) in particolare, a seguito del protocollo aggiuntivo del (OMISSIS), le parti avevano stabilito la riduzione del prezzo per le opere di cui al punto 2 del verbale del gennaio 1995 in considerazione dell’esecuzione non completa o non a regola d’arte; la committente si era ricevuta l’opera senza procedere alla verifica, mentre l’appaltatore era stato estromesso definitivamente dal cantiere; c) la sentenza ha quindi ritenuto che la committente con la consegna avesse inteso accettare l’opera, così rinunciando di procedere alla verifica e al collaudo.

Occorre ancora sottolineare che l’accordo del (OMISSIS) che aveva confermato con pattuizioni aggiuntive quello del gennaio 1995 era stato dal M. posto a base della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ed i Giudici, procedendo necessariamente alla corretta interpretazione del complessivo contenuto degli accordi transattivi, hanno con motivazione corretta ritenuto che in tal modo le parti avevano inteso dare definitiva sistemazione a tutti i rapporti fra loro intercorsi, avendo inteso liquidare, all’esito della riduzione determinata per l’effetto dei vizi riscontrati, il credito maturato dall’appaltatore che era determinato in relazione ai lavori di cui al secondo SAL: l’avvenuta accettazione senza riserve ulteriori all’esito della quantificazione delle opere e la estromissione dell’appaltatore dal cantiere erano considerati elementi da cui desumere la rinuncia della committente a fare valere ulteriori vizi o inadempimenti, così implicitamente ritenendo superato il ricorso al collaudo indicato nel verbale del 31 gennaio 1995, le cui pattuizioni erano considerate operanti relativamente alla risoluzione consensuale del contratto di appalto.

La portata e il significato delle pattuizioni dell’accordo dell'(OMISSIS), anche in relazione a quanto previsto nel precedente accordo del (OMISSIS), costituiscono oggetto dell’operazione ermeneutica compiuta dalla Corte di appello: in effetti, la doglianza si risolve nella censura dell’interpretazione della volontà contrattuale che, avendo ad oggetto un accertamento di fatto, è riservata all’indagine del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se, come nella specie, è immune da violazioni di legge e da vizi di motivazione.

Orbene, una volta intervenuta la transazione che aveva ormai definito il rapporto derivante dal contratto di appalto che le parti avevano con espressa manifestazione dichiarato di risolvere, il rapporto non era più disciplinato dal negozio originario (nella specie il contratto di appalto) ma dagli accordi transattivi che a quello si erano integralmente sostituiti per espressa volontà delle parti secondo la ricostruzione compiuta dalla sentenza impugnata.

Pertanto, la successiva scoperta di inadempimenti non rilevati al momento della transazione avrebbe potuto essere fatta valere eventualmente impugnando la transazione per errore,che è rilevante ove abbia ad oggetto il presupposto della transazione e non le concessioni.

Le considerazioni circa il carattere novativo della transazione e la sua non rilevabilità d’ufficio appaiono fuori luogo, tenuto conto che: 1) secondo la ricostruzione della volontà negoziale compiuta dai Giudici, le parti avevano, come detto, consensualmente risolto il contratto di appalto e, dando definitiva sistemazione al rapporto fra le medesime intercorso, non avevano inteso costituire un nuovo rapporto incompatibile con quello originario, come invece avviene nella transazione novativa; 2) peraltro, anche nel caso della transazione semplice o conservativa, in cui le parti si limitano a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni senza crearne uno nuovo, il rapporto è disciplinato dall’accordo transattivo e non da quello precedente (nell’ipotesi della transazione novativa l’estinzione del precedente rapporto comporterà la sua non reviviscenza, non essendo in tal caso la transazione risolubile ex art. 1976 cod. civ.) 2. La sentenza ha, peraltro, escluso che gli inadempimenti che la committente assume essere stati successivamente riscontrati fossero diversi da quelli che avevano formato oggetto degli accordi transattivi: alla stregua degli elementi acquisiti la Corte ha ritenuto che la riduzione del prezzo era stata stabilita in relazione proprio a quelle inadempienze già addebitate al M. ed oggetto degli accordi transattivi che poi avevano determinato l’affidamento dell’incarico all’impresa Armeno e l’esborso della spesa al riguardo necessaria: trattasi di in accertamento di fatto oggetto dell’indagine riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996 e dell’art. 644 cod. pen., censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto non applicabile la disposizione di cui alla citata legge in tema di interessi usurari sul rilievo che la stessa non disciplinava rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore: osserva che, in considerazione della stessa natura periodica degli interessi, la nullità degli interessi usurari deve trovare applicazione a quei rapporti che seppure sorti in epoca anteriore, non siano totalmente esauriti come statuito dalla Corte Costituzionale.

Il motivo è infondato.

La pattuizione degli interessi avvenne con l’accordo transattivo del gennaio 1995 (anteriore alla L. n. 108 del 1996) con cui le parti avevano risolto il rapporto intercorso fra loro. Orbene, a seguito dell’entrata in vigore della L. 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, la natura usuraria dei tassi d’interesse va determinata con riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione, non trovando applicazione ai rapporti già esauriti anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108, senza che rilevi la pendenza successiva di una controversia riguardante le ragioni di credito di una delle parti, dovendo trovare applicazione, in tale fattispecie, l’ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo (Cass. 15497/2005; 15621/2007).

Nella specie, il rapporto de quo si concluse con gli accordi transattivi intercorsi fra le parti nel (OMISSIS)5, non assumendo rilevanza – al fine di considerare il rapporto non esaurito – la sussistenza di una controversia in atto.

Il ricorso principale va rigettato mentre quello incidentale condizionato è assorbito.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

PQM

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale assorbito quello incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase, che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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