Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11632 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. II, 04/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/05/2021), n.11632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26779/2019 proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Caltanissetta, rigettò l’impugnazione proposta da F.M. avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato il reclamo dal medesimo proposto avverso il provvedimento di diniego della chiesta protezione internazionale da parte della competente Commissione amministrativa, evidenziando quanto segue:

– il richiedente, proveniente dal Pakistan (Punjab), aveva narrato che, occupato a lavorare, in qualità di muratore, alla costruzione di un locale di culto per conto degli sciiti, egli, sunnita, era stato contattato dal capo di una madrasa sunnita, che egli aveva intimato di non prestare più la sua opera; ne era sorto uno scontro tra sciiti e sunniti ed egli era fuggito prima dell’avvio della contesa, trovando un primo rifugio in una città distante pochi chilometri da dove lui viveva e poi in una località distante 1.200 chilometri, ma per sfuggire alle pressioni di entrambe le parti, che lo cercavano per fornire testimonianza a favore, aveva deciso di espatriare;

– la Corte locale giudicava il racconto inattendibile, evidenziando che non era verosimile che le minacce fossero state rivolte a lui, mero operaio addetto alla costruzione del fabbricato; e che le parti in lite lo cercassero per ottenerne la testimonianza nonostante che egli non avesse assistito, a suo stesso dire, allo scontro; aveva deciso di lasciare il Paese, nonostante, come ammesso dal medesimo, avrebbe potuto andare in altra zona del Pakistan;

– dalle COI consultate non era dato trarre che nella zona di provenienza (Punjab) fosse riscontrabile una situazione di violenza diffusa e incontrollabile;

– quanto alla protezione umanitaria, pur dato atto che il richiedente aveva dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro, la non veridicità della narrazione faceva escludere che il ricorrente avesse patito un forzato sradicamento dal territorio d’origine, tale da averlo reso vulnerabile;

ritenuto che il F. ricorre sulla base di tre censure avverso la statuizione d’appello e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

considerato che tutti i motivi, con i quali, rispettivamente, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), artt. 5, 7 e 8, anche in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e omesso esame di un fatto controverso e decisivo; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, art. 3 Convenzione edu per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e omesso esame di un fatto controverso e decisivo, con i quali il ricorrente lamenta il negato riconoscimento del diritto allo status di rifugiato e, in subordine alla protezione sussidiaria e umanitaria, non superano il vaglio d’ammissibilità, in quanto:

a) le critiche appaiono, per una parte, prive di specifica attitudine impugnatoria, essendosi il ricorrente limitato a riportare stralci del contenuto normativo e di principi giurisprudenziali non correlati con puntualità alla vicenda da scrutinare; per altra parte risultano inammissibilmente dirette al riesame del giudizio di merito;

b) a tutto concedere, inoltre, la Corte locale chiarisce, quanto alla situazione in Pakistan, con particolare riguardo alla zona di provenienza (Punjab), che dalle COI aggiornate era dato escludere la sussistenza di quella situazione di violenza diffusa e incontrollata evocata dal ricorrente; in definitiva risultava evidenziata una condizione di sottosviluppo e d’instabilità del Paese, diffusa, peraltro, purtroppo in molte regioni del mondo, ma non la situazione di particolare criticità dalla quale può conseguire il diritto alla protezione sussidiaria;

c) il Giudice del merito, quindi, ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

d) non ha pregio la tesi del ricorrente, secondo la quale l’EASO, avendo perso indipendenza, avrebbe diffuso COI non attendibili, bastando sul punto osservare che l’European Asylum Support Office, è agenzia ufficiale dell’UE, costituita con il regolamento n. 439/201 del 19/5/2019 e le Country of Origin Information costituiscono, unitamente alle informazioni divulgate dall’UNHCR fonti legali di conoscenza alle quali il giudice è tenuto ad attingere (D.Lgs. n. 25 del 2008, art., comma 3);

e) piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento;

f) infine, oltre a quanto sopra chiarito, deve osservarsi che, anche a riguardo della protezione umanitaria, la censura non risulta precipua, stante che con essa si adducono le condizioni di sottosviluppo generalizzato del Paese di provenienza, senza, tuttavia attingere la ratio decidendi sopra ripresa; nè, peraltro, consta che il medesimo abbia allegato una specifica e personale condizione di vulnerabilità;

considerato che il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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