Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11631 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1283-2012 proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

EUGENIO TARABINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE SONDRIO elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 113/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA udito l’Avvocato;

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. T.G. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di acquisto di un immobile stipulato il (OMISSIS). Con l’atto impositivo l’ufficio aveva revocato l’agevolazione “prima casa” richiesta nell’atto di compravendita sul presupposto che il T., diversamente da quanto dichiarato in atto, aveva acquistato il (OMISSIS) altra unità immobiliare fruendo delle agevolazioni prima casa. La commissione tributaria provinciale di Sondrio rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dal CTR della Lombardia sul rilievo che il ricorrente aveva già fruito nel 1993 delle agevolazioni “prima casa” ed aveva adibito l’immobile da lui acquistato a propria abitazione nel periodo dal 27 giugno 1993 al 22 giugno 2004.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso l’agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla nota 2 bis dell’art. 1, comma 1, della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Sostiene che alla data della stipula del rogito notarile (anno 2003) era richiesto che l’acquirente all’atto dell’acquisto non fosse titolare neppure per quote di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”. Dato che egli, con l’atto del 1993, non aveva acquistato una casa di civile abitazione ma un fabbricato rurale, si doveva ritenere che potesse ancora godere dell’agevolazione in occasione del secondo acquisto.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito dalla legge 118/1985 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha ignorato il fatto che il primo fabbricato acquistato non poteva essere adibito ad abitazione in quanto era un fabbricato inagibile di talchè il suo acquisto non poteva pregiudicare il trattamento tributario agevolato sull’acquisto dell’effettiva “prima casa” effettuato nel 2003.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che entrambi i motivi proposti debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni giuridiche. Essi, anche prescindendo da ragioni che ne determinerebbero l’inammissibilità, sono infondati. Ciò in quanto, a fronte dell’irrilevanza del mero dato catastale, secondo cui l’immobile acquistato nel 1993 risultava essere rurale, incombeva sul contribuente l’onere di provare, mediante idonea documentazione tecnica, l’inutilizzabilità a scopo abitativo del medesimo (cfr. Cass. n. 11556 del 06/06/2016). Va rilevato, per contro, che la CTR ha accertato, con valutazione in fatto che non è stata fatta oggetto di censura, che il ricorrente aveva adibito l’immobile acquistato nel 1993 a propria abitazione nel periodo dal 27 giugno 1993 al 22 giugno 2004, per il che alla dichiarazione versata nell’atto di acquisto era succeduta la concreta adibizione del bene a casa di abitazione. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 2.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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