Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11630 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1040-2012 proposto da:

B.F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

NATALE EDOARDO GALLEANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ELISA BONZANI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE ¶ELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 304/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 09/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA udito l’Avvocato;

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. B.F.G. acquistava, con atto notarile del 25 maggio 2005, una unità immobiliare ad uso di civile abitazione, destinata ad essere l’abitazione principale dell’acquirente, ed una porzione di prato pertinenziale ad essa attigua per il prezzo complessivo di Euro 200.000. In sede di registrazione veniva applicata l’imposta di registro nella misura del 3% e le imposte ipocatastali in misura fissa in applicazione dell’agevolazione prevista dalla legge per l’acquisto della prima casa. L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con il quale tassava l’atto con l’aliquota del 15% prevista per le aree agricole in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1, poichè, non essendo stati distinti i valori dei beni ceduti (casa ed area), si doveva tassare l’intero importo dell’atto applicando l’aliquota maggiore tra quelle previste per le diverse compravendite. Il 4 agosto 2008 le parti stipulavano un atto di rettifica con cui precisavano, ai fini fiscali, che il prezzo di Euro 200.000 corrisposto per l’atto di compravendita del (OMISSIS) era distinto in Euro 192.500 per il fabbricato ed in Euro 7.500 per la porzione di prato pertinenziale, con riguardo al quale solamente dovevano liquidarsi l’imposta proporzionale di registro nella misura del 15%, l’imposta ipotecaria nella misura del 2% e l’imposta catastale nella misura del 1%. Il contribuente proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale di Brescia per l’annullamento dell’avviso di liquidazione chiedendo che la maggiore imposta di registro fosse ritenuta dovuta solo con riguardo al terreno agricolo pertinenziale. La CTP accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, lo accoglieva sul rilievo che, ai fini della tassazione, occorreva prendere in considerazione il solo atto di compravendita del (OMISSIS) e che, per qualificare un bene come pertinenza di altro, era necessario avere riguardo alla destinazione di fatto che non poteva essere surrogata dalla mera dichiarazione delle parti. La dichiarazione delle parti, invero, era smentita dalla classificazione catastale degli immobili ed anche dalla loro natura, come risultava dalla perizia di parte che qualificava come terreno incolto il bene asseritamente pertinenziale. Pertanto, non sussistendo la pertinenzialità del terreno, l’accertamento dell’ufficio basato sul D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, era fondato.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione B.F.G. affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo deduce omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha omesso di motivare in ordine alla valenza dell’atto integrativo di rettifica stipulato dalle parti che avevano inteso ricondurre ad una corretta tassazione l’assetto economico che scaturiva dalla sommatoria dei due atti.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 89 del 1913, art. 59 bis, e art. 53 Cost. per aver la CTR ignorato il contenuto della L. n. 89 del 2013, art. 59 bis, che dispone che il notaio ha facoltà di rettificare un atto pubblico o una scrittura privata autenticata contenente errori od omissioni materiali provvedendovi mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.

5. Con il terzo motivo deduce insufficiente motivazione circa fatti decisivi del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha esplicitato le ragioni per le quali il terreno non costituiva pertinenza dell’abitazione e neppure il motivo per il quale la classificazione catastale limiterebbe la natura pertinenziale del terreno, posto che, ai fini della connotazione giuridica di pertinenzialità di un immobile o di un’area, rileva la sola situazione di fatto.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 3. Sostiene che la CTR è incorsa in violazione di legge per non aver considerato che l’art. 23, comma 1, citato prevede che si applica l’aliquota più elevata a meno che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti, sicchè nel caso che occupa, ove a mezzo dell’atto di rettifica erano stati attribuiti valori distinti al fabbricato ed al terreno, non poteva applicarsi l’aliquota maggiore.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo, il secondo ed il quarto motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Occorre premettere che la rettifica degli atti notarili, intesa come facoltà per il notaio di porre rimedio ad errori formali di indicazione dei dati catastali e di indicazione delle parti, in modo tale da non variare l’oggetto negoziato e da non mutare l’identificazione dei soggetti che avevano costituito parti nell’atto, era ritenuta ammissibile anche prima della novella introdotta dal D.Lgs. n. 110 del 2010, art. 1, comma 1, lett. f, che ha aggiunto la L. n. 89 del 2013, art. 59 – bis, prevedendo che il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato (Cass. n. 16019 del 29/07/2015; Cass. n. 4220 del 24/2/2006).

Ed era frequente l’ipotesi che l’atto sottoposto a registrazione dovesse essere integrato per ragioni che attenevano alla sua rilevanza tributaria o perchè andavano modificati alcuni dati fiscalmente rilevanti indicati in atto, o perchè l’atto era sede di specifiche opzioni o dichiarazioni alla cui enunciazione era subordinata la fruizione di regimi speciali o agevolativi. Si ricorreva, così, all’atto integrativo, o perchè la legge tributaria individuava comunque il momento dell’atto come sede idonea a contenere talune dichiarazioni fiscali, o perchè la correzione del comportamento fiscale presupponeva una modificazione dell’atto originario, alla quale non potevano restare estranee talune delle parti che avevano determinato la sua redazione.

Va osservato, poi, che la possibilità di rettificare l’atto notarile al fine della fruizione di una più favorevole imposizione fiscale si poneva, prima dell’introduzione della L. n. 89 del 1913, art. 59 bis, nel solco della pacifica ammissibilità della rettificazione delle dichiarazioni tributarie ad opera del soggetto che le aveva rese (Cass. SS.UU. 15063/2002, Cass. 6641/2006, 19335/2006, 22163/2006, 933/2004, indirizzo confermato, da ultimo, da Cass. SS. UU. n. 13378/ 2016) in considerazione della natura di mera dichiarazione di scienza della dichiarazione stessa; era, quindi, possibile correggere l’atto in tale parte e porre, in ipotesi, tale correzione a base di un’istanza di rimborso da presentare nei termini previsti dalla legge quando l’errore commesso avesse pregiudicato la posizione tributaria del dichiarante.

In materia di dichiarazioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione la stessa amministrazione aveva ammesso espressamente (si veda la risoluzione 30 marzo 1984, 240164, della Direzione generale tasse), un secondo atto correttivo in cui venissero rese dichiarazioni omesse in sede di redazione dell’atto di cessione dell’immobile. Dopo aver precisato che l’agevolazione era subordinata comunque ad una dichiarazione della parte acquirente che andava resa nell’atto di trasferimento e che, pertanto, non poteva essere surrogata da un’istanza di rimborso non supportata da un atto integrativo, l’Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto il diritto al rimborso quando la richiesta (proposta nel rispetto del termine triennale) fosse sorretta dalla previa redazione di un rogito integrativo nel quale fossero inserite le dichiarazioni a suo tempo erroneamente omesse nell’atto di trasferimento e riferite al momento di redazione dell’atto di trasferimento.

La Corte di legittimità, infine, ha avuto modo di precisare che, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, secondo cui “l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione”, occorre tener conto della natura e degli effetti del singolo atto da registrare, con esclusione delle successive rettifiche, solo nel caso in cui esse comportino una diversa destinazione di beni e vengano ad integrare e completare l’atto originario sicchè sul piano negoziale costituiscono nuovi atti, separatamente tassabili, in quanto modificativi degli effetti giuridici del primo atto, che conserva piena autonomia(Cass. n. 16019 del 29/07/2015; Cass. n. 4220 del 24/2/2006).

Nel caso che occupa, applicando il principio affermato dalla Corte di legittimità con le due sentenza appena citate, è dato rilevare che l’atto di rettifica stipulato il 4 agosto 2008 non ha determinato una diversa destinazione dei beni nè ha apportato un completamento dell’atto originario con l’aggiunta di nuovi elementi negoziali, posto che con esso le parti hanno inteso unicamente specificare quale parte del prezzo globale andava riferito all’uno ed all’atro bene, con la conseguenza che esso, determinando l’intrinseca natura dell’atto globalmente inteso, doveva essere considerato ai fini di determinare l’imposta dovuta.

Al lume di quanto premesso, reputa, dunque, questo Collegio che la CTR sia incorsa in errore di diritto per non aver considerato la valenza dell’atto del 4 agosto 2008 che consentiva di ritenere che le parti, avvalendosi della facoltà di rettifica loro concessa, avevano pattuito, con riguardo ai due beni compravenduti (fabbricato e terreno), corrispettivi distinti per il che, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, non era dato applicare l’aliquota più elevata.

2. Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, in considerazione del consolidarsi del principio giurisprudenziale richiamato ai fini della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso, si compensano per l’intero.

PQM

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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