Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11630 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. II, 04/05/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 04/05/2021), n.11630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27428/2019 R.G. proposto da:

N.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Porto Recanati, alla via

Caravaggio, n. 18, presso lo studio dell’avvocato Consuelo Feroci,

che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce

al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 432/2019 della Corte d’Appello di Ancona;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. N.M., cittadino del (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che era rimasto orfano di padre quando era ancora bambino; che suo fratello più grande era a sua volta deceduto e sua madre era molto anziana; che, privo di qualsivoglia forma di sostegno e di aiuto, in condizioni di emarginazione, aveva deciso di abbandonare il paese d’origine.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza del 30.7.2017 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso.

4. N.M. proponeva appello. Resisteva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 432/2019 la Corte di Ancona rigettava il gravame.

Evidenziava la corte che la situazione sociopolitica del Casamance, verosimile regione senegalese di origine dell’appellante, risultava da circa un quinquennio sostanzialmente stabilizzata grazie alle negoziazioni di pace iniziate nel 2012.

Evidenziava poi che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare che l’appellante, qualora rimpatriato, non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità in considerazione, per un verso, della sua giovane età e delle sue buone condizioni di salute, in considerazione, per altro verso, dei meri tentativi di inserimento nel mondo lavorativo italiano.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso N.M.; ne ha chiesto sulla base di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa interpretazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, della direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 14.

Deduce che non è stata svolta alcuna attività istruttoria ai fini del riscontro delle discriminazioni di cui è stato vittima e dunque ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Deduce in particolare che, presente all’udienza, non gli è stata rivolta alcuna domanda; che la vicenda narrata è stata valutata in maniera superficiale.

Deduce che avrebbe dovuto essergli riconosciuta la protezione sussidiaria. Deduce in particolare che, qualora rimpatriato, sarebbe esposto al rischio di minacce, torture e violenze.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Deduce che la corte ha errato a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce che il Tribunale di Ancona in circostanze analoghe ha riconosciuto la protezione umanitaria in dipendenza della sussistenza di un contratto di lavoro e di un buon grado di conoscenza della lingua italiana.

9. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

10. Del tutto ingiustificato è il reiterato assunto del ricorrente secondo cui non sarebbe stata svolta alcuna attività istruttoria.

La corte di merito ha dato atto – in sede di rigetto del primo motivo di gravame – che dinanzi alla commissione territoriale l’audizione dell’appellante era “stata particolarmente personalizzata e tutt’altro che frettolosa” (così sentenza d’appello, pag. 3); segnatamente che l’audizione aveva avuto inizio alle ore 10,37 ed aveva avuto termine alle ore 11,49.

11. D’altra parte questa Corte spiega che, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (cfr. Cass. (ord.) 21.11.2011, n. 24544; Cass. (ord.) 7.2.2018, n. 3003; Cass. (ord.) 29.5.2019, n. 14600; Cass. (ord.) 15.4.2020, n. 8931).

12. Ovviamente la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

13. Su tale scorta, nel segno della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, non può che rimarcarsi che nessuna forma di “anomalia” ed, in pari tempo, nessuna forma di “superficialità” inficiano la valutazione alla cui stregua la corte distrettuale ha ritenuto che le ragioni che hanno indotto N.M. a lasciare il Senegal fossero di natura esclusivamente economica.

Ineccepibilmente dunque la corte territoriale ha disconosciuto e lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Nè vi era necessità che la corte di seconde cure si avvalesse dei suoi poteri officiosi di cooperazione istruttoria.

14. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

15. Su tale scorta – parimenti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite – si evidenzia che la Corte di Ancona, in forma scevra da qualsivoglia ipotesi di “anomalia motivazionale”, ha – come premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

16. I profili di doglianza – specificamente veicolati dal secondo motivo – afferenti alla protezione umanitaria recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, senza dubbio, pur in parte qua, la corte marchigiana ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente asilo.

17. In questi termini (analogamente nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite) nessuna forma di “anomalia” inficia le motivazioni (in parte qua) della Corte di Ancona.

18. D’altronde il ricorrente sollecita questo Giudice del diritto a rivalutare, anche alla luce di taluni “precedenti” del Tribunale di Ancona, il buon grado di integrazione raggiunto nel contesto socioeconomico italiano.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

19. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta.

20. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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