Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1163 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2639-2012 proposto da:

ITALCONSULT S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso

l’avvocato PAOLO MARINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO CECCHELLA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA JONIO CATANZARESE, successore del CONSORZIO DI

BONIFICA ALLI PUNTA di COPANELLO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso l’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MARTINO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARINI che si riporta al

ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GUZZO che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto notificato il 21 settembre 2004, il Consorzio di Bonifica Alli Punta di Copanello provvedeva alla riassunzione della causa ai sensi dell’art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n. 10860/2003, con la quale questa Corte – per quel che ancora interessa – cassava con rinvio la decisione non definitiva n. 906/1994 e quella definitiva n. 79/2000, rese dalla Corte di Appello di Roma nel giudizio tra la Italconsult s.r.l. ed il predetto Consorzio di Bonifica, avente ad oggetto le pretese economiche vantate dall’impresa in relazione all’incarico di redazione del progetto esecutivo della diga sul fiume (OMISSIS), conferitole dall’ente.

2. Il giudice di rinvio, con sentenza non definitiva n. 1914/2008, depositata l’8 maggio 2008, rigettava la domanda della Italconsult s.r.l. di risarcimento del maggior danno per ritardato pagamento di obbligazione pecuniaria, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, ritenendo che la Italconsult s.r.l. non avesse adempiuto l’onere come disposto dalla sentenza di questa Corte n. 10860/2003 – di comprovare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del maggior danno preteso. Con successiva pronuncia definitiva n. 158/2012, depositata il 12 gennaio 2012, la Corte di Appello di Roma procedeva, quindi, alla quantificazione degli indebiti pagamenti effettuati, a titolo di maggior danno, dal Consorzio alla predetta società, che veniva, pertanto, condannata a pagare all’ente la somma di Euro 397.554,18, oltre interessi al tasso legale.

3. Per la cassazione di entrambe le decisioni, emesse in sede di rinvio, ha proposto, quindi, ricorso la Italconsult s.r.l. nei confronti del Consorzio di bonifica “Jonio Catanzarese” (succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi al Consorzio di Bonifica Alli Punta di Copanello), affidato a tre motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con n primo e secondo motivo di ricorso, la Itaconsult s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 c.c., artt. 153, 184 bis e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. La ricorrente si duole del fatto che la sentenza parziale n. 1914/2008, resa dalla Corte di Appello di Roma in sede di rinvio, abbia ritenuto che la Italconsult s.r.l. non avesse adempiuto l’onere – come disposto dalla sentenza di questa Corte n. 10860/2003, che aveva cassato con rinvio le decisioni nn. 906/1994 (non definitiva) e 79/2000 (definitiva) della medesima Corte di Appello di Roma – di comprovare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del maggior danno preteso ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, Siffatta statuizione della Corte territoriale, emessa in sede di rinvio in conformità al principio di diritto affermato dalla citata Cass. 10860/2003 – contrasterebbe, invero, con i principi stabiliti dalla successiva giurisprudenza, ed in particolare da Cass. S.U. 19499/2008. Secondo tale decisione, invero, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta, fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva. In particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero – attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite. Il debitore, dal canto suo, avrà invece l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.

1.2. Assume, pertanto, la ricorrente che “il contrasto tra la sentenza n. 10860 del 2003 della prima sezione della S.C., che ha dato luogo al rinvio, (….) rispetto al principio enunciato successivamente dalle Sezioni Unite del 2008” (p. 21) renderebbe “inevitabile una nuova impugnativa innanzi alla stessa Corte di Cassazione, alla quale sia sottoposta una interpretazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, coerente con la sopraggiunta sentenza delle Sezioni Unite del 2008” (p. 22). Di conseguenza, la Corte di Appello avrebbe dovuto ammettere, in sede di rinvio, le produzioni documentali (bilanci della società dal 1985 al 2001) ed esaminarle nei loro contenuti, rimettendo in termini l’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 184 bis (ora 153) c.p.c., tenuto conto del mutamento dell’orientamento interpretativo intervenuto nelle more del giudizio.

1.3. Le censure sono infondate.

1.3.1. Va rilevato, infatti, che la sentenza di questa Corte che disponeva il rinvio, a seguito del quale è stata impugnata la sentenza n. 1914/2008 della Corte di Appello di Roma ha affermato che “con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell’ammontare del debito, nè costituisce di per sè un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre gli interessi, del maggior danno che sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l’inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro. E’ vero, infatti, che, secondo la stessa citata sentenza, il suddetto principio può comportare, in favore del creditore esercente attività imprenditoriale, la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della necessità di avvalersi del prestito bancario, e quindi il calcolo forfettario del danno in questione, rispettivamente, alla luce dei proventi medi dell’attività imprenditoriale o del costo del prestito bancario, ma ciò solo e sempre nei limiti degli elementi forniti dal danneggiato, come non si manca di precisare”. Osserva, quindi, la Corte, con riferimento al caso concreto, che “(…) la motivazione deve qualificarsi insufficiente, perchè non riporta se e quali elementi fossero stati forniti dal danneggiato, e – posto che la parte avesse adempiuto l’onere di allegazione di cui s’è detto – non consente di verificare l’aderenza del criterio prescelto a quegli elementi, nè di valutarne l’intrinseca razionalità. La Corte d’appello ha ritenuto, invece, che la qualità di imprenditore commerciale, propria del creditore, dispensasse quest’ultimo dal fornire gli elementi in questione, ponendo così un automatismo nel diritto al risarcimento del maggior danno che è estraneo alla norma applicata, e che contraddice la sua corretta interpretazione, secondo il ricordato insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte. (….). In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice di merito che, nel riesaminare la domanda di condanna del Consorzio al pagamento del maggior danno derivato dall’impossibilità, per la società creditrice, di disporre della somma durante il periodo della mora, verificherà gli elementi specificamente dedotti al riguardo dalla parte richiedente, elementi che non sono assorbiti dalla accertata qualità imprenditoriale del creditore (Cass. 10860/2003).

1.3.2. Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio che, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità. D’altra parte, anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte.

E ciò, perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle Sezioni Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta ipotesi la Corte procedere all’enunciazione di un principio di diritto di segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 12095/2007; conf. Cass. 6086/2014). Nel caso di specie, peraltro, la decisione n. 10499/2008 delle Sezioni Unite è stata emessa (16 luglio 2008) addirittura dopo la pronuncia non definitiva n. 1914/2008 (8 maggio 2008), come assume la stessa ricorrente (p. 17), sicchè non era neanche conoscibile dal giudice di rinvio. In ogni caso, neppure questa Corte potrebbe tenerne conto, per le ragioni suesposte, al fine di modificare gli effetti della pronuncia rescindente in precedenza resa (Cass. 10860/2003).

1.3.3. Ne deriva, altresì, che – in presenza di una statuizione rescindente della Corte secondo cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare “gli elementi specificamente dedotti al riguardo dalla parte richiedente” – è del tutto corretta la decisione n. 1914/2008 con la quale la Corte territoriale ha ritenuta tardiva la produzione dei bilanci mai prodotti in giudizio. Ed invero, nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d’ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, che abbia comportato la necessità di nuovi accertamenti di fatto, o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. 19424/2015; 12633/2014; 3186/2012). E tuttavia nessuna delle circostanze suindicate ricorre nel caso di specie.

1.4. Le doglianze suesposte vanno, pertanto, disattese.

2. Con il terzo motivo di ricorso, la Italconsult s.r.l. denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.M. n. 127 del 2004, nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. La ricorrente lamenta di essere stata condannata a pagare spese processuali non dovute, poichè calcolate su uno scaglione errato, come risulterebbe dall’epigrafe della parcella depositata dal Consorzio agli atti del giudizio di rinvio. Di più, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere a compensazione delle spese processuali, per “gravi ed eccezionali ragioni”, tenuto conto del mutamento di indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte.

2.2. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

2.2.1. Per quanto concerne, invero, il dedotto computo delle spese processuali in relazione ad uno scaglione errato, deve rilevarsi che la ricorrente non trascrive – quanto meno in relazione al punto in contestazione – nè allega al ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369c.p.c., comma 2, n. 4), la parcella in questione, onde consentire alla Corte di valutare, alla stregua del solo ricorso, l’eventuale fondatezza della censura (Cass. 20808/2014).

2.2.2. Quanto alla pretesa compensazione delle spese processuali, va osservato che in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c., (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263), poichè il sindacato della Suprema Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni (cfr. Cass. 17457/2006; 2397/2008; 20457/2011). Nel caso di specie, non ricorre il criterio della soccombenza reciproca, essendo rimasta la Italconsult totalmente soccombente nel giudizio di rinvio, sicchè la mancata compensazione delle spese, non essendo neppure valutabile – per le ragioni suesposte – il mutamento di giurisprudenza, non può ritenersi censurabile.

2.3. La doglianza va, pertanto, disattesa.

3. Il ricorso proposto dalla Italconsult s.r.l. deve essere, di conseguenza, interamente rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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