Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11629 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 29/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22986-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VOLTERRA

15, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO TARSIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DURANTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 326/2014 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS LUISA che ha

chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. C.A. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 326/15/2014 del 13 febbraio 2014 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il silenzio – rifiuto opposto dall’agenzia delle entrate alla sua istanza di rimborso Irpef per indebite ritenute fiscali d’acconto operate, nel 2009, sulla liquidazione di polizza – vita attinente a previdenza complementare.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che i contributi versati per prestazioni pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 2005 fossero in effetti deducibili dal reddito complessivo; nel caso di specie, tuttavia, tale deduzione non spettava, in quanto invocata dal contribuente con riguardo ad una normativa (D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 1, comma 2), abrogata dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 21 suddetto.

L’agenzia delle entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso il C. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c. – violazione del principio jura novit curia e dell’art. 113 c.p.c.. Posto che la commissione tributaria regionale, pur dopo aver rilevato l’intervenuta abrogazione delle norme richiamate dal contribuente, avrebbe dovuto fare applicazione della normativa applicabile ratione temporis; attestante (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. e bis) l’effettiva deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dal contribuente alle forme pensionistiche complementari, quali quella di specie, di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 10, comma 1, lett. e bis, cit.

p. 2.2 Il ricorso è fondato.

Una volta stabilito che il rapporto giuridico dedotto assumeva natura di previdenza complementare, doveva il giudice di merito applicare alla fattispecie la disciplina sua propria; così come risultante, ratione temporis, dall’evoluzione normativa in materia.

La circostanza che la disciplina applicabile fosse diversa da quella abrogata – indicata dalla parte, non era ostativa alla corretta regolazione legale della controversia. Posto che, da un lato, l’individuazione della norma applicabile rientra tra i poteri – doveri del giudice, indipendentemente dalle tesi propugnate, in diritto, dalle parti; e che, dall’altro, nel caso di specie, stante la conformità della qualificazione del rapporto ritenuta dal giudice rispetto a quella sostenuta dal contribuente, si trattava appunto di un problema di mera individuazione ed applicazione normativa, non già di accoglimento di una domanda sulla base di una causa petendi diversa da quella dedotta in causa.

Va dunque qui riaffermato che nel procedimento civile – così come in quello tributario, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità – doverosità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa; ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Con il solo limite di trattarsi, appunto, di qualificazione giuridica del rapporto, e non di immutazione della fattispecie con conseguente violazione – in ultra ovvero extrapetizione – del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (Cass. 25140/10; Cass. 12943/12).

Nel caso di specie doveva trovare qui applicazione la regola generale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. e bis), come sostituita dal D.L. n. 252 del 2005, art. 21, comma 2, secondo cui dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 21, comma 2, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto”.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata; non essendo state qui evidenziate altre questioni controverse, nè essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, mediante accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Sussistono i presupposti – anche in considerazione dell’atteggiamento processuale dell’agenzia delle entrate, e dell’erronea impostazione iniziale di causa da parte del ricorrente – per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della quinta sezione civile, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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