Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11629 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio

dell’avvocato GIROLAMO ROCCO LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIZZINI ANDREA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI STREMBO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato CALO’ MAURIZIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato OSELE MARIA CRISTINA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 31/10/2013 R.G.N. 16/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in data 31.10.2013 la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento, che aveva respinto il ricorso proposto da M.E. per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare con preavviso, intimato in data 7.10.2010 dal Comune di Strembo, alla condanna del Comune alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento, ed al risarcimento del danno da mobbing. 2. Queste le ragioni che sorreggono la decisione adottata.

3. La condotta addebitata, compendiatasi nella avvenuta comunicazione, per fini personali, a soggetti estranei all’attività del Comune di fatti e di questioni attinenti ai rapporti ed alla organizzazione del lavoro del Comune, conosciuti in ragione del rapporto di lavoro, esorbitava dai limiti di forma e di contenuto del diritto di critica, in quanto non corrispondeva ad alcun interesse della collettività ad essere informata sui fatti divulgati; era irrilevante l’autorizzazione ricevuta dai singoli abitanti o enti del Comune alla citazione ed alla divulgazione dei loro dati personali, non essendo pertinente rispetto agli addebiti, nei termini accertati come sussistenti dal giudice di primo grado. La condotta, per essere stata dolosamente volta a screditare il Comune datore di lavoro, era oggettivamente grave, e, per questo, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

4. Era risultata fondata la contestazione relativa alla alterazione del certificato medico posto a base della richiesta di fruizione di un’assenza retribuita anche per il pomeriggio del giorno 21.6.2010, perchè il fatto addebitato consisteva non solo e non tanto nell’avere la lavoratrice richiesto di fruire di un permesso retribuito in ore nelle quali non aveva diritto a goderne, quanto, e soprattutto, nell’avere tentato di conseguire detto beneficio con l’induzione in errore del datore di lavoro.

5. Era emerso, infatti, che la M. aveva apposto sul modulo rilasciato dall’Ospedale di (OMISSIS), privo di firma del medico e dell’orario in cui la prestazione medica aveva avuto termine, la dicitura “day-ospital”; che la medesima non aveva provato che, successivamente a detta prestazione, si era trovata nella impossibilità di lavorare. In questo contesto era, pertanto, del tutto irrilevante la natura giuridica del documento rilasciato dall’Ospedale.

6. La natura dolosa, l’intensità dell’elemento intenzionale e la incompatibilità della condotta fraudolenta con l’elemento fiduciario evidenziavano la proporzione della sanzione espulsiva rispetto all’addebito.

7. Detti comportamenti giustificavano, ciascuno da sè solo considerato, il licenziamento e rendevano irrilevante l’accertamento sugli ulteriori addebiti.

8. La documentazione prodotta provava che il comportamento della lavoratrice, ispirato dalla pervicace intenzione di conservare e difendere i propri privilegi ed improntato ad esasperante mancanza di collaborazione, non consentiva di qualificare come vessatoria e mobbizzante la condotta del superiore gerarchico, compendiatasi in mera reazione al mancato rispetto delle regole della disciplina del rapporto di lavoro.

9. Avverso detta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato complessivamente a tre articolati motivi, successivamente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., al quale ha resistito il Comune di Strembo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per vizio di motivazione e per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.; in subordine, prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 348 ter c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost..

11. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la documentazione rilasciata dal reparto di oftalmologia dell’Ospedale (OMISSIS) in data 21.6.2010 non aveva valore di certificato medico e che l’assenza dal lavoro nel pomeriggio del 21.6.2010 risultava giustificata dal certificato medico in data 5.7.2010.

12. Deduce che la produzione di detta ultima certificazione, evidenziando che essa ricorrente non aveva ritenuto perfettamente valida e completa la documentazione rilasciata dall’ospedale, provava l’assenza di intenti fraudolenti nella sua condotta.

13. Lamenta che la Corte territoriale non ha ammesso la deposizione testimoniale del teste indicato.

14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per vizio di motivazione e per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.; in subordine, prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 348 ter c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost..

15. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ricostruire i fatti e nell’applicare le norme di diritto, deducendo di essersi limitata a riferire una serie di disservizi lamentati dai residenti del Comune, in occasione della sua assenza per malattia, e che il diritto di critica si era manifestato nel rispetto dei principi di continenza sostanziale e formale e non aveva determinato alcun discredito del Comune.

16. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo a circostanze di fatto non oggetto di contestazione, nella parte in cui aveva affermato che essa lavoratrice godeva di relazioni personali forti per ottenere il consenso alla divulgazione dei dati personali dei residenti indicati nella missiva in data 14.6.2010.

17. Sostiene che la sanzione espulsiva non era proporzionata ai fatti contestati.

18. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per vizio di motivazione e per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.; in subordine, prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 348 ter c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost..

19. Sostiene che l’istruttoria aveva dimostrato la fondatezza della domanda relativa al lamentato mobbing e che la Corte territoriale avrebbe errato nel ricondurre i fatti denunciati ad un mero conflitto tra essa lavoratrice e la Segretaria Comunale e nell’escludere intenti vessatori nella condotta di quest’ultima.

20. Esame dei motivi.

21. L’esame delle censure formulate dalla ricorrente deve essere preceduto dall’analisi del dato normativo, con il quale la ricorrente si è confrontata ampiamente nella premessa che precede l’indicazione dei singoli motivi di ricorso, articolati tutti sotto più profili e con denuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 348-ter c.p.c. e del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

22. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, conv.

in L. 7 agosto 2012, n. 134, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (c.d. decreto sviluppo), applicabile ratione temporis al caso in esame (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 31.10.2013) ha riformulato l’art. 360 c.p.c., n. 5, riportando la norma sul vizio di motivazione, quasi letteralmente, al testo originario del codice di rito del 1940. Scompare, infatti, nel testo della disposizione ogni riferimento letterale alla motivazione della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione, non sono più menzionati i vizi di insufficienza e di contraddittorietà (Cass. SS.UU. n. 8053 e n. 8054 del 2014).

23. Oltre che riformulata in termini restrittivi, la fattispecie della denunzia del vizio motivazionale conosce due ipotesi di esclusione, accomunabili nel riferimento alla “minore” impugnabilità della c.d. doppia conforme, definite, rispettivamente, dall’art. 348-

ter c.p.c., commi 4 e 5, introdotto dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis al caso in esame, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 (il ricorso in appello è stato proposto in data 5.3.2013).

24. Un’ipotesi (art. 348-ter c.p.c., comma 4) riguarda il caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione perchè sprovvista di una ragionevole probabilità di essere accolta, nel qual caso, quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione – proponibile per “saltum” avverso la sentenza di primo grado – può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4.

25. L’altra ipotesi deriva dall’estensione di questa disposizione al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado (art. 348-ter c.p.c., comma 5).

26. In conclusione, la deducibilità del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è esclusa nell’ipotesi di doppia conforme “a cognizione sommaria” (ordinanza di inammissibilità dell’appello “a prognosi infausta” e in quella di doppia conforme a “cognizione piena” (sentenza di rigetto dell’appello di verificata infondatezza).

27. Per completezza, occorre aggiungere che l’inammissibilità del motivo di ricorso fondato sull’art. 360 c.p.c., n. 5 postula che l’adesione del giudice di appello al giudizio di fatto di quello di primo grado costituisca il fondamento della sentenza di rigetto (ovvero di inammissibilità) dell’appello. Pur non essendo il dato normativo specifico sul punto, dal complessivo impianto normativo deve desumersi che la previsione normativa può ricorrere solo quando la conferma concerne sia il dispositivo sia la ricostruzione del fatto; se invece il giudice di secondo grado ricostruisce il fatto in modo differente da quello formulato in primo grado, pur non mutando il dispositivo, la limitazione non può operare.

28. Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. 7718/2016, 5528/2014; Ord. 24909/2015) al quale il Collegio ritiene di dare continuità, grava sulla parte ricorrente l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado, quelle poste a fondamento della sentenza di rigetto del gravame, e dimostrarne la diversità.

29. Quest’onere non è stato assolto nella fattispecie in esame dalla ricorrente, la quale nulla ha dedotto in ordine alla diversità della quaestio facti a fondamento delle decisioni di merito.

30. Ne consegue che i profili di censura che imputano alla Corte territoriale il vizio di omessa valutazione di fatti decisivi e oggetto di discussione sono inammissibili, ed è, del pari, inammissibile la doglianza di insufficiente e contraddittoria motivazione, ormai non denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

31. Lo scrutinio dei profili di doglianza rubricati come sub b) in ciascuno dei tre motivi, nei quali, si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., rendono necessario, sia pure in via di doverosa sintesi, l’esame dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in merito all’obbligo motivazionale che grava sul giudice.

32. Le Sezioni Unite di questa Corte, nelle già richiamate (cfr.

punto 22 di questa sentenza) sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, nel ricostruire i nuovi perimetri del vizio indicato nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. n. 134 del 2012, e la portata del sindacato di legittimità sulla motivazione, ormai ridotto al “minimo costituzionale”, hanno ritenuto che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè; che tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

che il vizio logico della motivazione, la lacuna o l’aporia che si assumono inficiarla, sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una “quaestio facti” (in ordine alla “quaestio juris” non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione).

33. Più di recente le SS.UU. di questa Corte, nella decisione n. 642 del 2015, hanno evidenziato che già il legislatore del 1940 aveva posto l’accento sulla necessità di una motivazione “concisa” e non eccedente la propria funzione, identificata essenzialmente nella esposizione delle ragioni della decisione assunta e non nella manifestazione delle capacità argomentative ed espressive del giudice, e che le successive riforme del codice di rito in materia si sono mosse tutte nella medesima direzione. E’ stato fatto riferimento alla riforma del 2003 (relativa all’ormai abrogato rito societario) ed è stato osservato che il legislatore, proseguendo in questo percorso (reso inevitabile anche dalla necessità di dare concreta attuazione al principio costituzionale di ragionevole durata del processo), con la L. n. 49 del 2009, ha esteso a tutte le sentenze la previsione di una motivazione succinta ed ha previsto, anche fuori del rito societario, la possibilità di una motivazione che possa essere esposta pure mediante il “riferimento a precedenti conformi”, ha eliminato la necessità di esporre in sentenza lo “svolgimento del processo”, ha sostituito ai “motivi in fatto e in diritto della decisione” le “ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

34. L’esame complessivo delle decisioni di legittimità in materia di motivazione attesta un approccio all’obbligo motivazionale del giudice di tipo “funzionalista”, risultando affermato, anche prima della riforma del 2009, che la mancanza formale della concisa esposizione dello svolgimento del processo, come anche della indicazione delle parti o delle conclusioni (che la riforma del 2009 non ha soppresso), non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, se dalla lettura di essa è, comunque, possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati e i presupposti nella decisione (ex multis Cass. 3066/2002).

35. Con riferimento specifico all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, questa Corte ha ritenuto che la conformità della sentenza al modello di questa disposizione e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (ex multis Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (ex multis Cass. 17145/2006 e 2272/2007).

36. L’analisi che precede evidenzia la tendenza di questa Corte a ricostruire il contenuto dell’obbligo costituzionale di motivazione attraverso una lettura delle diverse norme processuali ispirata a principi di effettività e funzionalità, con abbandono di ogni prospettiva formalistica.

37. Con riguardo alla fattispecie in esame, va rilevato che, a fronte della sentenza impugnata che espone in maniera più che esaustiva e puntuale le ragioni della statuizione adottata, in confronto con le censure e le prospettazioni difensive di ciascuna delle parti in giudizio (cfr. punti da 3 ad 8 di questa sentenza), la ricorrente non ha indicato e spiegato le ragioni per le quali imputa alla Corte territoriale la violazione dello schema di motivazione indicato nell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e non ha offerto alcun sostegno argomentativo alla dedotta violazione dell’art. 111 Cost..

38. Le censure di nullità della sentenza sono, pertanto, inammissibili perchè, in contrasto con quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non risultano supportate da argomentazioni idonee a ricostruire le lacune e le incoerenze che dovrebbero far ritenere la motivazione solo apparente, perplessa addirittura inesistente (ex multis Cass. 12966/2015, 16038/2013, 3010/2012).

39. La ricorrente sostiene che l’art. 348 ter c.p.c., u.c. e l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riformato sarebbero incostituzionali perchè, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., renderebbero inoperante il ricorso per cassazione in presenza di motivazioni doppie inesistenti.

40. Le questioni di illegittimità costituzionali sono manifestamente infondate, in quanto la limitazione del controllo di legittimità, in caso di “doppia conforme” in fatto, non impedisce e non limita l’esercizio dei diritto di difesa, i vizi motivazionali potendo essere denunciati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in piena conformità al principio affermato nell’art. 111 Cost., comma 6, ed al diritto di difesa in giudizio, di cui all’art. 24 Cost.

(Cass. 26097/2014).

41. Come già osservato da questa Corte, il diritto di azione non solo non esclude affatto, ma esige, di contro, l’imposizione, finalizzata alla funzionalità del sistema giudiziario ed alla sua massima effettività nei confronti di tutti i suoi possibili fruitori, di forme semplificate di definizione, evidente essendo la loro capacità deflattiva e la loro idoneità a mettere in grado il sistema giudiziario a far fronte al maggior numero possibile di controversie in tempi ragionevoli ed accettabili. La regolazione dello sviluppo del processo – all’interno di ogni suo grado e nei suoi diversi e successivi gradi – attraverso un sistema di regole chiare e rigorose, tali da rendere di fatto non impossibile l’esercizio del diritto di azione, uguali per tutti e via via più stringenti, man mano che il processo approda ai gradi successivi e involge il controllo delle attività processuali già espletate ed assistite da rigorose garanzie procedimentali, assicura, infatti, la realizzazione dei principi costituzionali del giusto processo e della sua durata ragionevole (Cass. 26097/2014; Ord. 24909/2015).

42. In conclusione, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

43. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

44. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna la ricorrente alla refusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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