Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11629 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. II, 04/05/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 04/05/2021), n.11629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27246/2019 R.G. proposto da:

B.S., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Pietro Sgarbi, ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Federico Cesi, n. 72,

presso lo studio dell’avvocato Andrea Sciarrillo.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 439/2019 della Corte d’Appello di Ancona;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. B.S., cittadino del (OMISSIS), originario del Punjab, di religione musulmana, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che aveva partecipato ad una manifestazione organizzata da un gruppo di sciiti, degenerata nello scontro con un gruppo di (OMISSIS); che durante lo scontro aveva accidentalmente cagionato la morte di un uomo; che successivamente i familiari della persona deceduta avevano rivolto a lui e ai membri della sua famiglia minacce ed intimidazioni; che aveva dunque abbandonato il Pakistan temendo per la propria vita ed incolumità.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza del 25.3.2016 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso.

4. Con sentenza n. 606/2017 la Corte d’Appello di Ancona dichiarava inammissibile il gravame.

5. Con ordinanza n. 10973/2018 questa Corte cassava la sentenza n. 606/2017 della Corte di Ancona.

6. Con sentenza n. 439/2019 la Corte di Ancona rigettava l’appello.

Evidenziava la corte che con l’atto di riassunzione non erano state sollevate contestazioni in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

Evidenziava che la vicenda narrata dall’appellante era al più “relativa a un mero regolamento di conti privato/familiare”, sicchè era da escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

Evidenziava che le risultanze del rapporto “E.A.S.O.” per l’anno 2018 non davano conto, con riferimento al Punjab, regione di origine dell’appellante, dell’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata e generalizzata.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava segnatamente che l’appellante non aveva dato prova di rientrare nelle categorie soggettive in relazione alle quali sarebbe stato possibile prefigurare significative menomazioni dei diritti umani.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso B.S.; ne ha chiesto sulla base di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

8. Il ricorrente ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e).

Deduce che la corte d’appello ha degradato la sua personale vicenda a mera questione “privata”, di contrasti tra famiglie, così del tutto arbitrariamente omettendo di pronunciarsi in ordine all’istanza, spiegata sin dal primo grado, volta al riconoscimento dello status di rifugiato.

10. Il primo motivo di ricorso va respinto.

11. Del tutto ingiustificato è l’assunto secondo cui la corte di merito “omette totalmente la pronuncia sul punto” (così ricorso, pag. 4).

La corte distrettuale viceversa ha pronunciato al riguardo ovvero ha affermato che in sede di rinvio il ricorrente non aveva sollevato questione alcuna in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato. E del resto, fermo il vizio di “autosufficienza” (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804), la disamina dell'”atto di citazione in rinvio” in data 8.9.2018 univocamente depone in tal senso.

Orbene il primo mezzo di impugnazione in nessun modo censura la surriferita affermazione della Corte di Ancona.

Il primo motivo quindi non si correla alla ratio in parte qua decidendi.

12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis e dell’art. 116 c.p.c..

Deduce che, ai fini dell’addotto timore di subire persecuzioni o trattamenti inumani e degradanti, la corte territoriale non ha valutato la sua personale condizione alla luce della situazione sociopolitica esistente in Pakistan.

Deduce che d’altra parte, qualora avesse ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni, ben avrebbe dovuto e potuto la Corte di Ancona avvalersi dei suoi poteri officiosi di cooperazione istruttoria.

13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) e dell’art. 116 c.p.c..

Deduce che ha errato la corte anconetana a disconoscere la protezione di cui dell’art. 14 cit., lett. a) e b).

Deduce che le aggressioni fisiche ben possono integrare gli estremi dei “trattamenti inumani e degradanti”; che, in caso di rimpatrio, può essere sottoposto alla pena capitale per omicidio colposo.

Deduce che ha errato la corte marchigiana a disconoscere la protezione di cui dell’art. 14 cit., lett. c).

Deduce che la corte d’appello si è limitata a far riferimento ad un non meglio specificato report “E.A.S.O.” del 2018; che viceversa il report di “Amnesty International” per gli anni 2017/2018, le informazioni desumibili dal sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri aggiornato al 10.9.2019 e le stesse risultanze del report “E.A.S.O.” aggiornato all’ottobre del 2018 danno ragione dell’esistenza nel Punjab di una situazione di violenza indiscriminata.

14. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis.

Deduce che, se il report “E.A.S.O.” 2018 menzionato dalla corte distrettuale si identifica con quello da lui prodotto, la corte di merito lo ha in toto travisato.

Deduce ulteriormente che la corte territoriale ben avrebbe dovuto avvalersi dei suoi poteri di cooperazione istruttoria, onde accertare la reale situazione del suo paese d’origine.

15. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; la nullità della sentenza impugnata.

Premette che sin dal primo grado ha dato conto delle condizioni di significativa vulnerabilità in cui si ritroverebbe, qualora rimpatriato.

Indi deduce che la corte territoriale ha disconosciuto l'”umanitaria” senza alcuna motivazione, con clausole di stile, con motivazione “apparente”.

16. I rilievi, che la delibazione del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea dei medesimi mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

17. La valutazione circa il racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

18. Su tale scorta, nel solco dunque della previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta che la Corte di Ancona ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali la vicenda narrata dal ricorrente era al più da qualificare in guisa di “mero regolamento di conti privato/familiare” e delle ragioni per le quali ha disconosciuto la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

19. Vero è, certo, che anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

E tuttavia la corte d’appello ha soggiunto che l’appellante aveva riferito di non aver provveduto ad attivare le tutele previste dall’ordinamento pakistano; ed in pari tempo che non si aveva riscontro dell’avvio nei confronti del B. di un procedimento penale (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).

Ben vero, a fronte di siffatte puntualizzazioni il ricorrente non può limitarsi ad addurre tout court, del tutto genericamente, che l’autorità di polizia è connivente con i suoi aggressori/persecutori (cfr. ricorso, pag. 6).

20. In questo quadro non vi è ragione che il ricorrente si dolga per la mancata attivazione dei poteri officiosi di cooperazione istruttoria.

E parimenti non vi è margine perchè il ricorrente censuri in questa sede l’incompiuta valutazione della documentazione allegata (cfr. ricorso, pag. 5).

Difatti il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

21. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica similmente un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

22. In questi termini, analogamente nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Per un verso, nessuna “anomalia motivazionale” nè, tanto meno, forme di travisamento delle risultanze del report “E.A.S.O.” 2018 si scorgono in ordine alle motivazioni alla stregua delle quali la corte territoriale ha disconosciuto la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Per altro verso, il ricorrente, in fondo, non adduce, così come avrebbe dovuto, specificamente e puntualmente a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazioni significativamente più recenti sulla situazione socio – politica attualmente esistente in Pakistan (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

Per altro verso ancora, le informazioni (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non possono desumersi dal sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale (cfr. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819; Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202).

23. Senza dubbio questa Corte spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

24. E però, in ordine alle ragioni di doglianza che specificamente il quinto motivo di impugnazione veicola, devesi dar atto di quanto segue.

Le ragioni di vulnerabilità addotte a censura dell’impugnato dictum, da un lato, sono del tutto generiche (“condizioni di vita non dignitose in patria”), dall’altro, si identificano con le ragioni poste a fondamento dell’invocata protezione “sussidiaria” (cfr. ricorso, pag. 14).

Circostanza, quest’ultima, che osta con l’insegnamento di questa Corte, alla cui stregua, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, è necessario che chi invochi tale forma di tutela, alleghi in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione cosiddetta “maggiore” (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123; Cass. (ord.) 31.3.2020, n. 7622, secondo cui le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si fondano su differenti “causae petendi”, così che è onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi a seconda della forma di protezione invocata).

25. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Pertanto nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta.

26. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA