Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11628 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 16/06/2020), n.11628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21400-2018 proposto da:

GE.CO.RI. SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato AMOS ANDREONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALINA ANTONELLA

SANNA;

– ricorrente –

contro

ABBANOA SPA, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA DE ANGELIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2018 della CORIE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LA MORGESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 20 aprile 2018, in accoglimento del gravame della Abbanoa Spa e in riforma dell’impugnata sentenza del tribunale di Nuoro, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con cui la GeCoRi Srl aveva chiesto la condanna di Abbanoa al risarcimento del danno per avere illegittimamente occupato e trasformato una porzione immobiliare non compresa nell’atto di cessione volontaria, riguardante altra porzione di proprietà della GeCoRi, in attuazione di una condotta che la proprietaria riteneva non riconducibile al potere di esproprio conferito ad Abbanoa dalla Regione Sardegna per la realizzazione del collettore fognario della zona Nord est della città di Nuoro.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la GeCoRi, illustrato da memoria, cui si è opposta la Abbanoa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente, a sostegno dell’unico motivo proposto, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. g), imputa alla Corte territoriale di avere declinato la giurisdizione in conseguenza dell’erronea qualificazione della fattispecie come occupazione appropriativa o acquisitiva dell’intero immobile distinto in catasto al foglio 46, mappale 93, mentre la dichiarazione di pubblica utilità a base del procedimento ablatorio aveva interessato solo una parte (mq. 743) della più vasta area compresa nel mappale 93, costituente oggetto dell’atto di cessione volontaria inter parles

giugno 2007, come risultava dalla determinazione della Regione Sardegna n. 8/2 del 17 febbraio 2006 e dall’elenco allegato che autorizzava l’occupazione d’urgenza della sola superficie di mq. 743.

Il motivo non coglie nè specificamente censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha osservato che la dichiarazione di pubblica utilità (e quindi l’esercizio del potere pubblico) aveva ad oggetto (e così anche il decreto di occupazione d’urgenza con determinazione regionale n. 8/3 del 24 febbraio 2006) l’intero immobile distinto al foglio 46 del mappale 93, poi frazionato nei mappali 730, 731, 732, 733 e 734, e non solo i mappali 731 e 733, come invece sostenuto dalla ricorrente.

La suddetta rafia è conforme alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite (0-: n. 31028 e 23102 del 2019, n. 2145 e 9334 del 2018) che ritiene configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando siano contestate le attività di occupazione e trasformazione di beni privati conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, a norma dell’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. g), e, prima, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 1, e della L. n. 205 del 2000, art. 7.

La tesi secondo cui si tratterebbe di un’ipotesi di occupazione usurpativa e non acquisitiva presuppone apprezzamenti di fatto incompatibili con quelli incensurabilmente operati dai giudici di merito. Il ricorso è dunque inammissibile, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, di cui 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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