Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11628 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 13/05/2010), n.11628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 919/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/06/2005 R.G.N. 134/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per: a nuovo ruolo per rinnovo

notifica.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che il giudice d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a termine stipulato in data (OMISSIS) fra il lavoratore in epigrafe e Poste Italiane s.p.a.;

Che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Poste Italiane affidato a due motivi, illustrati da memoria;

Che il lavoratore non ha svolto attività difensiva;

Considerato che la Corte territoriale, con riferimento al contratto a termine, di cui è causa, stipulato in data (OMISSIS) ai sensi dell’art. 25 del CCNL del 2001, che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi,sulla premessa che per la stipula del singolo contratto a termine sulla base della citata previsione collettiva, al fine di non ricadere nella nullità connessa al rispetto del principio di tassatività e tipicità delle ipotesi derogatorie, e per consentire un controllo non solo formale, ma anche sostanziale della legittimità del ricorso a tale tipologia di contratto deve , comunque, essere fornita la prova del nesso causale in relazione alla singola assunzione a termine ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto in questione difettando una prova di tal genere;

la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla società ricorrente la quale contesta, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito alla citata norma collettiva;

la censura è fondata;

deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del C.C.N.L. 11 gennaio 2001;

questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 20 aprile 2004 n. 9245) decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame (contratto a termine stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997) ha affermato che, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti;

nel caso di specie, l’art. 25, comma 2, del C.C.N.L. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi; la sentenza impugnata, premesso di voler superare ogni perplessità in ordine alla legittimità di tale disposizione nonostante la ritenuta genericità della stessa, ne ha dato un’interpretazione in base alla quale tale disposizione non conterrebbe l’autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali;

siffatta interpretazione è affetta dai denunciati vizi di violazione degli artt. 1362 c.c., e segg. e di motivazione: in primo luogo, la formulazione letterale della disposizione contrattuale non contiene elementi idonei ad esprimere il riscontrato significato riduttivo, nè la sentenza del resto, ha compiuto alcun tentativo per individuarli;

appare peraltro decisivo il rilievo che, come si desume agevolmente dal complesso delle considerazioni svolte in motivazione, il presupposto interpretativo, pur non esplicitato, è che soltanto così intesa la clausola collettiva sarebbe conforme a legge (art. 1367 c.c.); convincono di ciò i riferimenti alla necessaria temporaneità dell’autorizzazione all’impossibilità di ritenere vulnerato il rapporto tra regola (contratto a tempo indeterminato) ed eccezione (durata determinata); la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962;

l’interpretazione dell’accordo è stata, perciò, condizionata dal pregiudizio che le parti stipulanti non avrebbero potuto esprimersi considerando le specificità di un settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio postale, nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo; questo “pregiudizio”, erroneo alla stregua del principio di diritto sopra enunciato spiega la mancanza di qualsiasi motivazione che giustifichi realmente l’interpretazione secondo cui raccordo sindacale avrebbe autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni; al riguardo, elementi utili per l’interpretazione si sarebbero potuti ricavare dal successivo (di pochi giorni) accordo 18 gennaio 2001 per ricostruite in modo coerente l’intenzioni delle parti quanto alla portata dell’autorizzazione stessa;

per le considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata;

ritenuto, per le ragioni fin qui esposte, che l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame sia quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi, non è necessario che il contratto individuali contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva, viene a cadere l’unica ragione per cui l’apposizione del termine al contratto in esame è stata ritenuta illegittima; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sussistono i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, per decidere la causa nel merito e per l’effetto per rigettare la domanda della ricorrente in primo grado sopra indicata;

avuto riguardo alla materia del contendere ed alle oscillazioni giurisprudenziali specie dei giudici di merito stimasi compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di A.N. compensando le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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