Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11628 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 29/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22830-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3596/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata l’08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS LUISA che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3596/44/14 dell’8 aprile 2014 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il silenzio – rifiuto opposto all’istanza con la quale D.V. chiedeva il rimborso della trattenuta Irpef sulla liquidazione di indennità supplementare di previdenza da parte del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – il fondo in questione, avente scopo sia assistenziale sia previdenziale, fosse alimentato, L. n. 1034 del 1984, ex art. 2, da contributi a carico dei dipendenti, ovvero da compensi per servizi straordinari ed attività svolte dal personale (come le sanzioni pecuniarie riscosse presso i contribuenti); – in conseguenza di ciò, le somme erogate dal fondo dovessero qualificarsi in termini di “indennità equipollenti” al trattamento di fine rapporto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19, con conseguente loro esenzione Irpef.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1.

Per avere la commissione tributaria regionale affermato l’illegittimità tout court della ritenuta Irpef sull’indennità in questione, nonostante che: – il fondo obbligatorio di previdenza del personale del Ministero delle Finanze (istituito con D.P.R. n. 211 del 1981 e disciplinato con D.P.R. n. 1034 del 1984) si alimentasse (D.P.R. n. 1034 del 1984 cit., art. 2) non già con contributi posti a carico del dipendente, ma con proventi diversi contabilizzati nel bilancio annuale dello Stato ed assegnati pro quota al fondo stesso; – essendo il fondo estraneo ai contributi dei dipendenti, la relativa erogazione andasse assoggettata non a tassazione separata quale “indennità equipollente” bensì, per il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, alla tassazione propria di quest’ultimo D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 49, comma 2 e art. 51, comma 1.

p. 2.2 Il ricorso va accolto nei termini e con le precisazioni che seguono.

Non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento di legittimità, più volte affermato, secondo cui: “in tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicchè rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto” (così Cass. 19859/16, che ha specificato quanto affermato da Cass. 9430/03; nello stesso senso, Cass. 2458/17).

Il fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211) e che lo disciplinano (in particolare, D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034), eroga agli iscritti – quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell’amministrazione un’indennità che ha funzione previdenziale; e che viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle Finanze, ivi compresi i periodo di assenza utili ai fini della pensione.

La composizione del fondo fa riferimento (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2), ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie ed a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell’indennità di buona uscita). Sicchè esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all’attività d’istituto. L’erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17 e 19 del TUIR (già 16 e 17) come “indennità equipollente” al trattamento di fine rapporto; essa, quindi, deve essere assoggettata a tassazione separata.

Ciò posto, la sentenza in oggetto – che ha fatto discendere da una corretta premessa l’erronea affermazione di totale esenzione Irpef – va cassata con pronuncia nel merito, ex art. 384 c.p.c., di accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla ritenuta Irpef operata in eccesso al regime di tassazione separata risultante dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19.

La controvertibilità della questione ed il solo recente consolidarsi dell’orientamento di legittimità, su riportato, depongono per la integrale compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa, in relazione il profilo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla ritenuta Irpef operata in eccesso al regime di tassazione separata risultante dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19;

Compensa le spese di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA