Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11627 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. I, 26/05/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 26/05/2011), n.11627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5039/2008 proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

29/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, S.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 15/11/2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus e liquidazione delle spese giudiziali.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giurisprudenza consolidata esclude la necessità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte: Cass. n. 16289 del 2009).

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 7.552,00; procedimento presupposto: Aprile 1996 – Maggio 2006; durata ragionevole: tre anni).

Va invece accolto il presente ricorso in punto spese giudiziali che andranno riliquidate in conformità alle tariffe professionali, e tenendo conto dell’inderogabilità dei relativi minimi.

Va cassato sul punto il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna alle spese, a carico dell’amministrazione, che vengono riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante terzo, liquidandolo in Euro 200,00 per onorari ed Euro 35,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Marra dichiaratosi antistatario per il doppio grado.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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