Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11627 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 16/06/2020), n.11627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G. 9555/2019

sollevato dal:

Tribunale di Modena con ordinanza n. 490/2019 del 19/03/2019 nel

procedimento vertente tra TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA da una parte,

D.G. dall’altra;

– ricorrenti –

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FEDERICO SORRENTINO che visto

l’art. 380 ter, chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, dichiari la competenza del giudice tutelare del tribunale

di Perugia, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto del 14-12-2018 il tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la propria incompetenza in relazione alla tutela di D.G., interdetto legalmente a seguito di condanna penale divenuta irrevocabile il 15-9-2017, ritenendo competente il tribunale di Modena;

il giudice tutelare del tribunale di Modena ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza poichè D., al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, era detenuto presso la casa circondariale di Perugia, donde competente si sarebbe dovuto ritenere il tribunale di quella città; non sono state depositate memorie.

Considerato che:

per generale e condiviso principio, il giudice competente per l’apertura della tutela di chi si trovi in stato di interdizione legale, per essere stato definitivamente condannato alla pena criminale, va individuato in quello del luogo in cui, alla data dell’apertura, coincidente con l’informativa della condanna al giudice tutelare, l’interdetto abbia la sede principale dei suoi affari ed interessi (artt. 343 e 424 c.c.); tale luogo, da individuarsi in concreto, è, secondo l’id quod plerumque accidit, quello della residenza anagrafica, salva la prova contraria, e in particolare salva la prova della circostanza che, per effetto della eventuale detenzione cautelare, nel luogo in cui risiedeva (anagraficamente o effettivamente) prima dell’arresto, l’interdetto non abbia più i propri rapporti o interessi principali, e che, dunque, il centro degli stessi si sia spostato nel luogo di detenzione (v. Cass. n. 1631-16, Cass. n. 12453-17); nel caso concreto la rilevanza della residenza anagrafica in Castelnuovo di Sotto (RE) è superata dalla documentazione comprovante la residenza effettiva, che alla data dell’arresto risulta dall’amministrazione penitenziaria attestata in Bastia Umbra (PG), via Sicilia 37;

tale dato conforta quello ulteriormente correlabile al luogo di detenzione, posto sempre in Perugia, donde devesi concludere che il centro dei rapporti e interessi principali del predetto D. sia coincidente col circondario del tribunale di tale città;

devesi dunque affermare la competenza del tribunale di Perugia.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Perugia.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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