Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11627 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 13/05/2010), n.11627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1965/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/12/2005 R.G.N. 1543/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

il giudice d’appello di Salerno, riformando la sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato, per il periodo dal 3 gennaio 2000 al 29 febbraio 2000,fra il lavoratore indicato in epigrafe e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di rapporti di lavoro subordinato, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data della costituzione in mora;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi, il lavoratore non ha svolto attività difensiva;

Successivamente è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da M.F.;

Considerato che dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale; ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso nei confronti di M.F. deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di M.F. e compensa le relative spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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