Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11627 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 29/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14662-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BLUMENSTIHL

55, presso lo studio dell’avvocato CATERINA BINDOCCI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS LUISA che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 183 del 26 novembre 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana ha ritenuto illegittimo il rifiuto opposto all’istanza con la quale G.G. chiedeva il rimborso della trattenuta Irpef operatagli sulla liquidazione dell’indennità del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – il fondo in questione fosse esclusivamente alimentato, L. n. 1034 del 1984, ex art. 2, da contributi a carico dei dipendenti; – in conseguenza di ciò, le somme erogate dal fondo fossero del tutto esenti da imposizione Irpef, anche quali “indennità equipollenti” D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 17, comma 1.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 54. Per avere la commissione tributaria regionale affermato la totale esenzione da imposta dell’indennità in questione, nonostante che il contribuente non avesse proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva invece ritenuto assoggettabile a tassazione separata l’indennità in questione (come “indennità equipollente”); anche perchè il fondo integrativo per i dipendenti del Ministero delle Finanze veniva alimentato non solo dalla contribuzione dei dipendenti, ma anche da voci diverse.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

La commissione tributaria regionale, nell’affermare la totale esenzione da Irpef dell’indennità in questione, non ha travalicato i limiti della domanda; segnati ab initio dalla affermata integrale illegittimità della trattenuta operata dall’amministrazione finanziaria a titolo di tassazione separata. La diversa decisione del giudice regionale, infatti, si è basata su una determinata interpretazione della normativa di riferimento, richiamata anche in appello dal G.. E, pertanto, su un’attività di ricostruzione giuridica della fattispecie rientrante nel potere – dovere ufficioso del giudice; sottratto, in quanto tale, alla disponibilità delle parti. Tanto più che la ratio della commissione tributaria regionale non è stata nel senso di negare all’erogazione in questione la natura di “indennità equipollente” D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 17, (ammessa anche dal G.), bensì in quello di affermare che, proprio in quanto “indennità equipollente” (come già affermato dal primo giudice), essa andava completamente esente da Irpef.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19; D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2 e art. 2697 c.c..

Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente affermato la totale esenzione da Irpef dell’indennità in questione, nonostante che: – il fondo obbligatorio di previdenza del personale del Ministero delle Finanze (istituito con D.P.R. n. 211 del 1981 e disciplinato con D.P.R. n. 1034 del 1984) si alimentasse (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2 cit.) non già esclusivamente con contributi posti a carico del dipendente, ma anche con proventi diversi contabilizzati nel bilancio annuale dello Stato ed assegnati pro quota al fondo stesso; – la relativa erogazione andasse assoggettata al regime proprio delle “indennità equipollenti” ex artt. 17 e 19 cit., insito non già nella totale esenzione, ma nella tassazione separata secondo il criterio di calcolo indicato dalla legge; – il contribuente non avesse fornito la prova del quantum spettantegli a titolo di rimborso, a fronte del tributo da lui dovuto secondo tale criterio di calcolo.

p. 3.2 Questo motivo va accolto nei termini e con le precisazioni che seguono.

Non vi sono infatti ragioni per discostarsi dall’orientamento di legittimità, più volte affermato, secondo cui: “in tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicchè rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto” (così Cass. 19859/16, che ha specificato quanto affermato da Cass. 9430/03; nello stesso senso, Cass. 2458/17).

Il fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211) e che lo disciplinano (in particolare, D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034), eroga agli iscritti – quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell’amministrazione un’indennità che ha funzione previdenziale; e che viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle Finanze, ivi compresi i periodo di assenza utili ai fini della pensione.

La composizione del fondo fa riferimento (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2) ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie ed a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell’indennità di buona uscita). Sicchè esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all’attività d’istituto. L’erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17 e 19 del TUIR (già 16-17) come “indennità equipollente” al trattamento di fine rapporto; essa, quindi, deve essere assoggettata a tassazione separata, come in effetti disposto dall’agenzia delle entrate.

La sentenza impugnata – dalla quale si desume un erroneo giudizio di totale esenzione – va pertanto cassata in relazione al profilo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.; mediante accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente limitatamente al rimborso dell’Irpef eccedente il regime di tassazione separata.

Le spese dell’intero giudizio vengono compensate, in ragione della controvertibilità della questione, e del solo recente consolidamento dell’indirizzo interpretativo di legittimità.

PQM

 

La Corte – accoglie il ricorso;

– cassa, in relazione il profilo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla ritenuta Irpef operata in eccesso al regime di tassazione separata risultante del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19;

compensa le spese di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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