Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11626 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 16/06/2020), n.11626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22746-2018 proposto da:

COMUNE DI MONTEDINOVE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FASANA 21, presso lo studio

dell’avvocato MORGANTE GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DIONISI OLINDO;

– ricorrente –

contro

FARMACIA COMUNALE DI MONTEDINOVE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO CIVININI 12, presso lo studio dell’avvocato SPINGARDI LUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZI GIUSEPPINA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Nel luglio 2016, il Comune di Montedinove, quale socio di minoranza della s.r.l. Farmacia Comunale di Montedinove, ha ottenuto dal Tribunale di Ancona, inaudita altera parte, un provvedimento cautelare inteso a consentirgli “la visione del registro delle adunanze della società e di tutti i libri sociali e contabili della società”.

In esito allo svolgimento del successivo giudizio, il Tribunale con ordinanza dell’aprile 2018 ha concluso nel senso che “sarebbe stato parzialmente accolto il ricorso introduttivo e che, per la parziale reciproca soccombenza delle parti, le spese sarebbero state integralmente compensate”.

2. – Nei confronti di questo provvedimento, il Comune ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. chiedendo, in particolare, di condannare “parte resistente al pagamento delle spese anticipate (nella specie, contributi unificati e marche per anticipazioni forfettarie) e dei compensi di lite, sia della presente fase di reclamo che di quella dinanzi al Tribunale in composizione monocratica”.

3. – Con ordinanza pubblicata il 3 luglio 2018, il Tribunale di Ancona ha accolto “per quanto di ragione il reclamo” e, “confermata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere”, ha condannato la Farmacia Comunale Montedinove s.r.l. “alle spese del doppio grado di giudizio”, liquidando per ciascun grado la “somma di Euro 358 per compensi, oltre rimborso forfettario, esborsi e accessori”.

4. – Avverso questo provvedimento, ricorre per cassazione il Comune e lo affida a un motivo.

Resiste, con controricorso, la Farmacia, pure sollevando plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Il controricorrente ha anche depositato memoria.

5. – Il motivo di ricorso, che è stato presentato, assume la violazione delle norme di cui agli artt. 700,669-terdecies e 91 c.p.c. in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, “nella misura in cui sono state liquidate le spese di lite in Euro 358,00 per compensi di ciascuno dei due gradi di giudizio”.

In particolare, il ricorrente osserva che la statuizione sulle spese di lite è “errata e viziata, violando essa le norme previste in materia di compensi dell’avvocato”. Nel caso di specie – prosegue – il “valore da prendere in considerazione per la liquidazione delle spese è indeterminabile”; “le somme da applicare sono quelle previste dal punto “n. 10 provvedimenti cautelari”. Somme che, in ogni caso, non coincidono con quelle liquidate dal Tribunale.

6. – Il controricorso eccepisce, prima di tutto, la mancanza di data della procura alle liti rilasciata dal Comune di Montedinove, contestandone il rispetto del necessario carattere di specialità.

L’eccezione non coglie nel segno. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è “validamente rilasciata la procura apposta in calce al ricorso per cassazione, ancorchè il mandato difensivo sia privo di data” (Cass. 27 maggio 2019, n. 14437). E’ da aggiungere che il testo della procura in questione indica – con chiarezza e precisione – gli estremi del provvedimento impugnando.

7. – Il controricorso eccepisce, altresì, la non impugnabilità dell’ordinanza del Tribunale di Ancona, in quanto trattasi di provvedimento di “conferma, modifica o revoca di provvedimento cautelare”.

Neppure questa eccezione risulta centrata, posto che il ricorso, che è stato presentato, censura unicamente la statuizione sulle spese processuali, non altra, e per motivi espressamente limitati alle spese processuali (v., ad esempio, Cass., 14 gennaio 2019, n. 602).

8. – Per lo stesso ordine di ragioni va disattesa l’ulteriore eccezione del controricorrente, secondo cui l’ordinanza impugnata “porta un esito favorevole per il reclamante”.

In effetti, il ricorrente censura la detta pronuncia per errore nell’individuazione dello scaglione da applicare.

9. – Richiamando la pronuncia di Cass., 25 gennaio 2018, n. 1851, il controricorrente eccepisce ancora che “l’impugnazione della pronuncia di cessazione della materia del contendere richiede espressa censura del suo presupposto”, che è appunto “rappresentato dalla carenza di interesse alla decisione di merito”.

Pure questa eccezione non risulta condivisibile. Come già sopra si è riscontrato, il ricorso presentato riguarda unicamente lo scaglione di riferimento per la determinazione delle spese processuali.

10. – Ciò posto, appare opportuno segnalare, in proposito, pure che la cessazione della materia del contendere postula, da un lato, che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e implica, dall’altro, “una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (cfr., di recente, Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299).

Secondo quanto per l’appunto è stato affermato dall’ordinanza del Tribunale di Ancona, che non ha mancato di puntualizzare che “la richiesta di esame di tutti i libri contabili e sociali… non appare quindi una richiesta di proporzioni tali da rendere impossibile l’adempimento e quindi fatta non in buona fede e a scopo emulatorio. Non resta che accogliere il ricorso”.

11. – Nel merito, il ricorso è da accogliere, posto il valore indeterminabile della controversia relativa al diritto del socio di s.r.l. di potere effettivamente consultare i libri sociali e contabili della società, ex art. 2476 c.c., comma 2; e posta, altresì, la non corrispondenza delle somme indicate dal Tribunale a quelle di cui al relativo scaglione.

12.- Di conseguenza, va cassata, per la sola parte relativa alle spese processuali, l’ordinanza del Tribunale di Ancona.

Ai sensi della parte finale dell’art. 384 c.p.c., comma 2, il Collegio – riscontrato che il controricorrente non contesta l’attività difensiva esposta nel ricorso e che non si mostrano richiesti ulteriori accertamenti di fatto – provvede a decidere nel merito e, facendo riferimento alle indicazioni di cui al .M. 10 marzo 2014, n. 5, art. 21, comma 7, tariffe, in combinazione con quanto determinato nella “Tabella parametri forensi”, n. 10, liquida la somma di Euro 2.190,00 per ciascun grado del giudizio.

14. – Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa, per quanto di ragione, l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la s.r.l. Farmacia Comunale di Montedinove a pagare, a titolo si spese processali per i due gradi del giudizio di merito, la somma di Euro 2.190,00 per ciascun grado di giudizio. Condanna altresì la detta Farmacia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dalla Sesta Sezione civile – 1, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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