Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11626 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. II, 04/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 04/05/2021), n.11626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27399/2019 proposto da:

E.F., rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA

ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6756/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 21/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.F. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Monza, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè lavorava per un imprenditore locale, anche dedito al crimine, che non voleva pagarlo ed iniziò a ricercarlo per ucciderlo, d’esser stato brutalmente picchiato da alcuni uomini e d’aver saputo che anche i suoi famigliari erano stati trovati morti.

In sede d’udienza il ricorrente depositò fotografie afferenti la presenza nel suo villaggio di uomini armati appartenenti al gruppo criminale del suo datore di lavoro, confermando le dichiarazioni già rese.

Il Tribunale di Milano ebbe a rigettare l’opposizione, ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo; osservando che non concorreva situazione socio-politica di violenza generalizzata nella zona della Nigeria di provenienza del ricorrente e ritenendo che, nemmeno con riguardo alla protezione umanitaria, questi aveva dedotto elementi fattuali che consentivano l’accoglimento di detto tipo di protezione – non vulnerabile e non forniti dati fattuali lumeggianti integrazione sociale -.

Avverso detto decreto l’ E. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’ E. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, poichè il Collegio ambrosiano non ha tenuto conto delle traversie da lui patite in Libia, nonostante la notoria situazione di violenza perpetrata ai danni dei migranti in transito attraverso detto Paese.

La censura appare generica e priva di autosufficienza, oltre che fondata su questione irrilevante.

Difatti se è ben vero, come ricordato dal ricorrente, che una volta proposta l’opposizione è compito del Giudice esaminare complessivamente la condizione personale del richiedente asilo al fine di individuare la forma di tutela appropriata alla sua vicenda, tuttavia rimane onere dello stesso almeno allegare i fatti sui quali il Tribunale deve indagare – Cass. sez. 1 n. 21123/19, Cass. sez. 1 n. 13573/20 -.

Nella specie l’impugnante asserisce di aver subito violenze durante il suo transito per la Libia, ma non anche precisa quando e come ebbe ad almeno allegare detta circostanza fattuale in sede di procedimento d’opposizione.

Inoltre la questione appare priva di rilievo in causa posto che la Libia risulta essere, per le stesse affermazioni del ricorrente, mero Paese di transito, quindi verso il quale lo stesso non sarà rimpatriato, e non risulta allegata la presenza di reflui psico-somatici correlati alle violenze ivi – asseritamente – subite.

Con la seconda doglianza il E. deduce violazione delle norme del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 3, 5 e art. 14, lett. c), in quanto il Collegio ambrosiano non ha osservato i parametri dettati dalla normativa speciale in relazione alla valutazione della credibilità del suo narrato, non avendo proceduto all’acquisizione di ulteriori elementi mediante la facoltà di istruttoria officiosa, non acquisendo informazioni adeguate circa l’attuale situazione socio-politica della Nigeria e nemmeno valutando l’attestato di frequenza di un corso professionale di saldatore.

L’articolata censura proposta appare generica eppertanto inammissibile.

Difatti il Collegio ambrosiano ha puntualmente proceduto ad esaminare la credibilità del narrato reso dal ricorrente e,giustificazione del suo allontanamento dalla Nigeria e ha partitamente messo in evidenza le ragioni della ritenuta non credibilità – contrasti tra le varie versioni rese sia in sede amministrativa che giudiziale su particolari rilevanti del suo racconto, nonchè le incongruenze afferenti le fotografie depositate in udienza -.

La ricordata precisa motivazione del Collegio lombardo a sostegno della sua statuizione non risulta attinta da specifica censura nell’argomentazione critica, svolta nel ricorso, che invece si compendia nell’astratta ricostruzione delle caratteristiche legislative del procedimento a disciplina della valutazione della credibilità ed apodittica denunzia di mancata attivazione del potere istruttorio officioso senza nemmeno indicare a quali fini.

Il Tribunale, poi, ha puntualmente esaminato la situazione socio-politica della Nigeria, con particolar riguardo alla zona di provenienza dell’ E., mettendo in evidenza come sulla scorta delle informazioni, desunte da aggiornati rapporti redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti, questa non risulta attualmente connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

Anche a fronte di detta partita motivazione, l’impugnante si limita ad apoditticamente denunziare il mancato utilizzo, da parte dei Giudici lombardi, di adeguate informazioni senza nemmeno indicare rapporti, utili allo scopo, non esaminati – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -, nonchè ad enfatizzare il pericolo specifico per lui rappresentato dall’esser ricercato dagli uomini armati che ebbero a rapirlo e farlo lavorare forzosamente, fatto questo ritenuto non esistente una volta esclusa la sua credibilità.

Anche infine il cenno alla mancata valutazione dell’attestato di frequenza di corso professionale di saldatore appare del tutto svincolato rispetto alla compiuta motivazione esposta dal Collegio ambrosiano circa il diniego della protezione umanitaria.

Difatti il Tribunale ha puntualmente messo in evidenza come il ricorrente non ebbe ad allegare ulteriore condizione di vulnerabilità rispetto a quelle già ritenute non esistenti in ragione della non credibilità del suo narrato e come la documentazione dimessa non lumeggiava radicamento sociale – svolgeva già in Patria il mestiere di saldatore sicchè l’attestato di mera frequenza di corso all’uopo nulla rileva – e come in Nigeria il ricorrente poteva godere dell’appoggio della sua famiglia nonchè aveva concrete prospettive di trovare un lavoro grazie alla sua specifica qualifica professionale, così espletando la chiesta valutazione comparativa.

Dunque l’articolata argomentazione critica non si confronta in nessun aspetto con la motivazione puntuale esposta dal Tribunale in relazione ad ogni allegazione offerta dal ricorrente.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione degli Interni poichè non costituita.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA