Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11625 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 16/06/2020), n.11625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31762-2018 proposto da:

J.I. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SASSI PAOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. (OMISSIS)) COMMISSIONE TERRITORIALE PER

IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONE DI SALERNO, SEZ. DI

CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2533/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal dal Cons. Relatore Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto dal cittadino nigeriano J.I. avverso il diniego di protezione internazionale e umanitaria, in quanto: con riguardo allo status di rifugiato, all’esito di accurata e approfondita audizione davanti alla competente Commissione territoriale non vi sarebbe alcuna persecuzione, avendo lo stesso ricorrente “ammesso di aver lasciato la Nigeria per avere un futuro migliore e, quindi, per motivazioni di carattere essenzialmente economico”; con riguardo alla protezione sussidiaria, in Edo State non vi sarebbe in atto una violenza indiscriminate, dal momento che l’organizzazione terroristica jihadista Boko Haram è attiva nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa, per i quali l’UNHCR ha dato indicazioni di non rimpatrio); infine quanto alla protezione umanitaria, non sarebbero stati allegati ulteriori profili di vulnerabili

2. avverso tale decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. il primo motivo – con cui si lamenta congiuntamente la violazione di plurimi articoli del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs.n. 251 del 2007, l’omesso esame di fatto decisivo “in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria” e la “mancanza totale di motivazione” (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) con riguardo allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria – è inammissibile, in quanto tribunale ha puntualmente esaminato i motivi di ricorso e motivato sulla natura esclusivamente economica delle ragioni dell’espatrio, solo ipoteticamente venendo dedotto che le difficoltà di carattere economico potrebbero essere il risultato di una persecuzione; il tribunale ha anche motivato sulla pretesa pericolosità della Nigeria, facendo riferimento alle COI ritraibili dall’UNFICR; in ogni caso le censure risultano astratte e generiche, risolvendosi formalmente nella trascrizione di altre decisioni di merito e sostanzialmente nella mancata condivisione delle valutazioni di merito del tribunale (v. pag. 7 del ricorso);

5. le doglianze veicolate con il secondo mezzo – violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omesso esame di fatto decisivo, omessa attività istruttoria, motivazione apparente (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) in merito a protezione umanitaria – sono parimenti inammissibili, non solo perchè generiche, ma anche perchè la motivazione del tribunale, lungi dall’essere apparente, è altresì in linea con la giurisprudenza di questa Corte per cui le sole ragioni economiche non sono sufficienti a fondare la protezione umanitaria;

6. inammissibile è anche la terza censura, con cui si lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, in uno al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), poichè per giurisprudenza costante di questa Corte “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 113 (Cass. 3028/2018, 32028/2018, 29228/2017).

7. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA