Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11625 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 07/06/2016), n.11625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2273/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/06/2010 R.G.N. 6486/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 9.3-4.6.2010 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da Poste Italiane spa nei confronti di M. D. avverso la sentenza del 7.7.2005 del Tribunale di Roma, che aveva accolto domanda del M., dichiarando la nullità del termine di durata apposto al contratto stipulato tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 31 marzo 2003 “per ragioni di carattere sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito presso la regione Centro filiale di (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

La Corte riteneva che la formulazione del contratto a termine non rispondesse alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in quanto carente della indicazione delle ragioni delle assenze, della loro durata, del numero dei lavoratori da sostituire ed in generale di elementi ulteriori rispetto alla mera esigenza sostitutiva onde consentire la verificabilità della motivazione indicata in contratto.

Affermava che dalla nullità della clausola non derivava la nullità dell’intero contratto ma della sola pattuizione accessoria; da ultimo rigettava la eccezione dell’aliunde perceptum o percipiendum per la sua genericità.

Per la Cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane s.p.a.

articolando quattro motivi.

M.D. è rimasto intimato.

Diritto

1. Con il primo motivo la società Poste Italiane denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 1362 c.c., e segg. nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 –

contraddittoria ed omessa pronunzia in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Censura la sentenza per avere ritenuto la genericità della causale del termine; l’obbligo di specificità era stato assolto con la indicazione della ragione sostitutiva, delle mansioni, della durata e dell’ufficio di applicazione.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo.

Deduce la mancata valutazione dei capitoli di prova testimoniale –

articolati in primo grado e reiterati nel grado di appello – diretti a dimostrare la effettiva necessità di sostituire personale assente e la mancata motivazione della implicita ritenuta insufficienza o genericità dei capitoli stessi.

Deduce altresì la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio.

3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, dell’art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c. nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 –

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla statuizione di conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

4. Con il quarto motivo si denunzia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c., in relazione alla statuizione di quantificazione del danno.

Da ultimo la società invoca la applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui nelle situazioni aziendali complesse – in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta –

l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (l’ambito territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (ex plurimis:

25/02/2016, n. 3719; Cass. 17/1/2012 n. 565, Cass. 4/6/2012 n. 8966, Cass. 20/4/2012 n. 6216, Cass. 30/5/2012 n. 8647, Cass. 26/7/2012 n. 13239, Cass. 2/5/2011 n. 9602, Cass. 6/7/2011 n. 14868).

In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17/1/2012 n. 565, Cass. 4/6/2012 n. 8966, Cass. 20/4/2012 n. 6216, Cass. 30/5/2012 n. 8647, Cass. 26/7/2012 n. 13239, Cass. 2/5/2011 n. 9602, Cass. 6/7/2011 n. 14868).

La Corte territoriale pur richiamando nella premessa i principi così affermati ritiene contraddittoriamente necessaria la indicazione nel contratto di elementi quali il numero dei lavoratori assenti, le ragioni delle assenze, la loro durata, che non attengono al piano della specificazione della causale ma piuttosto al diverso piano della prova della sua effettività.

Restano assorbiti il secondo terzo e quarto motivo di ricorso.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e gli atti vanno rinviati alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà nella decisione al principio di diritto sopra esposto.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia –

anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA