Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11624 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 07/06/2016), n.11624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.T., (OMISSIS), già elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERIA’ 20, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDO MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato CONSOLAZIONE

GIOVANNI, e da ultimo presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.N.F.E. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI, DELEGAZIONE

REGIONE (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TERENZIO 21, presso lo studio dall’avvocato AMATO FAUSTO MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO CLAUDIA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la:tentenna n. 1734/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/09/2014 r.g.n. 759/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito l’Avvocato CONSOLAZIONE GIOVANNI;

udito i P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 30.9.2014, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’impugnazione proposta da A.T. nei confronti del licenziamento intimatole dall’Associazione Nazionale Famiglie Emigrati (A.N.F.E.) in esito a procedura L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24.

La Corte, in particolare, dava atto dell’avvenuta applicazione in concorso tra loro dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e, giudicando legittime le modalità con cui l’A.N.F.E. vi aveva dato corso, riteneva altresì che la procedura fosse immune dagli ulteriori motivi di doglianza proposti dalla lavoratrice, concernenti la completezza della comunicazione finale della procedura.

Per la cassazione di questa pronuncia ricorre A.T., affidandosi a tre motivi di censura. Resiste l’A.N.F.E. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, ponendosi i lavoratori astrattamente passibili della misura espulsiva in modo differente rispetto ai criteri di scelta indicati in modo concomitante nell’accordo sindacale del 19.7.2012 e nella L. n. 223 del 1991, art. 5, cit., doveva essere effettuata una specifica ponderazione tra i diversi criteri, assegnando a ciascuno di essi un punteggio, in modo da pervenire ad una graduatoria certa che escludesse qualunque arbitrio del datore di lavoro nella loro applicazione.

Il motivo è da ritenersi inammissibile perchè estraneo al decisum della Corte territoriale. Quest’ultima, infatti, dopo aver dato atto che l’A.N.F.E. aveva applicato contemporaneamente i quattro criteri concordati in sede sindacale (carichi familiari, mobilità, data assunzione ed esigenze tecnico-organizzative), ha legittimato l’ordine risultante sul rilievo che l’ente avesse dato prevalenza ad uno solo di essi, segnatamente quello relativo alle esigenze tecniche e produttive, “essendo questo criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale” (così la sentenza impugnata, pag. 2).

Tale statuizione non è stata punto censurata nel motivo di ricorso, dilungandosi invece quest’ultimo sulla necessità che si prevedesse una ponderazione espressa tra i diversi criteri, non avendo il datore di lavoro indicato nel caso di specie a quale di essi si fosse in concreto data prevalenza; pertanto, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nonchè omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che l’A.N.F.E., una volta comunicati i provvedimenti di recesso, avesse consegnato all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo e alle OO.SS. gli elenchi nominativi di tutti i dipendenti, con l’indicazione degli eccedentari, e i verbali di incontro sindacale del 19 e del 25 luglio 2012, con l’indicazione dei criteri adottati.

Anche tale motivo è inammissibile.

Quanto alla censura di violazione di legge, vale osservare il vizio in questione deve consistere in un’erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un’erronea interpretazione della medesima ovvero nell’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non ha nulla a che fare con l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr.

fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013).

Quanto alla censura di omessa valutazione (rectius: omesso esame) di un fatto decisivo, è invece appena il caso di rilevare la doglianza di parte ricorrente concerne in realtà proprio l’esito (non condiviso) dell’esame che la Corte ha condotto degli elenchi trasmessi all’Ufficio Provinciale del Lavoro e alle OO.SS.; e poichè la censura in esame non può naturalmente consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello operato dal giudice di merito, non attribuendo l’art. 360 c.p.c., n. 5 a questa Corte il potere di riesaminare il merito della causa, anche sotto tale profilo il motivo si appalesa inammissibile. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, nonchè del CCNL per i dipendenti della Formazione Professionale, per avere la Corte territoriale ritenuto che la sua posizione non potesse essere comparata con quella di altri dipendenti (nominativamente indicati in ricorso) in ragione della diversità tra le mansioni di operatore di segreteria d’ordine sue proprie e quelle di operatore di segreteria di concetto proprie degli altri colleghi, nonchè della maggiore anzianità di servizio di questi ultimi.

Il motivo è infondato, dandosi atto dalla stessa parte ricorrente che il CCNL di settore differenzia le mansioni proprie dell’operatore di segreteria d’ordine rispetto a quelle proprie dell’operatore di segreteria di concetto, pur collocando i lavoratori che vi sono inquadrati nell’ambito della stessa qualifica di “operatore di segreteria”, e apparendo pertanto immune dalla prospettata censura la statuizione della Corte territoriale secondo cui detta diversità rendeva incomparabile la posizione della ricorrente con quella dei colleghi inquadrati nella qualifica di operatore di segreteria di concetto.

Quanto poi all’ulteriore profilo di censura, secondo cui la ricorrente possiederebbe in ogni caso i titoli per svolgere le mansioni di concetto, deve rilevarsene l’inammissibilità: trattasi infatti di questione sulla quale la Corte di merito non risulta aver statuito e, non avendo parte ricorrente specificamente indicato quando e come essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito (e involgendo accertamenti di fatto), essa va ritenuta nuova e dunque inammissibile (Cass. n. 20518 del 2008).

Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tenuto contro del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 3.600,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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