Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11624 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14585-2014 proposto da:

OPEN SPACE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL RISORGIMENTO, 14, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO

ROSSETTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 333/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 27/11/2013;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la Open Space s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 333/21/13, depositata il 27 novembre 2013, con cui è stata confermata la sentenza di primo grado, di rigetto dell’originario ricorso della contribuente avverso una cartella esattoriale con la quale veniva intimato il pagamento di somme di denaro a titolo di IRPEF, IVA, sanzioni e interessi per l’anno d’imposta 2005;

2. il ricorso, notificato all’Agenzia delle entrate e alla Equitalia Sud s.p.a., è affidato a tre motivi;

3. si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle entrate, senza depositare controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, in ordine alla eccepita carenza di sottoscrizione e/o indicazione del funzionario responsabile nella cartella impugnata;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7, in ordine alla eccepita carenza di motivazione della cartella impugnata;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, in combinato disposto con la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, in ordine al mancato invio dell’apposita comunicazione prevista dalle norme citate;

4. il primo motivo è da un lato inammissibile, dall’altro infondato;

5. sostiene la ricorrente che la cartella originariamente impugnata sarebbe priva dell’indicazione del responsabile del procedimento e che la CTR avrebbe erroneamente affermato che, trattandosi di cartella anteriore all’entrata in vigore del D.L. 31 dicembre 2007, conv., art. 36, comma 4 ter, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, la mancata indicazione del responsabile non la renderebbe illegittima;

6. il cit. art. 36, comma 4 ter, prevede espressamente che la mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è causa di nullità dei soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 e che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”;

7. tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso censurato dalla ricorrente (da Cass., Sez. un., 14/05/2010, n. 11722, Cass. 15/04/2011, n. 8613, fino alle più recenti Cass. 12/05/2017, n. 11856, Cass. 29/08/2018, n. 21290, Cass. 31/10/2018, n. 27856);

8. non ha pregio la distinzione invocata dalla ricorrente, secondo cui le cartelle anteriori al 2008 prive della suddetta indicazione, pur non nulle sarebbero comunque annullabili;

9. nell’ambito del diritto tributario, fuori dei casi di inesistenza, esiste una sola categoria di invalidità, la nullità in senso debole o annullabilità, che può essere fatta valere dal contribuente mediante impugnazione nei limiti decadenziali previsti dalla legge, “onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice” (Cass. 18/09/2015, n. 18448);

10. ne deriva l’infondatezza del motivo;

11. per altro verso, la contribuente sembra dedurre un’ulteriore incongruenza dell’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella impugnata (non senza entrare in contraddizione con la prima parte del motivo), consistente nel fatto che i nominativi indicati in cartella come responsabili “non sono qualificati quali responsabili dell’intero procedimento di riscossione attivato con la notifica della cartella come, invece, richiesto dalla legge (L. n. 212 del 2000, art. 7), ma soltanto quali responsabili limitatamente all'”iscrizione”, alla “stampa” ed alla “notifica”, della cartella”, il che darebbe luogo a un “illegittimo frazionamento di responsabilità” (pag. 3 del ricorso);

12. sotto questo profilo, il ricorso viola il principio di autosufficienza, poichè, non essendo stati riportati i dati testuali della cartella impugnata, il Collegio non è messo in condizione di verificare la corrispondenza tra il contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente, senza ricorrere a fonti esterne al ricorso (con specifico riferimento alla cartella esattoriale o alle relate di notifica della stessa, v. Cass. 29/07/2015, n. 16010, Cass. 30/11/2018, n. 31038);

13. le considerazioni appena svolte conducono all’inammissibilità anche del secondo motivo, relativo alla asserita carenza di motivazione della cartella impugnata;

14. allorchè la ricorrente afferma che la cartella conterrebbe solo un elenco di pretesi pagamenti (ossia, a quanto sembra, versamenti eseguiti dalla contribuente nell’anno 2005 ritenuti inidonei a estinguere i crediti dell’Amministrazione), omette di trascrivere il contenuto della cartella e dunque non permette al Collegio di comprendere se tale elenco di pagamenti, magari accompagnato da altre annotazioni, fosse o meno idoneo a rendere chiaro il fondamento della pretesa erariale e dunque ad assolvere all’obbligo di motivazione;

15. il terzo motivo è infondato;

16. secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione (v. Cass. 24/01/2018, n. 1711);

17. nella specie, la ricorrente non indica quale esito avesse dato la procedura di liquidazione automatizzata e non consente dunque di comprendere se la preventiva comunicazione fosse dovuta;

18. in ogni caso, è costante e condivisibile l’affermazione di questa S.C., secondo cui “è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comma 3, art. 36 bis… comunicazione prescritta, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, anche all’esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini IVA… sia perchè la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento” (Cass. 12/02/2013, n. 3366, Cass. 25/10/2017, n. 25294, Cass. 17/12/2019, n. 33344);

19. il ricorso va in definitiva rigettato;

20. nulla va disposto sulle spese, essendosi l’Agenzia intimata costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, senza depositare controricorso;

21. ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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