Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11623 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 13/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 13/05/2010), n.11623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA
BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PELLEGRINO DAVIDE F. e SBARRA
ETTORE, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1219/2 006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 22/06/2006 R.G.N. 1829/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;
udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 9 – 22.6.2006, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la nullita’ del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi tra C.R. e la Poste Italiane spa l’(OMISSIS), condannando la parte datoriale al pagamento delle retribuzioni dalla data di notifica del ricorso di prime cure.
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su due motivi.
L’intimato C.R. ha resistito con controricorso.
In corso di causa e’ stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso. Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006). Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010