Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11623 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 07/06/2016), n.11623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AMBITER S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ZARA 16 C/O AVV. GRATTACASO ENEIDE STUDIO DE CILLA NAPOLITANO,

presso lo studio dell’avvocato IORIO ANDREA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RICCIO GIUSEPPE MARIA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati CATALANO

GIANDOMENICO e FRASCONA’ LORELLA, che lo rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/03/2011 r.g.n. 740/2010;

udita la relazione nella causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito l’Avvocato DI SALVO LOREDANA per delega Avvocato FRASCONA’

LORELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 21.3.2011, la Corte d’appello di Salerno confermava la statuizione di prime cure che aveva rigettato l’opposizione proposta da AMBITER s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui l’INAIL le aveva richiesto somme per sanzioni civili in relazione ad illeciti accertati in sede di visita ispettiva.

La Corte in particolare riteneva accertato che l’azienda avesse, denunciato, ai fini del pagamento dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, lavorazioni differenti da quelle concretamente effettuate, e altresì che dall’omissione fosse derivato il pagamento di premi in misura inferiore al dovuto.

Per la cassazione di queste statuizioni ricorre AMBITER s.r.l., affidandosi a due motivi. L’INAIL resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, artt. 14-16, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo anche per mancato esame di documenti, per avere la Corte di merito ritenuto che essa avesse denunciato lavorazioni diverse da quelle effettivamente eseguite e accertate nel corso dell’indagine ispettiva compiuta dall’INAIL. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta i medesimi vizi a carico della statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto dovute le sanzioni amministrative nonostante lo stesso Istituto avesse dato atto che i premi effettivamente pagati non erano stati inferiori a quelli dovuti. Entrambi i motivi sono inammissibili. E’ sufficiente al riguardo rilevare che i documenti di cui parte ricorrente lamenta la mancata o corretta valutazione (e precisamente il verbale ispettivo da cui dovrebbero evincersi le lavorazioni effettivamente oggetto di contestazione e il documento nel corpo del quale l’INAIL avrebbe ammesso che i premi pagati dall’azienda non erano inferiori a quelli dovuti) non risultano trascritti nel corpo del ricorso, nè è indicato dove gli stessi sarebbero rinvenibili; e poichè la parte ricorrente che denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento ha l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo altresì, se non alla sua trascrizione integrale, certamente all’indicazione del luogo (fascicolo di ufficio o di parte) in cui esso è reperibile, entrambe le censure vanno ritenute inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, siccome espresso dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (v. in tal senso Cass. n. 3026 del 2014).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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