Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11622 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 16/06/2020), n.11622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19879/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Luigi

Antonelli 2, presso l’avv. Paolo Spataro, rappresenato e difeso

dall’avv. Mario Romano, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania

(Napoli), Sez. 52, n. 747/52/15 del 2 luglio 2014, depositata il 26

gennaio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio chiedeva il pagamento per intero dell’imposta di registro in revoca dell’agevolazione prima casa chiesta del contribuente che non aveva ottemperato all’obbligo di trasferire nel previsto termine di 18 mesi la sua residenza nel comune nel quale era sito l’immobile acquistato allegando come causa di forza maggiore infiltrazioni d’acqua nel solaio ed allegando che il termine per trasferire la residenza fosse uguale a quello fissato al potere di accertamento dell’Ufficio;

2. Il ricorso era accolto in primo grado sulla base di una diversa ragione: essere l’Ufficio decaduto dal potere di accertamento essendo trascorso il relativo termine che il giudicante riteneva dovesse decorrere dalla data di registrazione dell’atto di acquisto. Tanto era confermato in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente resiste con controricorso;

3. Le parti non hanno depositato memorie. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Con i due motivi di ricorso, l’Ufficio contesta, sotto il profilo della vizio di motivazione apparente e della violazione di legge, che sia stata legittimamente riconosciuta nel caso di specie la decadenza facendo decorrere il relativo termine dalla data di registrazione;

5. Il ricorso è fondato. Costituisce infatti costante orientamento di questa Corte il principio secondo cui: “In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa”, ed alla stregua di quanto sancito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell’amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere il termine triennale dalla data della stipula dell’atto di trasferimento dell’immobile)” (Cass. n. 28860 del 2017; Cass. n. 2527 del 2014);

6. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente che deve essere condannato alle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente, che condanna alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 16 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA