Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11622 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 23/01/2017, dep.11/05/2017),  n. 11622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9075/2013 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIANA

2, presso lo studio dell’avvocato RENATO VERRENGIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE CARMINE MALLARDO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza h. 314/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MALLARDO che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’inammissibilità in subordine rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso (v. sanzioni).

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni, notificato a M.D. in data 12.5.2008, l’Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, applicate in sede di registrazione dell’atto di donazione della piena proprietà di un fabbricato sito nel comune di (OMISSIS), in ragione delle caratteristiche di lusso del bene. Il contribuente presentava istanza di autotutela chiedendo l’annullamento dell’atto, a cui l’Amministrazione finanziaria non dava seguito, e successivamente proponeva ricorso eccependo la violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che rigettava il ricorso. La sentenza veniva impugnata dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che rigettava l’appello. M.D. propone ricorso per cassazione, svolgendo un solo motivo. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Errata e falsa applicazione delle norme di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1”, atteso che il ricorrente deduce di essere in possesso di tutti i requisiti oggetti e soggettivi previsti dalla legge ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali, con la conseguenza che i giudici di secondo grado avrebbero mal interpretato ed applicato il disposto normativo, avendo ritenuto che rilevasse la superficie catastale indicata nell’atto pubblico, così disattendendo le disposizioni legislative in materia per la concessione degli invocati benefici, che fanno espresso riferimento alla superficie utile.

Rileva, altresì, che dall’atto pubblico di donazione si desume solo ed esclusivamente la superficie catastale di mq 324, mentre nessun riferimento viene fatto alla superficie utile (mq 232,46), parametro a cui fare riferimento per l’applicazione dei benefici fiscali per la c.d. prima casa, ingiustamente revocati, come sarebbe emerso dalla perizia giurata prodotta nel corso del giudizio, con cui è stato determinata con estrema esattezza la superficie utile dell’immobile pari a mq 232,46.

2. Il motivo è inammissibile sotto vari profili.

2.1.Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso in cui sia denunciata puramente e semplicemente la violazione di norme di diritto (nella specie, la violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1), senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire la nullità della sentenza o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione delle norme indicate in rubrica (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 19134 del 2015). L’inammissibilità involge anche l’esposizione della censura, in quanto le argomentazioni sono formulate in guisa tale da non consentire di riferirle specificamente ad uno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c..

Questa Corte, con indirizzo costante, ha precisato che:

“Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una della predette ipotesi (Cass. S.U. n. 17931 del 2013).

2.2. Il motivo, inoltre, è carente sotto il profilo dell’autosufficienza, atteso che il ricorrente ha omesso di indicare compiutamente gli atti rilevanti a sostegno delle doglianze, (Cass. 23 settembre 2002, n. 13822; 19 marzo 2007, n. 6361), specificando in quale fase del giudizio di merito le tesi difensive argomentate in ricorso sono state illustrate, indicando l’atto o il verbale di udienza ove sono state formulate, ciò al fine di consentire un apprezzamento preliminare della decisività della questione da parte del collegio (Cass., 16 aprile 2003, n. 6055; 29 settembre 2005, n. 19165), oltre che la ritualità e la tempestività delle relative domande ed eccezioni.

L’esposizione del ricorso è carente della indicazione del contenuto della perizia giurata, di cui si sarebbero dovuti riportare almeno i dati salienti posti a sostegno della tesi difensiva, atteso che il ricorrente si duole del fatto che non è stata oggetto di valutazione da parte del giudice di appello.

Il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., n. 6, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si richiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio ad accedere a fonti esterne allo stesso ricorso, e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

3. Per le ragioni espresse, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è tenuto, per il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1000,00 per rimborsi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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