Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11622 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3806-2014 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA

187, presso lo studio dell’avvocato STEFANO AGAMENNONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA BAGGIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 271/2012 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE;

lette le conclusioni scritte del pubblico Ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. il sig. R.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 271/21/12, depositata il 19 dicembre 2012, con cui è stata confermata la decisione di primo grado, di rigetto dell’originario ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento IRES, IRAP, IVA e altro, relativi all’anno d’imposta 2006;

2. il ricorso è affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate si è costituita ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, senza tuttavia depositare controricorso;

4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 39, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 51, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso del giudizio;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 32 e 51;

3. i motivi sono entrambi inammissibili;

4. il primo motivo è inammissibile perchè censura la sentenza impugnata per non avere adeguatamente motivato la valutazione data degli elementi indiziari raccolti e, più in generale, per essere venuta meno “al dovere di motivare in maniera adeguata su quanto è oggetto di contestazione” (pag. 13 del ricorso), nonostante che il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza pubblicata il 19 dicembre 2012, quando era dunque già applicabile (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54, comma 3, conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e il semplice vizio logico della motivazione non era più invocabile (sulla applicabilità del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al processo tributario, v. Cass., Sez. un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054);

5. il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;

6. a fronte di una sentenza come quella impugnata che, dopo aver valorizzato le risultanze delle indagini bancarie, ha dichiarato di aver preso in esame le prove contrarie offerte dal contribuente, giudicandole tuttavia prive di valore probatorio, parte ricorrente la accusa di aver ignorato le proprie deduzioni e di aver ritenuto irrilevanti le prove documentali offerte (pag. 14 del ricorso);

7. a sostegno di tale affermazione, tuttavia, il ricorso non trascrive le deduzioni che avrebbe svolto nella fase di merito, non indica in quale fase del processo le stesse sarebbero state prospettate e neppure descrive analiticamente le prove documentali che sarebbero state ritenute irrilevanti;

8. in tal modo, il ricorso si profila non rispettoso del principio di autosufficienza, come costantemente affermato da questa S.C. (v. da ultimo Cass. 21/05/2019, n. 21359: qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione);

9. in conclusione, il ricorso va rigettato;

10. nulla va disposto sulle spese, essendosi l’Agenzia intimata costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, senza depositare controricorso;

11. ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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