Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11621 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati FAVATA EMILIA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 20/12/2 006, rep. n. 72447;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 162/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/03/2006 R.G.N. 47/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato SANTE ASSENNATO;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.D.A. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, pubblicata il 23 marzo 2006, che ha rigettato il suo appello, confermando la sentenza di primo grado di rigetto del suo ricorso nei confronti dell’INAIL. Il D.D., che anni prima aveva subito un infortunio sul lavoro cui consegui’ una inabilita’ dell’8%, con il ricorso al Tribunale di Teramo chiedeva il riconoscimento di una ipoacusia professionale e la costituzione di una rendita unificata.

La Corte, confermando la decisione di primo grado, ha respinto il ricorso.

Nella sentenza si rileva che il CTU ha ritenuto la ipoacusia di origine professionale ed ha proceduto alla quantificazione della inabilita’ unificata, nella misura del 10,17%. Contrariamente a quanto suggerito dal CTU, la Corte pero’ ha ritenuto che tale percentuale non possa essere arrotondata all’11%.

Il ricorso del D.D. consta di un unico motivo, con il quale si denunzia, al tempo stesso la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 78 e 79 t.u. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si sostiene che la Corte avrebbe violato il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 78, comma 3, commettendo un macroscopico errore nella applicazione del metodo a scalare, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto portare alla percentuale complessiva del 13,52%, il che avrebbe reso del tutto irrilevante il ragionamento sulla possibilita’ di arrotondamento.

Si sostiene inoltre che la Corte avrebbe violato il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 79 perche’ non si sarebbe posta il problema della valutazione del danno preesistente secondo la c.d. formula G., la cui applicazione nel caso in esame avrebbe dato luogo alla percentuale complessiva del 14,52%.

Il ricorso non e’ fondato. Esso si basa sul presupposto che alla inabilita’ conseguente all’infortunio sul lavoro in misura dell’8% si sia aggiunta una inabilita’ da ipoacusia del 6%.

Al contrario, la CTU su cui si fonda la decisione, perviene ad un altro risultato, quantificando la inabilita’ permanente da ipoacusia in misura del 2,36% (cfr. tanto le conclusioni a pag. 22 che l’esposizione della relazione). Pertanto, la formula di B. va applicata partendo da queste due percentuali: infortunio (8%) e ipoacusia (2,36%). Il risultato e’ quel 10,17% indicato dal CTU. La sentenza invero contiene sul punto un passaggio motivazionale errato, perche’ richiama la percentuale del 6% per la ipoacusia in difformita’ (senza argomentazione) da quanto affermato dalla consulenza su cui la sentenza basa la decisione. Si tratta di un evidente errore di motivazione. Sul punto la motivazione deve essere corretta. La Corte ha sicuramente ragione nel non ritenere possibile l’arrotondamento di una percentuale dell’10,17% all’11%. Tale ampiezza di arrotondamento e’ esclusa dalla giurisprudenza costante di questa Corte. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese, considerata l’epoca del ricorso.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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