Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11621 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 07/06/2016), n.11621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Piergiovanni Adriano – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocata STUDIO TRIFIRO’

&

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F. (OMISSIS);

– intimate –

nonchè da:

C.A., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABBRINI

FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOLTENI

PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’

&

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 240/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/04/201 r.g.n. 1058/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2516 dal Consigliere Dott. PATTI PIERGIOVANNI ADRIANO;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

Con sentenza 8 aprile 2010, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione lavorativa del 30 settembre 2004 di C.A. (per il periodo 1 ottobre 2004 – 15 gennaio 2005 per sostituzione di personale addetto al servizio di smistamento e trasporto, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro per lo stesso periodo, presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS) ed assegnata al CMP (OMISSIS)), con la condanna della società datrice alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora, detratto l’aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, come già il Tribunale, pur nel rispetto delle esigenze di specificità previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 (indicazioni di luogo della prestazione, di inquadramento, di mansioni, di termini iniziale e finale del rapporto, di causale sostitutiva e di mansioni dei lavoratori da sostituire), l’inidoneità degli elementi offerti dalla datrice (relativi al dato di assenze e numero di contratti a termine aggregato per tutto il personale del “settore smistamenti” del CMP (OMISSIS), pari a circa 780/790 unità, indipendentemente da qualifiche e mansioni e con riferimento ad una media giornaliera) alla prova del collegamento nominativo tra l’assunzione della lavoratrice e la causale indicata in contratto. Essa ribadiva quindi, secondo il proprio indirizzo, la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato quale conseguenza, diffusamente argomentata, dell’accertata nullità del termine, pure confermando la decorrenza del pagamento delle retribuzioni dalla richiesta di tentativo di conciliazione, siccome idonea alla costituzione in mora.

Con atto notificato il 6 ottobre 2010, Poste Italiane s.p.a.

ricorre per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste C.A. con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato su tre motivi, cui replica Poste Italiane s.p.a. con controricorso.

La lavoratrice ha fatto pervenire documentazione in copia delle sue dimissioni con decorrenza dal 1 giugno 2007 e dell’accordo sindacale del 21 marzo 2013, peraltro irrilevanti ai fini di causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’assoluzione, sulla base delle deduzioni istruttorie orali e documentali offerte, dell’onere probatorio a proprio carico dei requisiti prescritti dalla prima norma denunciata, con l’indicazione per dati aggregati del numero dei dipendenti di ruolo assenti, della durata e del motivo dell’assenza e di quello dei dipendenti assunti a termine, inferiore al numero delle assenze, tenuto conto della complessità della struttura organizzativa, non potendosi esigere, come erroneamente preteso dalla sentenza impugnata contrariamente a richiamato insegnamento di legittimità (anche interpretando la sentenza della Corte costituzionale n. 214/2009, peraltro interpretativa di rigetto) e della Corte di Giustizia UE, l’indicazione nominativa anche dei lavoratori sostituiti.

Con il secondo, la ricorrente deduce vizio di contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’affermazione, da una parte, della soddisfazione delle esigenze di specificità poste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e, dall’altra, della mancata prova della singola e puntuale sostituzione nominativa.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., in riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea statuizione di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, in quanto effetto legale sostitutivo previsto dalla previgente L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1 e non più dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, applicabile ratione temporis (che tale effetto prevede per le sole diverse ipotesi di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine e di riassunzioni a termine senza il prescritto intervallo: art. 5, commi 2, 3 e 4) e pertanto in contrasto con la norma denunciata, di nullità dell’intero contratto, nell’essenzialità della clausola nulla per entrambe le parti, come appunto risultante dal tenore della lettera di assunzione nel caso di specie.

Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la maturazione del diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e non dalla semplice richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, inidoneo alla costituzione in mora del datore di lavoro.

Con il primo motivo, C.A. deduce a propria volta, in via di ricorso condizionato, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata indicazione nominativa del lavoratore assente sostituito nella fissazione della scadenza anticipata del proprio contratto di lavoro a tempo determinato per relationem al rientro in servizio del medesimo.

Con il secondo, ella deduce vizio di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul suindicato fatto decisivo e controverso.

Con il terzo, C.A. deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del proprio contratto di lavoro a tempo determinato per assoluta indeterminatezza del termine, fissato per relationem al rientro in servizio di lavoratore assente sostituito, senza sua indicazione nominativa.

Il primo motivo principale (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, art. 2697 c.c., artt. 115, 116 c.p.c., anche in riferimento all’art. 12 preleggi, per assoluzione, sulla base delle deduzioni istruttorie orali e documentali offerte, dell’onere probatorio a carico di Poste Italiane s.p.a. dei requisiti prescritti dalla prima norma denunciata con l’indicazione per dati aggregati del numero dei dipendenti di ruolo assenti, della durata e del motivo dell’assenza e di quello dei dipendenti assunti a termine, inferiore al numero delle assenze) può essere congiuntamente esaminato con il secondo (contraddittoria motivazione nell’affermazione, da una parte, della soddisfazione delle esigenze di specificità poste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e, dall’altra, della mancanza della prova della singola e puntuale sostituzione nominativa) per ragioni di stretta connessione.

Essi sono fondati.

Occorre, infatti, ribadire, per convinta adesione del collegio in assenza di persuasive ragioni argomentative che già non siano state debitamente vagliate, il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui: in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto e pertanto nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti (da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse) risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente: ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (tra le molte: Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25384; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 21 gennaio 2016, n. 1067).

Ed è proprio ciò che la Corte territoriale non ha accertato, sotto il denunciato profilo della prova, in conformità al pur ritenuto requisito di specificità delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, come ritenuto dal citato indirizzo giurisprudenziale – sopra – richiamato, contraddittoriamente ravvisando l’inidoneità degli elementi probatori offerti dalla datrice in riferimento al collegamento nominativo (invece escluso, come detto, ai fini di specificità) tra l’assunzione della lavoratrice e la causale indicata in contratto.

L’accoglimento dei due mezzi congiuntamente scrutinati assorbe l’esame del terzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per erronea statuizione di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, in quanto effetto legale sostitutivo non più previsto) e del quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c., per la maturazione del diritto della lavoratrice alle retribuzioni dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e non dalla semplice richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione), nonchè del primo motivo di ricorso incidentale condizionato (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per mancata indicazione nominativa del lavoratore assente sostituito nella fissazione della scadenza anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato per relationem al suo rientro).

Il secondo motivo, relativo a vizio di omessa motivazione sul fatto decisivo e controverso oggetto anche del precedente mezzo, è inammissibile, siccome riconducibile ad interpretazione di norma giuridica piuttosto che ad accertamento e valutazione di fatti (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26292; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2107).

Il terzo motivo, relativo a violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccezione di nullità del contratto di lavoro a tempo determinato per indeterminatezza del termine, fissato per relationem al rientro in servizio di lavoratore assente sostituito, neppure indicato nominativamente, è parimenti inammissibile.

Non sussiste, infatti, il vizio denunciato, in quanto riferito, non già ad un’eccezione in senso proprio, ma ad un’argomentazione difensiva (Cass. 9 giugno 2011, n. 12626).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’accoglimento del ricorso principale, con assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale condizionato, inammissibile nel resto e la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per accertamento della ricorrenza delle esigenze di specificità previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 alla luce dei principi di diritto enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

PQM

La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso principale, assorbiti gli altri due ed il primo del ricorso incidentale condizionato, inammissibile nel resto; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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