Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11620 del 06/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24899/2014 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1158/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

19/09/2013, depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’H maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 21 ottobre 2013, la Corte di Appello di Bologna, per quello che in questa sede ancora rileva, dichiarava inammissibile la domanda proposta da A.R. nei confronti dell’INPS ed intesa al riconoscimento del beneficio, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. modifiche, della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto.

La Corte territoriale rilevava che dalla domanda amministrativa presentata all’INPS (il 21.1.2003) alla proposizione del ricorso giudiziale avvenuta il 23.7.2008 era decorso il termine decadenziale previsto di cui del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’ A. affidato a due motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 434 e 437 c.p.c., art. 2909 c.c. e art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) in quanto l’eccezione di decadenza, rilevabile d’ufficio, per essere esaminata dalla Corte di Appello avrebbe dovuto essere oggetto di una specifico motivo di gravame onde impedire la formazione del giudicato anche implicito.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, dopo aver rilevato che l’INPS non aveva sollevato l’eccezione in primo grado ma solo in appello, correttamente ha ritenuto che la decadenza di cui al citato art. 47, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, è opponibile anche tardivamente dall’Istituto (Cass. n. 7527 del 29/03/2010; Cass. SU n. 12718 del 29/05/2009). Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3, D.L. n. 103 del 1991, art. 6, artt. 100, 112, 434 e 437 c.p.c. e art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto, al più, dichiarare la decadenza per i ratei antecedenti al triennio dal deposito del ricorso.

Il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio enunciato da questa Corte in plurime decisioni (per tutte, tra le più recenti, cfr. Cass. n. 16132 del 30 luglio 2015) secondo cui la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 riguarda non i singoli ratei bensì il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto sia esso richiesto da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. Si è, infatti, precisato che tale diritto è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico).

Alla luce di quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Il consolidarsi solo in epoca recente della giurisprudenza di legittimità soprarichiamata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent.

n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA