Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1162 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22055-2018 proposto da:

P.M., M.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 52, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO

TORCHIA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANPAOLO RIZZO;

– ricorrenti –

contro

HYPOALPE ADRIA BANK SPA, in persona del Dott. V.M. e

dell’Avv. D.B.F. nella loro rispettiva qualità di

direttore generale e di procuratore speciale, domiciliata ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA CAMPEIS;

– controricorrente –

e contro

BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI SOCIETA’

COOPERATIVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 194/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 21-10-2015 Hypo Alpe Adria Bank SpA convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine P.M. e M.S. per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti il contratto 12-4-2013, con il quale il P. aveva venduto alla M. (sua madre) un immobile sito in (OMISSIS).

A sostegno della domanda dedusse: che in data 19-11-2007 aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria, relativo ad un immobile sito in (OMISSIS), con MRM Ascensori srl, per il quale P.M. (L.R. della stessa MRM Ascensori srl) si era costituito garante; che con lettera 15-6-2015 aveva intimato la risoluzione del contratto di locazione finanziaria, con contestuale richiesta di liberazione dell’immobile e di pagamento della somma di Euro 310.809,80 per canoni non pagati dal maggio 2013.

Si costituirono i convenuti e chiesero il rigetto della domanda.

In data 8-3-2016 Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Sesto San Giovanni spiegò intervento adesivo rispetto alla domanda attorea; al riguardo evidenziò che il 7-4-2004 il P. aveva rilasciato una fideiussione omnibus (fino all’importo di Euro 8.000,00) a garanzia di qualunque rapporto esistente tra la Banca e MRM Ascensori srl (tra detti due soggetti era esistente rapporto di c/c) e che la detta Banca in data 9-2-2015 aveva receduto dal contratto di c/c, intimando il pagamento del saldo passivo per Euro 24.049,66 (oggetto di d.i., divenuto definitivo per mancanza di opposizione).

Con sentenza 1138/2016 l’adito Tribunale di Udìne rigettò la domanda per mancata prova della conoscenza, in capo a Seconda M., del pregiudizio cagionato al creditore con la vendita dell’immobile sito in (OMISSIS).

Con sentenza 194/2018 la Corte d’Appello di Trieste, in accoglimento del gravame proposto da Hypo Alpe Adria Bank SpA, ha dichiarato inefficace nei confronti dell’appellante e di Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Sesto San Giovanni l’atto di compravendita in questione; in particolare la Corte territoriale ha ritenuto sussistente, in capo alla M., la consapevolezza (e cioè la generica conoscenza) del pregiudizio arrecato ai creditori con la vendita; tanto in base ad una valutazione di vari elementi indiziari, e, in particolare: a) della dichiarazione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, in base alla quale M.S. era a conoscenza del fatto che il figlio non era in grado di pagare le rate del mutuo che gravava sul bene venduto; b) della convivenza tra Seconda M. ed il figlio P.M.; c) della circostanza che l’immobile oggetto della compravendita in questione era adibito in parte ad abitazione ed in parte a struttura ricettiva commerciale gestita dalla M..

Avverso detta P.M. e M.S. propongono ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

La CAF SpA, quale mandataria di Sirius SPV srl (al quale la BCC di Sesto San Giovanni aveva ceduto, tra gli altri, anche il credito in questione), nonchè Hypo Alpe Adria Bank SpA resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente, in capo alla M., la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore con la vendita; in particolare sostengono che la circostanza che la M. con il contratto di compravendita in questione si fosse accollato un debito del figlio escludeva in radice siffatta consapevolezza, in quanto il debito accollato era l’unico di cui la madre fosse a conoscenza.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901,2697 e 2729 c.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente, in capo alla M., la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore con la vendita, nonostante non potesse ritenersi assolto l’onere della prova incombente su Hypo Alpe Adria Bank SpA e BCC di Sesto San Giovanni; nello specifico, invero, le presunzioni poste dalla Corte a fondamento della decisione (e dalla stessa valutate atomisticamente) non potevano ritenersi gravi, precise e concordanti.

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. nonchè art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, si dolgono che la Corte territoriale abbia tenuto conto solo di alcune circostanze, e non ne abbia invece considerate altre; in particolare non abbia considerato che la M. non poteva avere la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori del figlio, in quanto non vi erano “debitorie esigibili” in capo allo stesso e/o in ogni caso conoscibili dalla madre.

Con il quarto motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si dolgono che la Corte non abbia considerato il fatto che al momento dell’atto di compravendita: il pagamento dei canoni di leasing in favore di Hipo era ancora regolare; l’esposizione di MRM Ascensori sul c/c presso la BCC era molto modesta (Euro 13.547,75); non vi erano azioni cautelari, pignoramenti etc.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono tutti inammissibili.

Le doglianze, pur parzialmente formulate sub specie di violazione di legge, si risolvono, invero, in una critica all’accertamento sulla sussistenza della consapevolezza del pregiudizio in capo alla M.; accertamento operato in fatto dalla Corte territoriale sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie, e come tale non sindacabile in sede di legittimità.

Il denunciato vizio motivazionale, in particolare, è inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a contestare la conclusione cui era giunta la Corte in relazione alla sussistenza della consapevolezza del pregiudizio in capo alla M., senza peraltro considerare, con specifico riferimento ai “fatti” di cui al quarto motivo, che, come ripetutamente affermato da questa S.C., in tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa di credito (conf., tra le tante, Cass. 23208/2016)

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Non sussiste, inoltre, neanche la, violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598, “si configura se il giudice di merito applica regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come invece viene sostenuto in ricorso, ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione, abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda avanzata.

Nè è rispettato il canone fissato da Cass. sez. unite 1785/2018 per la deduzione della violazione in iure dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici, essendosi i ricorrenti, anche in tal caso, limitati a prospettare una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi.

Non sussiste, infine, la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014); nella specie la Corte di appello, come agevolmente desumibile dalla su esposta sintesi dell’impugnata sentenza, ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in favore di CAF SpA e di Hypo Alpe Adria Bank SpA in Euro 5.200,00 per ciascuna, oltre – per entrambe – alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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