Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1162 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1162 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 22973-2013 proposto da:
CALECA EMILIA C.F. CLCMLE71M54F158Q, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
3723

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAllINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/01/2018

avverso

la

sentenza n.

7189/2012

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2012 R.G.N.

1919/2008.

R.G. 22973/2013

Premesso
che con sentenza n. 7189/2012, depositata il 10 ottobre 2012, la Corte di appello di
Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva
respinto la domanda di Emilia Caleca volta alla dichiarazione di illegittimità del termine
apposto al contratto stipulato con la S.p.A. Poste Italiane, relativamente al periodo dal 10

ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione
per la trasformazione della natura giuridica dell’ente e in ragione della graduale
introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa
dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane’, ai
sensi dell’Accordo sindacale del 25/9/1997 integrativo dell’art. 8 CCNL del 26/11/1994;
che, a sostegno della propria decisione, la Corte di appello ha rilevato che il contratto
dedotto in giudizio era stato stipulato in data anteriore al 30 aprile 1998 e, quindi, prima
della scadenza del termine ultimo fissato da successivi accordi attuativi per l’assunzione a
termine di personale con l’anzidetta causale;
che nei confronti della sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con due
motivi, assistiti da memoria;
che la società ha resistito con controricorso;

rilevato
che, con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., degli artt.
1362 ss. e 2697 c.c., dell’art. 3 I. n. 230/1962, nonché violazione e falsa applicazione
dell’art. 8 CCNL del 26/11/1994, la ricorrente censura la sentenza di appello per avere
omesso di pronunciare sulla violazione, da parte della società datrice di lavoro, della c.d.
clausola di contingentamento prevista dal comma 3° della citata disposizione collettiva,
nonostante che tanto in primo grado, come con il ricorso in appello, fosse stato dedotto il
superamento del limite percentuale da essa stabilito, ed inoltre per avere ritenuto la
legittimità del contratto pur in difetto di assolvimento dell’onere della prova sul punto;
che, con il secondo, denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt.
1421, 2729 e 2697 c.c., in relazione agli artt. 1 e 3 I. n. 230/1962, la ricorrente si duole
che la sentenza abbia considerato legittimo il contratto, per essere la relativa causale
espressione della c.d. ‘delega in bianco’ demandata alla contrattazione collettiva dall’art.
23 I. n. 56/1987, senza porre a confronto la fattispecie astratta e quella concreta e senza
verificare che l’assunzione fosse stata effettivamente giustificata dalle ragioni indicate;

1

novembre 1997 al 31 dicembre 1997, per ‘esigenze eccezionali conseguenti alla fase di

osservato
che il primo motivo non può essere accolto, risultando dedotto con l’atto di appello (come
può desumersi dalla parte di tale atto testualmente riportata a sostegno della censura di
omessa pronuncia: cfr. presente ricorso, pp. 6-7) il superamento del limite del 10% non
già in relazione all’art. 8 CCNL 26/11/1994 ma in relazione a fattispecie – l’art. 25 del
CCNL 2001 – successiva a quella richiamata nel contratto individuale di lavoro e, come

che resta conseguentemente assorbito il distinto profilo di censura relativo alla inidoneità
della documentazione allegata da Poste Italiane S.p.A. per provare l’avvenuto rispetto del
limite;
che il secondo motivo è infondato;
che, infatti, come precisato da questa Corte, “l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le
fattispecie tassativamente previste dalla legge – nuove ipotesi di apposizione di un
termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria ‘delega in bianco’
a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure
di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono
legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed
anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di
tipo meramente ‘soggettivo’, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle
necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei
loro diritti. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato con
rinvio, per violazione dei criteri ermeneutici e vizi di motivazione, la sentenza impugnata,
con la quale, avuto riguardo all’interpretazione dell’accordo integrativo del c.c.n.l. del 25
settembre 1997 relativo all’assunzione a termine di dipendenti postali, si era ritenuto che
il suddetto accordo avesse autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine
solo nella sussistenza concreta di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore
e le esigenze eccezionali – conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli
assetti occupazionali in relazione alla trasformazione giuridica dell’ente Poste – per
giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e mansioni)”: cfr.
Cass. n. 9245/2006 e successive numerose conformi;

ritenuto
conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

2

tale, priva di attinenza al caso concreto;

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge:
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 settembre 2017.

bis dello

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1

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