Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11619 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, viale MAZZINI n. 134, presso lo

studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PANNONE OTTAVIO per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.P., G.M.A., S.E.

elettivamente domiciliati in ROMA, via FLAMINIA n. 195, presso lo

studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO per procura a margine del

ricorso;

– controricorrenti –

e contro

GI.AN.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1242/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata in data 01 /09/2006; R.G. 9634/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

udito gli Avvocati FIORILLO e VACIRCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Roma era rigettata la richiesta di L.P., Gi.An., S.E. e G. A. di dichiarare nulla l’apposizione del termine alla loro assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..

Proposto appello dai predetti, la Corte di appello di Roma con sentenza depositata in data 1.9.06 accoglieva l’impugnazione, dichiarando per tutti nulla l’apposizione del termine e l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato a decorrere dall’assunzione, condannando Poste Italiane a risarcire il danno.

Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane s.p.a. cui rispondono con controricorso L., S. e G., mentre non ha svolto attivita’ difensiva Gi..

Poste Italiane ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli atti e’ depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 18.2.08 dal quale risulta che G. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso proposto nei confronti di G., in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo e’ conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

Il ricorso e’ inammissibile, seppure per diversa motivazione, anche per le altre posizioni.

Essendo la sentenza impugnata pubblicata in data 1.9.06, il procedimento in questione cade sotto il regime processuale del giudizio di legittimita’ introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e, in particolare, dell’art. 366 bis c.p.c., per il quale la illustrazione dei motivi di ricorso che denunziano i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4 deve a pena di inammissibilita’ concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, e la illustrazione dei motivi che denunziano vizi di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre a pena di inammissibilita’, deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni per le quali la motivazione – in ragione delle denunziate carenze – e’ inidonea a giustificare la decisione.

Nella specie Poste Italiane s.p.a. deduce quattro motivi:

1. omessa pronunzia in ordine ai contratti di L. e Gi., deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c.;

2. violazione dell’art. 1362 c.c. e carenza di motivazione a proposito dell’interpretazione del CCNL 1994 dei dipendenti postali e dell’accordo integrativo 25.9.97;

3. violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c., in relazione ai rapporti esistenti tra detto art 23 e la contrattazione collettiva adottata per sua delega;

4. violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c. a proposito delle conseguenze economiche della pronunzia di nullita’ del termine.

Quanto al primo motivo parte ricorrente, rilevato l’omesso esame, sottopone a questa Corte le questioni di diritto specificamente riguardanti le posizioni di L. e Gi., cosi’ come dedotte nel giudizio di merito.

Per il primo motivo, come per gli altri, parte ricorrente avrebbe dovuto dunque sottoporre alla Corte specifici quesiti di diritto in ossequio alla menzionata norma dell’art. 366 bis c.p.c..

Non avendo essendo stato adempiuto tale onere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Prima della pronunzia in punto di spese, deve rilevarsi che il controricorso di L. e S. e’ tardivamente notificato (notifica del ricorso principale del 25.8.07, richiesta di notifica del controricorso del 6.3.08) e, quindi, e’ inammissibile.

Considerato che l’inammissibilita’ del controricorso notificato oltre il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., non incide sulla validita’ ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che puo’ partecipare in base alla stessa alla discussione orale, consegue che, in caso di rigetto del ricorso, al resistente non compete il rimborso delle spese e degli onorari relativi al controricorso, mentre spetta quello delle spese per il rilascio della procura e dell’onorario per lo studio della controversia e per la discussione (27.5.05 n. 11275 e 19.1.06 n. 1016).

Detto della compensazione nei confronti di G., dunque, per le altre posizioni, le spese seguono la soccombenza per L. e S., nei limiti per loro appena indicati, mentre nulla deve statuirsi per Gi., che non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo per le spese nei confronti di G. e compensando le stesse nei confronti di Ga.; condanna Poste Italiane s.p.a. alle spese nei confronti di L. e S. nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, di Euro 10,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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