Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11618 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 16/06/2020), n.11618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25494-2015 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA VALLEVERA S.r.l., rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato

LORENZO BERTAGGIA giusta procura speciale estesa in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1216/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 27/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Società Agricola Vallevera a r.l. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 551/12/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto avverso avvisi di liquidazione di imposta di registro e catastale 2007 in ordine ad atto di acquisto di terreni agricoli, stipulato in data 17.5.2007, a cui l’Erario aveva ritenuto non potesse applicarsi l’aliquota agevolata prevista in materia di piccola proprietà contadina ex L. n. 604 del 1954;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione… della L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 1, 2, 3 e 4 e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, artt. 1 e 2, in combinato disposto tra loro, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha accertato e dichiarato spettanti alla Società Agricola Vallevera S.r.l., quale Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), le agevolazioni richieste… per essere lo IAP, nella legislazione vigente già al momento del rogito, soggetto equiparato al coltivatore diretto del fondo ai fini del trattamento fiscale in materia di imposizione diretta”, lamentando in particolare la ricorrente che la CTR avesse negato il diritto al beneficio fiscale perchè mancanti i requisiti stabiliti dalla L. n. 604 del 1954, attestati dal certificato rilasciato dall’ispettorato agrario, dovendosi invece, nella prospettazione della contribuente, accertare il possesso dei requisiti per la qualifica di IAP ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004;

1.2. con il secondo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione… della L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 1,2,3 e 4, in combinato disposto con il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, artt. 1 e 2, nella parte in cui la CTR… ha omesso di accertare e valutare in proprio, anche in assenza del certificato rilasciato dall’Ispettorato Provinciale Agrario, la sussistenza in capo alla Società Agricola Vallevera S.r.L. dei requisiti per il godimento delle agevolazioni fiscali in materia di Imposta di Registro ed Imposta Ipotecaria”.

1.3. con il terzo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame… della sussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni in materia di Imposta di Registro ed Imposta Ipotecaria in capo alla Società Agricola Vallevera S.r.L. quale soggetto IAP ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i., anche ai sensi della L. 5 ottobre 1960, n. 1154, art. 2, in combinato disposto con la L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 1, 2, 3 e 4 e con il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, artt. 1 e 2”, avendo la contribuente prodotto in giudizio documentazione attestante il possesso dei requisiti per la qualifica di IAP, della quale la CTR non avrebbe tenuto conto;

1.4. è fondato il primo motivo alla luce dei principi affermati da questa Corte (cfr. Cass. nn. 23630/2014, 16071/2013) secondo cui, in tema di imposte sulla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli, il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui alla L. n. 604 cit., art. 2, n. 1, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare, al che consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all’Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto;

1.5. è opportuno peraltro evidenziare che il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, attribuisce, a determinate condizioni ivi previste, la qualifica IAP anche alle società di persone, cooperative e di capitali; e che il medesimo D.Lgs., art. 2, nel parificare il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, presuppone, comunque, il rispetto delle condizioni oggettive, necessarie al fine di promuovere il riordino della piccola proprietà contadina, stabilite dalla L. n. 604 del 1954, che prevede, tra l’altro, all’art. 7 la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo;

2. quanto sin qui illustrato ha effetto assorbente rispetto ai rimanenti motivi di ricorso;

3. il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche in ordine alle questioni rimaste assorbite, tenendo conto dei criteri normativi e giurisprudenziali già illustrati, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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