Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11618 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4728/2015 proposto da:

M.T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSTANTINO 53/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VIRBANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato EMANUELE MAGANUCO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLLINA

36, presso lo studio dell’avvocato GAETANO IACONO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO GAGLIANO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 536/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 9/07/2014, depositata l’01/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.T.A., infermiere in servizio presso l’Ospedale (OMISSIS), conveniva in giudizio la Azienda ASP di (OMISSIS) chiedendone la condanna, per quanto qui interessa, al pagamento della somma di Euro 6895,00 a titolo di retribuzione aggiuntiva spettante in relazione al tempo impiegato –

venti minuti giornalieri – per indossare e dismettere la divisa di lavoro all’inizio ed al termine di ciascun turno per gli anni dal 2006 al 2011.

Il Tribunale di Gela rigettava per questa parte la domanda e la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione di primo grado.

La Corte territoriale constatava che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda dopo aver accertato che l’attività di vestizione e svestizione era compiuta all’interno dell’orario di lavoro. Era risultato infatti che il/la dipendente registrava la presenza prima di indossare la divisa e timbrava l’uscita solo dopo essersi cambiato/a.

Inoltre verificava che non vi è prova che l’azienda avesse imposto ai lavoratori di anticipare l’ingresso e posticipare l’uscita per indossare e dismettere la divisa da lavoro e che gli apparecchi per registrare le presenze erano posti all’ingresso del presidio ospedaliero mentre gli spogliatoi erano collocati presso le varie unità operative.

Riteneva poi irrilevante la circostanza che talvolta l’ingresso o l’uscita non coincidevano esattamente con il turno e sottolineava che, in ogni caso, tale orario in esubero era regolarmente retribuito ove certificato dal capo reparto, dal primario o da altro dirigente.

Per la cassazione della sentenza ricorre M.T.A. che articola cinque motivi.

Resiste con controricorso la Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS) che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso tardivamente avviato per la notifica il 30.1.2015 sebbene la sentenza, depositata il 1.8.2014, fosse stata notificata al procuratore costituito il 20.10.2014.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.

Risulta dal fascicolo dell’azienda che la sentenza è stata notificata alla signora M. nel domicilio eletto (c/o l’avvocato Maganuco in P.zza Umberto I n. 1 a Gela) il 20 ottobre 2014, consegnando copia conforme all’originale a mani dell’incaricato dello studio. Ne consegue che a norma dell’art. 325 c.p.c., il ricorso per cassazione doveva essere notificato nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza e dunque entro il 19 dicembre 2014.

Poichè, invece, il ricorso è stato avviato per la notifica il 30.1.2015 deve esserne dichiarata l’inammissibilità.

Accertata poi l’avvenuta notificazione della sentenza, ancor prima che inammissibile il ricorso è improcedibile per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che dispone, a pena di improcedibilità appunto, che unitamente al ricorso deve essere depositata “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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