Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11617 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17653/2006 proposto da:

RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA, (OMISSIS), in Unificato persona

dei legali rappresentanti Dr.ssa R.M. e dr.ssa M.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CARELLO CESARE

ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MONTANELLI Luigi giusta

delega a margine del controricorso;

LLOYD ADRIATICO SPA, (OMISSIS), in persona del suo legale rapp.te

pro tempore, Dott. S.F., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI

MONGENET RODOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GRISAFI DOMENICO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

S.P., GU.GI., C.C., A.

A., INAIL, V.V., LA FONDIARIA ASSIC SAI SPA,

CA.PI.;

– intimati –

sul ricorso 22159/2006 proposto da:

C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MAISANI

ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRIMOSIG

CARLO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

contro

RAS SPA, LLOYD ADRIATICO, INAIL, V.V., A.

A., CA.PI., S.P. o P., G.

E., FONDIARIA SAI SPA , GU.GI.;

– intimati –

sul ricorso 24861-2006 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO – INAIL – (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico

di livello generale Dott. V.P., Direttore della

Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TARANTINO

CRISTOFARO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROSSI ANDREA giusta procura in calce al controricorso con ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

e contro

G.E., GU.GI., LA FONDIARIA ASSIC SAI SPA,

RAS SPA, CA.PI., C.G., V.V.,

S.P., A.A., LLOYD ADRIATICO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 214/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sez.

Terza Civile, emessa il 14/07/2005, depositata il 17/01/2006; R.G.N.

10777/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito l’Avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO;

udito l’Avvocato CARELLO CESARE;

udito l’Avvocato ROSSI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento 1^ motivo

ricorso principale RAS e incidentale, C. rigetto degli altri

motivi e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La notte del 29.3.1988 l’autocarro di Gu.Gi., condotto da C.C., assicurato col la Lloyd Adriatico, fermo sulla corsia di emergenza per la sostituzione di un pneumatico, fu urtato dall’autocarro condotto dal proprietario G.E., assicurato con la Ras, sul quale viaggiava come trasportato A. A.. Quest’ultimo autocarro fu a sua volta investito dall’autoarticolato di Ca.Pi., condotto da V. V., assicurato con la Fondiaria.

Per quanto in questa sede ancora interessa, riportarono lesioni il C., il G. e l’ A..

Nel processo instaurato in ordine alle varie domande risarcitorie intervenne l’Inail, agendo in rivalsa per le prestazioni erogate in favore del C..

Con sentenza del 28.1.2002 il tribunale di Cassino ritenne che l’incidente si fosse verificato per il paritetico apporto causale colposo di tutti e tre i conducenti ed adottò le conseguenti statuizioni.

2.- La corte d’appello di Roma, decidendo con sentenza n. 214 del 17.1.2006 sugli appelli delle tre società assicuratrici, del C. e del G., ha confermato la sentenza in ordine all’uguale, concorrente responsabilità dei tre conducenti e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensate le spese, ha condannato:

a) tutti, in solido, a pagare ad A.A. Euro 588.438,00 oltre accessori, detratto dalla quota di debito di ognuno quanto già corrisposto;

b) G., V., Ca., Gu., Fondiaria e Ras, quest’ultima limitatamente al massimale, aumentato di interessi e maggior danno, a pagare al C. Euro 91.542,00, oltre accessori;

c) C., Gu., V., Ca., Lloyd Adriatico e Fondiaria a pagare ad G.E. Euro 9.961,00, oltre accessori;

d) V., Ca. e Fondiaria a pagare all’Inail Euro 103.207,90, oltre accessori, previa declaratoria del diritto dell’Istituto a surrogarsi nel diritto dell’assistito C. al risarcimento del danno patrimoniale.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Ras s.p.a. (r.g.n. 17653/06), affidandosi a due motivi.

Resistono con distinti controricorsi la Lloyd Adriatico s.p.a., G.E. e C.C., il quale ultimo propone ricorso incidentale, pure questo fondato su due motivi.

Resiste con controricorso anche l’Inail, che propone a sua volta ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Ras ed Inail hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

A) Il ricorso principale della Ras s.p.a..

2.- Col primo motivo, deducendo violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, la ricorrente si duole di essere stata condannata a risarcire anch’essa il danno al trasportato (nella cabina dell’autocarro) A.A., benchè sia privo di effetti retroattivi la L. n. 142 del 1992, art. 27, che ha esteso ai trasportati l’obbligo di assicurazione sui veicoli adibiti, come nella specie, al trasporto di cose, senza alcuna clausola che estendesse la copertura assicurativa ai trasportati.

2.1.- Il motivo è infondato alla stregua del principio enunciato da Cass., sez. un., n. 6316 del 2009, secondo il quale, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, comma 2, ha introdotto – in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 cod. civ. – la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142.

Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri.

3.- Col secondo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18 e vizio della motivazione su punto decisivo per non essere stata la propria condanna contenuta nei limiti del massimale di polizza di L. 200.000.000 per persona, eventualmente maggiorato di interessi e maggior danno.

3.1.- La censura è manifestamente infondata alla luce dei rilievi di cui alle pagine da 24 a 26 della sentenza (dai quali la ricorrente completamente prescinde), che segnano il limite della responsabilità della Ras secondo l’espresso rinvio operato in dispositivo (a pag. 27 della sentenza, terza riga del capo b).

B) Il ricorso incidentale di C.C..

4.- Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., e per vizio della motivazione sulla posizione dell’autocarro condotto dal ricorrente.

Vi si sostiene che, ritenendo che non vi fosse alcuna certezza sulla posizione assunta dal camion del C. una volta arrestatosi, nonchè sul fatto che fossero rimaste accese le luci di posizione e che fosse stato collocato il segnale di pericolo, la corte d’appello non abbia tenuto conto dell’id quod plerumque accidit, omettendo anche di considerare che dallo schizzo planimetrico redatto dalla polizia stradale “la traccia dei pneumatici di sinistra dell’autocarro condotta dal C. è posizionata all’interno della corsia di emergenza”.

4.1.- Dal ricorso questa Corte non è posta in grado di comprendere a quali tracce il ricorrente si riferisca, posto che non pare revocabile in dubbio che la polizia stradale sia sopraggiunta dopo l’incidente. Non può non rilevare, inoltre, che il pneumatico non contrassegna il limite dell’ingombro laterale di un veicolo, sicchè la presenza dalla traccia all’interno della corsia di emergenza non vale ad escludere che parte della sagoma del mezzo ne fuoriesca.

Detto ciò, è censurata una valutazione di fatto compiuta dalla corte di merito, cui non può ascriversi di non aver operato una corretta applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, volta che la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno compete a ciascun conducente e che, in difetto di quella prova, il paritetico apporto causale colposo di ognuno di loro è presunto ex lege.

5.- Col secondo motivo vengono dedotti “falsa ed erronea applicazione ed omessa percezione del contenuto dei documenti versati in atti;

vizio di motivazione su tale punto della controversia; nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, per avere la corte d’appello affermato che nel fascicolo di parte non vi erano documenti invece presenti.

5.1.- Nell’esaminare il motivo d’appello relativo al danno patrimoniale subito dal C. e liquidato dal tribunale col criterio del triplo della pensione sociale per l’assenza di probanti documenti che consentissero di valutarlo più puntualmente, la corte territoriale ha rilevato (a pagina 21 della sentenza) che nel fascicolo di parte non si rinvenivano i documenti che l’appellante sosteneva esservi, in particolare osservando che ai numeri 1, 10, 12, 13 e 14 corrispondevano documenti relativi non già alle retribuzioni ma documentazione medica (cartelle cliniche) relativa ai vari ricoveri subiti dal C..

Il ricorrente nuovamente afferma che i documenti invece c’erano, che erano in una cartellina di plastica e che la circostanza che il fascicolo fosse disordinato e che non ne fosse agevole la consultazione non ne giustifica l’omesso esame da parte della corte d’appello.

Al di là dell’improprio riferimento all’errore percettivo, che avrebbe se mai giustificato una domanda di revocazione e non il ricorso per cassazione, la censura è manifestamente infondata, giacchè compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato; non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell’indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto; tanto meno se l’appello concerna proprio la affermata presenza di documenti non rinvenuti dal giudice di primo grado nel fascicolo di parte (e non presenti sotto i numeri dell’indice indicati dall’appellante neppure al momento della decisione sull’appello).

C) Il ricorso incidentale dell’Inail.

6.- L’Istituto si duole – deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1916 c.c., artt. 112, 329, 342 e 346 c.p.c. – del vizio di extrapetizione da cui è affetta la sentenza per aver stabilito che il contenimento della propria surrogazione nei limiti del danno patrimoniale liquidato a favore del C. (L. 199.838.340, anzichè per l’intera somma richiesta dall’Inail di L. 245.692.453) valesse anche nei confronti della Fondiaria, la quale non aveva però interposto appello avverso la statuizione del giudice di primo grado che ne disponeva la surrogazione per la maggior somma sopra indicata.

Osserva, in particolare, che la Fondiaria non aveva contestato in appello l’entità della rivalsa Inail ma solo l’entità del danno liquidato al C. sotto il profilo del doppio, indebito risarcimento a favore del medesimo; sicchè, al di là del corretto rilievo della corte d’appello che la surrogazione non può concernere le somme liquidate a favore dell’assistito per danno non patrimoniale, stava il fatto che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei confronti della Fondiaria quanto all’entità della surrogazione dell’Inail nei suoi confronti.

6.1.- A pagina 5 della sentenza impugnata si legge che la Fondiaria aveva impugnato “estensivamente” la sentenza chiedendo che fosse affermata la responsabilità solidale di tutti e tre i conducenti e del proprio conseguente obbligo di risarcimento in solido con gli altri responsabili; e che, dunque, fosse riconosciuto il suo diritto di regresso nei loro confronti per le somme corrisposte in eccedenza rispetto alla quota dovuta.

Dall’atto di appello (del novembre 2002) effettivamente non risulta che l’appellante avesse contestato l’entità della somma per la quale l’Inail si era surrogato nei suoi confronti sicchè, in difetto di impugnazione, sul punto si era formato il giudicato.

Ne consegue che la sentenza va cassata in relazione, con contestuale decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, stabilendosi che, nei confronti della sola Fondiaria, il diritto di surrogazione dell’Inail nei diritti del C. non è limitato all’equivalente in Euro di Lire 199.838.340, ma si estende all’equivalente in euro della erogata somma di L. 245.692.453, oltre agli interessi legali come stabilito dalla sentenza di appello, di cui restano ferme le ulteriori statuizioni.

7.- Va conclusivamente accolto il solo ricorso dell’Inail.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra tutte le parti, considerandosi in particolare, quanto al ricorso della Ras, che il menzionato arresto delle sezioni unite è successivo alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, rigetta i ricorsi della Ras e del C., accoglie quello dell’Inail, cassa in relazione e, decidendo nel merito, determina nell’equivalente in euro di L. 245.692.453, oltre agli interessi legali come stabilito dalla sentenza di appello, la somma per la quale l’Inail ha diritto di surrogarsi al C. nei confronti della sola Fondiaria Assicurazioni s.p.a.;

compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA