Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11617 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.11/05/2017),  n. 11617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16130/2012 proposto da:

D.T.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LUTEZIA

8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAMPAGNOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA GALANO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 811/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.T.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 811/14/11, depositata il 21 dicembre 2011, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva respinto l’appello del contribuente ritenendo dimostrata da parte di Equitalia Sud la regolarità della notifica della cartella di pagamento, da cui era conseguita la successiva intimazione di pagamento, emessa per IVA, IRAP ed ICIAP e Addizionale Regionale, confermando in tal modo la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dal D.T.. Il ricorrente svolge un unico motivo. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la sentenza impugnata per contraddittorietà e carenza di motivazione, in quanto il giudice di appello avrebbe respinto l’impugnazione proposta dal contribuente sul presupposto che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata, e che detta regolarità era stata documentalmente provata da Equitalia Sud. Il ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria nell’affermare la regolarità della notifica avrebbe dimenticato di chiarire quando e, soprattutto, dove la cartella di pagamento sarebbe stata notificata.

2. Il motivo è inammissibile sotto vari profili.

a) In primo luogo è inammissibile per sostanziale genericità.

La parte che impugna la sentenza con ricorso per cassazione ha l’onere di dedurre con specificità il vizio denunciato, per il principio di autosufficienza del ricorso, e a pena di inammissibilità per genericità del motivo.

Nella esposizione delle doglianze, le argomentazioni sono formulate in guisa tale da non consentire di riferirle specificamente ad una delle censure di cui all’art. 360 c.p.c..

Questa Corte, con indirizzo costante, ha precisato che:

“Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una della predette ipotesi (Cass. S.U. n. 17931 del 2013).

La mancanza di una compiuta illustrazione del motivo non consente a questa Corte di considerare se esso sia esatto, e di considerare se vi siano, in realtà, vizi di contenuto diverso da quelli genericamente riferiti in ricorso, non essendo chiaro neppure l’univoco riferimento alla nullità della decisione.

b) Il motivo, inoltre, è carente di autosufficienza, in quanto il ricorrente ha omesso di indicare tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso, con specifica indicazione di tutti gli atti rilevanti e, soprattutto, del momento processuale in cui sono state espressamente evidenziate le censure (Cass. 23 settembre 2002, n. 13822; 19 marzo 2007, n. 6361), ciò anche al fine di consentire un apprezzamento preliminare della decisività della questione da parte del collegio (Cass., 16 aprile 2003, n. 6055; 29 settembre 2005, n. 19165).

A tale riguardo, questa Corte ha affermato che: “E’ inammissibile, per violazione del criterio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso,, si da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi, senza dover procedere all’esame dei fascicoli di Ufficio o di parte” (Cass. n. 17049 del 2015).

c) Ciò premesso, i profili di inammissibilità involgono anche l’illustrazione delle doglianze, atteso che parte ricorrente domanda, nella sostanza, una rinnovazione del giudizio in ordine alla valutazione degli atti (nella specie relativi al procedimento notificatorio), già adeguatamente espletato dal giudice di appello, con conseguente inammissibile sovrapposizione di questa Corte ai poteri propri ed esclusivi del giudice di merito.

3.11 ricorso va, conclusivamente, rigettato. Non vi è luogo a provvedere alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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