Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11616 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 16/06/2020), n.11616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17522-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE’ SS.

QUATTRO 58, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE LOSARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO IANNUZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1002/2014 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso presentato alla CTP di Cosenza in data 31.12.2008 V.S. impugnava l’avviso di liquidazione del maggior valore accertato a titolo di Invim a seguito della compravendita di un terreno deducendone il difetto di motivazione che non consentiva a suo dire di verificare la correttezza delle somme indicate. Tale atto derivava a sua volta dalla sentenza non impugnata con cui la CTP di Cosenza aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio del Registro di Cosenza aveva rideterminato il valore del terreno oggetto della compravendita de qua.

Con sentenza in data 23.11.2009 la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’atto riportasse conteggi compiuti senza alcuna indicazione delle voci di tariffa applicate.

Proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Calabria con sentenza in data 22.5.2014 rigettava l’appello ritenendo che l’atto di liquidazione riportasse calcoli e sanzioni senza dare adeguata motivazione in relazione ai criteri seguiti per addivenire al totale dovuto non comprendendosi nè i valori di riferimento nè il calcolo effettuato.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resisteva con controricorso l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 19 e 20, in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto che l’avviso di liquidazione non contenesse l’indicazione di tutti i presupposti materiali e giuridici cui è correlata la pretesa impositiva atteso che l’A.F. ha calcolato la maggiore imposta dovuta in applicazione dei coefficienti e delle aliquote determinate ex lege.

Aggiungeva che non sussisteva alcun obbligo specifico di motivazione considerato che al contribuente era stato notificato l’avviso di accertamento di valore resosi definitivo per mancata impugnazione della sentenza della CTP di Cosenza n. 123/12/05. Peraltro l’avviso di liquidazione rappresenta un atto amministrativo avente natura meramente liquidatoria che non deve riportare i criteri di valutazione nè descrivere i beni e/o i diritti oggetto del contratto di compravendita perchè già indicati nel precedente atto impositivo.

Il motivo è infondato.

Ed invero, seppure non è necessario che l’avviso di liquidazione, quando esso sia, come nella specie, preceduto da altro atto divenuto definitivo, contenga la esplicitazione delle ragioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al presupposto ed alla base imponibile, essendo sufficiente che nella motivazione dell’avviso di liquidazione risulti il richiamo agli atti prodromici noti al contribuente, tuttavia esso deve contenere la quantificazione del contributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione (cfr. Cass. n. 9491 del 11/04/2008).

Nel caso di specie risulta incontestato che l’avviso di liquidazione reca unicamente l’indicazione della somma totale dovuta a titolo di Invim nonchè le sanzioni. Il contribuente non è stato, così, posto in condizione di verificare la correttezza del calcolo operato dall’Ufficio in quanto manca l’indicazione dei criteri seguiti. Ed a riguardo va rilevato che la motivazione dell’atto impositivo mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

E’, pertanto, necessario, a tal fine, che l’atto stesso contenga gli elementi essenziali per renderlo idoneo a svolgere la funzione cui è destinato (vedi in tal senso tra le altre Cass., Sez. V, n. 24220/2016; Cass., Sez. V, n. 25024/18). In conclusione il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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